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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25502/2023 del 31/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di alcuni ex dipendenti, ormai pensionati, di ottenere la continuazione del beneficio consistente nella riduzione della tariffa di vendita dell'energia elettrica previsto da un contratto collettivo e da successivi accordi aziendali/collettivi. In via principale chiedevano l'accertamento del diritto loro e del coniuge superstite a mantenere l'agevolazione, con condanna delle società convenute ad applicarla dal 1 gennaio 2016; in subordine chiedevano una somma compensativa sostitutiva del beneficio revocato. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che la disdetta dell'accordo collettivo fosse efficace e che non vi fossero diritti quesiti lesi, oltre a escludere la violazione dei doveri di correttezza e buona fede. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto tre motivi: violazione delle norme sull'autonomia contrattuale e sull'interpretazione del contratto, per avere la Corte escluso la natura di diritto quesito dell'agevolazione; violazione delle norme sul recesso e sull'efficacia temporale della disdetta, sostenendo che i diritti degli ex dipendenti non potessero essere incisi da successive disdette o rinnovi; violazione dei principi di correttezza e buona fede per avere ritenuto legittima la disdetta e l'accordo successivo che prevedeva una somma una tantum in cambio della rinuncia al beneficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha confermato che l'agevolazione tariffaria non costituiva un diritto quesito, perché non era stata dimostrata la sua già avvenuta entrata nel patrimonio dei ricorrenti quale corrispettivo di prestazioni già rese o di una fase del rapporto esaurita, ma riguardava piuttosto aspettative future legate a forniture successive alla disdetta. Ha inoltre ribadito che un contratto collettivo a tempo indeterminato può essere validamente disdettato e che, dopo la disdetta, le clausole più favorevoli non restano vincolanti per il futuro se non hanno già prodotto diritti patrimoniali consolidati. Infine, ha escluso la violazione di correttezza e buona fede, richiamando la non sovrapponibilità dei precedenti invocati dai ricorrenti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e ordine di distrazione in favore dei difensori delle controricorrenti, oltre agli effetti sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare la qualificazione e l'efficacia dell'accordo collettivo; la Corte non ravvisa violazione, valorizzando la legittima durata e disdettabilità del contratto collettivo di diritto comune.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato per l'interpretazione del contratto collettivo; la Corte ritiene corretta la lettura del testo collettivo in base alla disdetta e all'efficacia temporale limitata dell'accordo.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato in relazione all'interpretazione sistematica delle clausole collettive; la Corte non ravvisa errori nella valutazione di merito.

  • art. 1372 c.c.

    Invocato per la vincolatività del contratto e degli effetti della disdetta; la Corte conferma che il contratto collettivo vincola solo entro il periodo concordato.

  • art. 1373 c.c.

    Richiamato in tema di recesso; la Corte ribadisce che il recesso unilaterale è causa estintiva ordinaria di un rapporto di durata a tempo indeterminato.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato per sostenere la violazione dei doveri di correttezza; la Corte esclude che la disdetta e l'accordo successivo integrino violazione di tale dovere.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato per la buona fede nell'esecuzione del contratto; la Corte esclude la violazione, ritenendo legittima la disdetta nel rispetto dei criteri di correttezza e buona fede.

  • art. 2113, comma 4, c.c.

    Menionato con riferimento alla rinuncia formalizzata dai pensionati all'agevolazione tariffaria nell'ambito dell'accordo successivo.

  • art. 411 c.p.c.

    Richiamato con l'art. 2113, comma 4, c.c. per la formalizzazione della rinuncia in sede conciliativa.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Usato dalla Corte per rinviare alle motivazioni di precedenti decisioni su fattispecie analoghe.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per cassazione, tutti formulati come violazioni di legge.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 33 del Contratto Collettivo del 21.02.1989

    Clausola collettiva che prevedeva la riduzione tariffaria sull'energia elettrica per i dipendenti cessati dal servizio.

Massime di principio

  • Nei contratti collettivi di diritto comune la disciplina pattizia opera entro il limite temporale concordato dalle parti; la disdetta legittimamente esercitata fa cessare l'efficacia delle clausole per il futuro.
  • La nozione di diritto quesito ricorre solo quando la posizione sia già entrata nel patrimonio del lavoratore come diritto soggettivo consolidato, ad esempio quale corrispettivo di prestazioni già rese o di una fase del rapporto già esaurita; non basta una mera aspettativa di conservazione nel tempo di una disciplina più favorevole.
  • La disdetta di un contratto collettivo non incide sui diritti già maturati sotto la previgente disciplina, ma impedisce il sorgere di pretese future fondate su quella disciplina per prestazioni o forniture successive alla cessazione dell'accordo.
  • La violazione dei principi di correttezza e buona fede non può essere affermata in modo astratto, ma va verificata alla luce della concreta struttura del rapporto e della natura della posizione soggettiva incisa; se manca un diritto già consolidato, la disdetta non è di per sé contraria a correttezza e buona fede.
  • I precedenti che riconoscono la tutela dell'intangibilità del beneficio per gli ex dipendenti sono applicabili solo quando il beneficio sia effettivamente entrato nel patrimonio del lavoratore in termini di diritto già acquisito e non quando si discuta di condizioni per l'acquisto di diritti futuri.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineMandatoImpugnazioni
RamiLavoroContrattiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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