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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34965/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2003, l'amministrazione finanziaria recuperava un rimborso IVA erogato in via accelerata in favore di una contribuente che gestiva un'attività di pub con somministrazione, ritenendo che non fosse stata prodotta la documentazione richiesta per dimostrare la sussistenza del credito rimborsato. La contribuente impugnava l'atto: la CTP rigettava il ricorso, mentre la CTR accoglieva l'appello ritenendo illegittima l'azione dell'Ufficio anche in ragione della sospensione dei termini conseguente agli eventi sismici in Puglia. In cassazione l'Agenzia deduceva, con il primo motivo, la violazione dell'art. 4 del D.L. 245/2002, conv. in L. 286/2002, e dell'art. 9, comma 2, L. 212/2000, sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere prorogata la sospensione anche per un adempimento sostanziale volto a provare il diritto al rimborso; con il secondo motivo denunciava violazioni processuali del d.lgs. 546/1992; con il terzo motivo deduceva vizio di motivazione ex art. 132 n. 4 c.p.c.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura sulla non prorogabilità oltre il 31 marzo 2003 dei termini di prescrizione, decadenza e altri termini perentori sospesi dal D.L. 245/2002, distinti dai soli termini per l'adempimento di obblighi tributari ulteriormente differiti dall'ordinanza del P.C.M. 3282/2003. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Puglia in diversa composizione, anche per le spese. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 4 D.L. 4 novembre 2002, n. 245 conv. in L. 27 dicembre 2002, n. 286

    "sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali"; "sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria"

    La Corte distingue due diverse sospensioni: una generale dei termini di prescrizione, decadenza e perentori, e una specifica per gli obblighi tributari; solo la seconda può essere oggetto di successiva proroga, non la prima.

  • art. 9, comma 2, L. 27 luglio 2000, n. 212

    È richiamato come base normativa del provvedimento amministrativo che sospende i termini per l'adempimento di obblighi tributari.

  • art. 18, comma 1, ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2003, n. 3282

    Ha differito al 30 giugno 2003 solo i termini relativi ad adempimenti di obblighi tributari già sospesi fino al 31 marzo 2003, non anche i termini di prescrizione, decadenza e perentori sospesi dalla prima parte dell'art. 4.

  • art. 57, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Norma processuale invocata nel secondo motivo, ma il relativo esame è stato assorbito.

  • artt. 18, comma 2, lett. e), 19, 21, 22, 23, 24, commi 2 e 4, 32 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamati nel secondo motivo per dedotte violazioni processuali del processo tributario; il motivo è stato assorbito.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per vizio di motivazione; il motivo è stato assorbito.

  • art. 360 c.p.c.

    È la norma processuale in base alla quale è stato formulato il secondo motivo di ricorso.

Massime di principio

  • Le disposizioni emergenziali che sospendono termini tributari devono essere interpretate distinguendo tra termini di prescrizione/decadenza/perentori e termini per l'adempimento di obblighi tributari: l'eventuale proroga successiva riguarda solo la categoria espressamente richiamata dal provvedimento sopravvenuto.
  • La sospensione dei termini per l'adempimento di obblighi tributari non si estende automaticamente ai termini per controlli e accertamenti fiscali, né ai termini sostanziali finalizzati a dimostrare il diritto al rimborso, se non espressamente previsto.
  • Quando la decisione di merito si fonda su un'erronea estensione di una sospensione normativa, la sentenza va cassata e la causa rinviata al giudice di merito per il riesame alla luce della corretta interpretazione della disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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