Cassazione Civile, Ordinanza n. 27722/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia origina da rapporti di appalto relativi alla realizzazione di opere per una struttura ricettiva. La società appaltatrice aveva ottenuto decreto ingiuntivo per euro 144.000, fondato su tre cambiali da euro 48.000 ciascuna, che la società committente aveva opposto sostenendo, da un lato, che le cambiali fossero solo garanzia di un debito già estinto o comunque non più dovuto e, dall’altro, che i lavori non fossero stati eseguiti e che fossero stati versati acconti superiori al dovuto, con domanda di restituzione e risoluzione per inadempimento. La Corte d’appello ha revocato il decreto ingiuntivo e rideterminato il credito residuo in euro 65.000 oltre IVA, ritenendo provata l’esecuzione delle opere ma anche alcuni pagamenti non considerati nel monitorio. La società appaltatrice ha ricorso deducendo violazione degli artt. 1988, 2697 c.c. e 155 c.p.c., nonché vizio motivazionale, sostenendo che la Corte d’appello aveva erroneamente valorizzato la mancata specifica contestazione della riduzione del corrispettivo da euro 144.000 a euro 120.000 e aveva male apprezzato la prova dei pagamenti e della permanenza del credito cartolare. Ha inoltre censurato la statuizione sugli interessi e sulla liquidazione delle spese. La società committente, con ricorso incidentale, ha denunciato violazione degli artt. 1218, 1453 e 2697 c.c., sostenendo che, mancata la prova dell’esatto adempimento dell’appaltatrice, avrebbe dovuto essere accertato l’inadempimento, dichiarata la risoluzione dei contratti e disposta la restituzione degli acconti nonché il risarcimento dei danni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia quello incidentale. Quanto al ricorso principale, ha rilevato il difetto del requisito di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché l’esposizione dei fatti di causa era troppo generica e non consentiva una chiara e completa ricostruzione della vicenda sostanziale e processuale necessaria al vaglio delle censure. Quanto al ricorso incidentale, ha ritenuto che la doglianza, pur formalmente incardinata sulla violazione dell’art. 2697 c.c., mirasse in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità; la Corte d’appello aveva infatti compiuto un apprezzamento di merito sulle risultanze istruttorie e sulla prova dell’esecuzione dei lavori e dei pagamenti. Le spese sono state compensate integralmente tra le parti; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
requisito di contenuto-forma del ricorso
Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria ma chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali, tale da consentire alla Corte di comprendere la portata delle censure senza ricorrere ad altre fonti o atti.
Richiamato dalla ricorrente principale in tema di promessa di pagamento/cambiali; la Corte non entra nel merito della censura per l'inammissibilità del ricorso.
La violazione dell'articolo è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non ricorre quando la censura mira in realtà a contestare la valutazione delle prove.
Norma richiamata dalla ricorrente principale tra i parametri asseritamente violati; non esaminata nel merito per l'inammissibilità.
Richiamato dalla ricorrente principale in tema di interessi legali/mora nelle transazioni commerciali; non esaminato nel merito per l'inammissibilità.
Richiamato dalla ricorrente principale sulla liquidazione delle spese; non esaminato nel merito per l'inammissibilità.
La parte che invoca l'inadempimento dell'appaltatore deve allegare e provare i fatti costitutivi della propria pretesa; tuttavia la censura che richieda una diversa lettura delle prove è inammissibile in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'inammissibilità del ricorso comporta la declaratoria dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'esposizione sommaria dei fatti non consente alla Corte di ricostruire in modo chiaro e completo la vicenda sostanziale e processuale e, quindi, di comprendere il significato delle censure.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo se il giudice di merito ha invertito l'onere della prova; non è configurabile quando la parte, sotto tale veste, mira a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
- Le valutazioni sulle prove, la loro attendibilità e la scelta di quelle ritenute decisive appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità se sorrette da motivazione non meramente apparente.
- Quando il giudice di merito accerta, all'esito dell'istruttoria, l'esistenza del rapporto contrattuale, l'esecuzione delle opere e l'effettuazione di pagamenti parziali, la censura che contesti tale ricostruzione non può essere veicolata come violazione di legge se in realtà investe il fatto.
- La deduzione di un preteso inadempimento dell'appaltatore e della conseguente risoluzione del contratto richiede una critica specifica alle rationes decidendi del giudice di merito; una doglianza che si limiti a contrapporre una lettura alternativa delle prove non supera il vaglio di ammissibilità.
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