Cassazione Penale, Sentenza n. 44976/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186 c.d.s.) lamentando: (1) violazione di legge e vizio di motivazione nella determinazione della pena, ritenuta eccessiva rispetto al danno arrecato e al comportamento collaborativo; (2) erronea applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, nonostante fosse stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis (causazione di sinistro), mai contestata.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ritenendo legittima la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena e adeguata la motivazione in relazione all'elevato grado di pericolo della guida in stato di ebbrezza in orario notturno. Ha invece accolto il secondo motivo: l'applicazione della revoca della patente risultava errata perché la predetta misura accessoria è prevista dal comma 2-bis (aggravante di causazione di sinistro) che non era stata contestata; per il reato accertato (art. 186, comma 2, lett. c) può applicarsi soltanto la sospensione della patente da uno a due anni, o il suo raddoppio se il veicolo appartiene a terzi. Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio sul punto; il ricorso è rigettato nel resto.
Norme richiamate
comma 2, lett. c); comma 2-bis; comma 2-sexies
La fattispecie di guida in stato di ebbrezza è disciplinata dal comma 2, lett. c). La sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente è prevista dal comma 2-bis solo se ricorre l'aggravante (es. causazione di sinistro); in assenza di tale aggravante l'accessorio applicabile è la sospensione della patente da 1 a 2 anni (con possibilità di raddoppio se il veicolo è di terzi).
Elenca i criteri per la determinazione della pena: il giudice di merito dispone ampia discrezionalità nel valutare e motivare, anche sinteticamente, i parametri indicati.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regolamenta i motivi di ricorso per cassazione; qui inquadramento formale dei motivi dedotti dal ricorrente.
Massime di principio
- La determinazione della pena entro i limiti edittali è largamente discrezionale: la Cassazione non annulla la misura della pena se il giudice di merito fornisce anche una motivazione sintetica e congrua basata sui criteri di cui all'art. 133 c.p.
- Per le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 186 c.d.s. è necessario verificare la sussistenza delle specifiche circostanze aggravanti (es. comma 2-bis). Se tali aggravanti non sono contestate o provate, non può essere applicata la revoca della patente.
- In caso di erronea applicazione di una sanzione accessoria, la Cassazione annulla limitatamente a quella disposizione e rinvia al giudice di merito per un nuovo esame sul punto.
- Chi impugna la determinazione della pena per eccessività deve dimostrare che il giudice ha ignorato criteri rilevanti o ha formulato una motivazione illogica o manifestamente insufficiente; assenza di tale prova rende difficoltoso ottenere l'annullamento.
- Nel valutare reclami simili, è utile distinguere chiaramente i profili sostanziali (esistenza o assenza di aggravanti) dai profili di valutazione discrezionale del merito (quantificazione della pena): la Cassazione interviene più facilmente sul primo che sul secondo.
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