Cassazione Penale, Sentenza n. 38020/2022 del 07/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Zampini ha impugnato la conferma della condanna per omicidio colposo (art. 589-bis c.p.) sostenendo: (1) vizi nella valutazione della colpa specifica e nella causalità, con la Corte d'appello che avrebbe apoditticamente escluso l'interruzione del nesso causale nonostante la condotta colposa del pedone (attraversamento fuori dalle strisce); contestata inoltre la determinazione della velocità del motoveicolo (la difesa aveva consulenza tecnica che indicava circa 46 km/h, mentre la Corte ha ritenuto circa 70 km/h); (2) errori nella commisurazione della pena e nel mancato pieno riconoscimento delle attenuanti (art. 589-bis, comma 7 e art. 62 n. 6 c.p.) nonostante una transazione e il risarcimento parziale, e mancata valutazione favorevole delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e rigettato le censure. Ha ritenuto congrua e adeguatamente motivata la ricostruzione di merito: il conducente procedeva su strada cittadina in rettilineo con buona visibilità a velocità ritenuta circa 70 km/h, con impianto frenante non idoneo; il pedone attraversava fuori dalle strisce ma non in modo repentino o imprevedibile tale da interrompere il nesso causale; la Corte d'appello ha motivato la scelta tra perizie tecniche e basato la valutazione anche sulla consulenza del P.M. e su documentazione fotografica. Sulla pena, la Cassazione ha ritenuto legittimo l'esercizio di discrezionalità del giudice ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p., confermando che la transazione non rappresentava riparazione integrale ai fini dell'art. 62 n. 6 c.p. e che non erano emersi elementi positivi tali da imporre il riconoscimento delle attenuanti generiche. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 589-bis, comma settimo, cod. pen.
Norma per l'omicidio colposo in ambito stradale: la Corte ha confermato la responsabilità per colpa del conducente e applicato la riduzione prevista, valutando però la portata eziologica della condotta della vittima nel limite della causalità concorrente
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), art. 191 comma 3 e art. 141
art. 191, comma 3, e art. 141 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norme cautelari sulla moderazione della velocità e sull'adeguamento della marcia in prossimità di fermate e attraversamenti: la Corte ha ritenuto violate tali norme dal conducente e ciò ha inciso sulla responsabilità
Circostanza attenuante relativa alla riparazione del danno: la Corte ha precisato che occorre riparazione integrale per riconoscerla; la transazione che comporta riparazione non integrale non è sufficiente
Principi di discrezionalità del giudice nella determinazione della pena: la Corte ha ritenuto legittimo l'esercizio discrezionale del giudice di merito se conforme ai parametri di legge e non arbitrario
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Elenco dei vizi che legittimano la cassazione per motivazione: la Corte ha valutato che le censure attinenti alla motivazione erano infondate e che la decisione di merito era adeguatamente motivata
Prevede l'obbligo di versamento alla cassa delle ammende per responsabilità processuali: la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di euro 3.000 a titolo equitativo
disp. att. art. 173 cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti nella articolazione dei motivi di ricorso in Cassazione: il ricorrente ha proposto due motivi nei limiti previsti, ma questi sono stati ritenuti aspecifici o manifestamente infondati
Massime di principio
- Il conducente deve sempre moderare la velocità e, se necessario, fermarsi in prossimità di fermate di mezzi pubblici o attraversamenti: l'omessa moderazione può integrare colpa per omicidio stradale anche se il pedone attraversa fuori dalle strisce
- L'attraversamento fuori dalle strisce non interrompe automaticamente il nesso causale: per escludere la responsabilità del conducente il comportamento del pedone deve essere eccezionale, repentino o aver introdotto un rischio 'eccentrico' non gestibile dal conducente
- In caso di contrasto tra perizie tecniche, il giudice di merito esercita il libero convincimento e può scegliere la tesi più plausibile purché motivi adeguatamente il dissenso rispetto alle altre risultanze
- La circostanza attenuante per la riparazione del danno (art. 62 n.6 c.p.) richiede riparazione integrale: accordi transattivi che comportano riparazione parziale non la giustificano
- La commisurazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione interviene solo se vi è arbitrarietà o illogicità manifesta nella motivazione
- Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche in appello e in cassazione occorre specificare e documentare elementi positivi rilevanti: la mera assenza di elementi negativi non basta
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37918/2022 del 07/10/2022
- Sentenza penale · 7 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37919/2022 del 07/10/2022
- Sentenza penale · 7 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37920/2022 del 07/10/2022
- Sentenza penale · 7 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37922/2022 del 07/10/2022
- Sentenza penale · 7 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37923/2022 del 07/10/2022
- Sentenza penale · 7 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37925/2022 del 07/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →