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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01349/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La lite nasce dalla domanda di un proprietario di un fondo vicino volta ad accertare, per intervenuta usucapione, il diritto di servitù di presa o derivazione e comunque di attingimento e utilizzo dell'acqua sorgiva esistente nel terreno confinante di proprietà di altro soggetto. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato la decisione. Il soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) e (2) omesso esame di fatti decisivi, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., in relazione agli artt. 1058, 1080 e 1061 c.c., sostenendo che le tubazioni indicate dai testimoni si trovassero sul fondo preteso dominante e non su quello preteso servente; (3) omesso esame di un fatto decisivo perché la corte territoriale avrebbe ritenuto provata l'esistenza ultraventennale di opere visibili e permanenti sulla base di mere presunzioni; (4) ancora omesso esame di un fatto decisivo, per avere attribuito stabilità a tubature che sarebbero state solo appoggiate al suolo; (5) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che il giudice di merito avesse invertito l'onere della prova nel respingere l'eccezione di interruzione dell'esercizio della servitù.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che tutte le censure tendessero in realtà a ottenere un nuovo esame del merito e delle prove, attività non consentita in sede di legittimità. Quanto ai motivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., ha osservato che, trattandosi di doppia conforme, il ricorrente avrebbe dovuto indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, onere non assolto. Ha inoltre precisato che la dedotta violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se sia stato invertito l'onere della prova, non quando si contesti l'apprezzamento delle risultanze istruttorie. Le doglianze, pur formulate come violazioni di legge, miravano dunque a un improprio riesame del materiale probatorio. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è scrutinabile entro i rigorosi limiti di legittimità e, in presenza di doppia conforme, richiede la specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 348ter, comma 5, c.p.c.

    In caso di conferma della decisione di primo grado in appello, il ricorrente che deduca il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. deve dimostrare che le ragioni di fatto delle due sentenze siano diverse, altrimenti il motivo è inammissibile.

  • art. 1058 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla dedotta servitù di acquedotto/atttingimento, ma la Corte non affronta nel merito la corretta applicazione della norma perché considera inammissibili le censure di fatto.

  • art. 1061 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente con riguardo alle servitù non apparenti; la Corte non entra nel merito della sua applicazione poiché le doglianze sono qualificate come richieste di riesame probatorio.

  • art. 1080 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente; la Corte non svolge una specifica interpretazione della norma, ritenendo le censure inammissibili perché dirette a contestare l'accertamento di fatto.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio a una parte diversa da quella gravata per legge; non quando, valutando le prove, ritenga non assolto l'onere da parte di chi lo aveva.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri consentiti; non è denunciabile per la sola diversa valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce alle prove un valore diverso da quello stabilito dalla legge o dichiara di applicare il prudente apprezzamento dove è prevista prova legale; non per la mera critica alla valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    La Corte richiama il filtro di inammissibilità per ricorsi che non si confrontano con l'orientamento consolidato di legittimità, applicabile per ogni singolo motivo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove; il ricorrente deve specificamente confrontarsi con le rationes decidendi delle sentenze di merito e, in caso di doppia conforme, indicare le diverse ragioni di fatto delle due decisioni.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo quando il giudice abbia errato nell'allocazione dell'onere probatorio; se la doglianza investe invece la valutazione delle prove e la conclusione sull'avvenuto assolvimento dell'onere, la censura è inammissibilmente diretta al merito.
  • Le violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. non possono essere dedotte per contestare la semplice attendibilità o forza persuasiva delle prove valutate dal giudice di merito, ma solo nei casi in cui siano state poste a base della decisione prove non introdotte dalle parti o sia stata applicata alla prova una regola legale di valutazione diversa da quella dovuta.
  • Quando il ricorso mira, sotto la veste formale di violazione di legge, a contestare l'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito, la Corte di cassazione ne dichiara l'inammissibilità perché il sindacato di legittimità non consente un terzo grado di merito.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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