Cassazione Penale, Sentenza n. 00096/2026 del 02/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della loro responsabilità per un furto collettivo consumato il 14 agosto 2015 presso un negozio (sottratti giocattoli, biciclette, trolley e altro), deducendo in sintesi: 1) insufficienza probatoria e vizio di motivazione per il riconoscimento attraverso il raffronto tra immagini di videosorveglianza e materiale fotografico (cartellini fotosegnaletici), con contestazione dell'uso di tatuaggi come segni distintivi e mancanza di specificazione dei frame utilizzati; 2) illegittima qualificazione dell'aggravante della violenza sulle cose (contestando la mancanza di descrizione delle azioni distruttive e il richiamo ai frame probatori); 3) illegittimo riconoscimento dell'aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede nonostante la presenza di un sistema di videosorveglianza; 4) omissione del riconoscimento della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno, con mancata quantificazione del valore e del numero degli oggetti e errata valutazione del pregiudizio; 5) vizio nella quantificazione della pena, con eccessivo discostamento dal minimo edittale senza adeguata motivazione e senza specificazione dei ruoli dei singoli imputati. Hanno poi dedotto che, per insufficienza delle prove, sarebbe dovuta intervenire l'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi propongono una diversa lettura del compendio probatorio riservata al giudice di merito e non evidenziano vizi di manifesta illogicità della motivazione. In particolare la Corte ha confermato che: 1) l'identificazione tramite immagini di videosorveglianza, comparate con cartellini fotosegnaletici, fotografie e video d'altro servizio e corroborata da segni individualizzanti (tatuaggi), costituisce indizio grave e preciso e la valutazione è rimessa al giudice di merito; 2) la rottura delle confezioni integra l'aggravante della violenza sulle cose se la condotta richiede attività di ripristino della cosa; 3) la presenza di un sistema di videosorveglianza non esclude automaticamente l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, salvo che la sorveglianza sia effettivamente continua e idonea ad impedire il furto; 4) la circostanza attenuante della speciale tenuità richiede un pregiudizio patrimoniale lievissimo, non presente nel caso per il numero e il valore degli oggetti (trolley, biciclette, vari giocattoli) e per i danni alle confezioni; 5) la quantificazione della pena rientra nell'ampia discrezionalità del giudice di merito e la motivazione adottata è adeguata. Conseguentemente il rigetto dei ricorsi è stato seguito dalla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dalla condanna al versamento di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato dai ricorrenti come norma che impone l'assoluzione se il fatto non è provato: la Corte ha ritenuto che non sussista insufficienza probatoria tali da imporre l'assoluzione, perché il giudice di merito ha fornito un convincente apparato probatorio.
art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.
Norma sull'aggravante per sottrazione di cose esposte alla pubblica fede: la Corte ha confermato che la sottrazione da banchi o esposizioni self‑service integra l'aggravante a meno che non vi sia una custodia continua e diretta idonea a impedire la sottrazione.
Criteri di determinazione della pena: la Corte ha ribadito l'ampia discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena e che la motivazione può essere sintetica salvo eccessi rispetto alla media edittale che richiedono spiegazioni più dettagliate.
Riferimento al regime delle prove atipiche: la Corte ha ricordato che l'individuazione operata dalla polizia giudiziaria è una prova atipica la cui forza probatoria va valutata nel contesto e con il criterio del libero apprezzamento del giudice.
Norme sulla ricognizione personale: la Corte ha distinto la ricognizione formale dalla più ampia categoria delle individuazioni fotografiche/filmiche operate in fase investigativa, non soggette necessariamente alle forme della ricognizione personale.
art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46
Richiamata in relazione al vizio di motivazione: la novella rileva nella disciplina del sindacato sulla motivazione rendendo necessario che il vizio sia manifesto per giustificare l'intervento in sede di legittimità.
Massime di principio
- La Corte di legittimità sindaca solo i vizi di motivazione macroscopicamente evidenti: non è luogo per una riconsiderazione degli elementi di fatto se il giudice di merito ha fornito un apparato argomentativo logico.
- L'identificazione dell'imputato tramite immagini di videosorveglianza, se corroborata da altri riscontri (fotografie, cartellini, segni individualizzanti come tatuaggi, ulteriori video), può costituire un indizio grave e preciso e reggere la condanna se valutata congruamente dal giudice di merito.
- La rottura delle confezioni e il danneggiamento dell'imballo possono integrare l'aggravante della violenza sulle cose quando richiedono attività di ripristino per riportare la cosa alla sua originaria destinazione.
- La presenza di telecamere di videosorveglianza non esclude automaticamente l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede: occorre valutare se la sorveglianza fosse concretamente idonea e continua a impedire la sottrazione.
- La circostanza attenuante della speciale tenuità richiede un danno patrimoniale effettivamente pressoché inesistente; il giudice di merito deve considerare numero, tipologia e valore degli oggetti e gli ulteriori danni conseguenti.
- La determinazione della pena rimane area di discrezionalità del giudice di merito; la motivazione può essere sintetica salvo che la pena sia molto superiore (o significativamente anomala) rispetto alla misura media edittale, caso in cui sono richieste spiegazioni più dettagliate.
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