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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30273/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva confermato il sequestro preventivo, a fini di confisca, disposto dal GIP il 18.11.2022 fino alla concorrenza di euro 1.734.416,00 e, in alternativa, sui beni mobili, immobili o crediti nella disponibilità del ricorrente. Le censure principali: 1) violazione del divieto di ne bis in idem cautelare per aver reiterato una richiesta di sequestro sulla stessa base fattuale già respinta con provvedimento del 15.6.2022; 2) carenza di fumus commissi delicti rispetto al capo I) per assenza di elementi indiziari puntuali e concreti, essendo la contestazione formulata in termini prevalentemente numerici; 3) illegittima estensione del sequestro alle somme ricevute dalla società del ricorrente a titolo di spese e onorari (capo M), che la difesa riteneva profitti leciti e non confiscabili, invocando la categoria dei "reati in contratto".

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sulla questione del ne bis in idem cautelare la Corte ha ritenuto che la consulenza tecnico-scientifica acquisita dopo il primo rigetto costituisse un "quid novi" idoneo a superare la preclusione endoprocessuale e a giustificare nuova richiesta di sequestro; pertanto non vi è stata violazione del divieto di reiterazione. Quanto al fumus relativo al capo I), la Corte ha ritenuto sufficiente, per la misura cautelare reale, l'analisi complessiva e la tabulazione numerica della sproporzione tra importi liquidati alle vittime e retrocessi agli indagati, inserita nel più ampio quadro indiziario che descriveva un meccanismo organizzato e seriale di condotte truffaldine; dunque il fumus è stato correttamente ravvisato. Infine la Corte ha confermato la possibilità di considerare confiscabili anche gli introiti "in chiaro" percepiti dalle società/professionisti coinvolti: il profitto del reato di associazione a delinquere può essere autonomo e comprendere i vantaggi patrimoniali correlati al funzionamento del sodalizio, sicché le somme oggetto di sequestro possono essere considerate frutto dell'attività illecita complessiva e non mera parte lecita di un rapporto contrattuale. Complessivamente il giudice di legittimità ha ritenuto la motivazione del Tribunale adeguata nei limiti della sindacabilità delle misure cautelari e ha dichiarato infondato il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Norma regolante il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la Corte richiama il principio per valutare la legittimità della misura ablativa alla luce del fumus commissi delicti e delle esigenze cautelari.

  • artt. 321 e 324 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione all'onere motivazionale e alle regole di impugnazione delle ordinanze cautelari; la Corte valuta la correttezza dell'apprezzamento probatorio svolto dal Tribunale del riesame.

  • art. 335 cod. proc. pen.

    Citato nel quadro istruttorio relativo all'iscrizione nel registro degli indagati; la Corte osserva che la mancata iscrizione al momento della richiesta non esclude la possibilità di valutare elementi indiziari successivamente acquisiti.

  • art. 416 cod. pen.

    Norma sull'associazione a delinquere; la Corte ribadisce che il profitto del reato associativo può essere autonomo e comprendere somme derivanti dall'attività organizzata del sodalizio, estendendo la confiscabilità.

  • art. 240 cod. pen.

    Norma menzionata in relazione ai reati presupposto; richiamata nel contesto della ricostruzione delle condotte illecite che hanno alimentato il quadro indiziario.

  • art. 19 D.Lgs. 231/2001

    Richiamato nel quadro delle norme sulla responsabilità amministrativa delle imprese; utilizzato per valutare implicazioni della responsabilità della societa' rispetto ai fatti contestati.

  • art. 53 D.Lgs. 231/2001

    Richiamato in relazione alle misure cautelari reali e alla responsabilità amministrativa; impatto valutato nell'ambito della contestazione delle somme come profitto illecito.

Massime di principio

  • Il divieto di ne bis in idem in sede cautelare (preclusione endoprocessuale) può essere superato se emergono elementi nuovi idonei a modificare il quadro indiziario; una consulenza tecnico-scientifica successiva può costituire tali elementi nuovi.
  • Per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca è sufficiente il fumus commissi delicti inteso come astratta sussumibilità del fatto in una fattispecie penale e non la prova completa della responsabilità; valutazioni numeriche e schemi ricorrenti possono integrare il fumus nel contesto di un'analisi complessiva.
  • La qualificazione delle somme come 'profitto' rilevante ai fini della confisca può comprendere anche introiti 'in chiaro' e onorari se essi risultano funzionali e riconducibili all'attività del sodalizio criminoso; la distinzione tra provento lecito e illecito va valutata nello stato degli atti e in prospettiva sistemica.
  • La categoria dei 'reati in contratto' non è automaticamente invocabile per escludere la confiscabilità: se l'intero accordo o la negoziazione sono stati 'geneticamente' fraudolenti, la parte economica applicata nel rapporto può essere considerata frutto dell'attività illecita.
  • La sindacabilità della motivazione dei provvedimenti cautelari reali in sede di legittimità è limitata; il giudice di cassazione verifica l'assenza di vizi di motivazione macroscopici o errori di diritto, ma non procede a nuova valutazione di merito sugli elementi fattuali già apprezzati.

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