Cassazione Civile, Ordinanza n. 16949/2024 del 19/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Un avvocato aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento di una società per il compenso pattuito per attività professionale svolta in base a un incarico del 9 gennaio 2013, incarico che prevedeva studio della crisi d'impresa, individuazione della procedura concorsuale più idonea, predisposizione della documentazione necessaria e redazione degli atti per accedere alla procedura prescelta. Il giudice delegato aveva rigettato la domanda ritenendo che l'attività fosse inadempiuta; il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva confermato il rigetto, reputando il piano di concordato predisposto gravemente carente sotto il profilo logico, giuridico ed economico, privo di indicazioni analitiche su costi, ricavi e copertura finanziaria, e comunque inidoneo a consentire l'ammissione alla procedura. Il ricorrente ha proposto otto motivi di ricorso, deducendo: motivazione contraddittoria e apparente; violazione delle norme sulla prededuzione dei crediti sorti in funzione del concordato; omessa motivazione e omessa pronuncia su alcuni profili; erronea applicazione dell'art. 1460 c.c. per avere il tribunale escluso il compenso anche per attività diverse da quella ritenuta negligente; erronea interpretazione della lettera di incarico ex art. 1362 c.c.; e, in sostanza, che il compenso dovesse essere riconosciuto almeno per la parte di attività effettivamente svolta e non contestata, nonché per la consulenza funzionale alla procedura, senza che fosse necessario il raggiungimento del risultato finale della procedura concorsuale.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Ha ritenuto che il tribunale avesse correttamente applicato l'eccezione di inadempimento, valorizzando un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità: il professionista aveva predisposto un piano di concordato non conforme ai requisiti legali, carente di dati essenziali e inidoneo a perseguire l'ammissione alla procedura. Secondo la Corte, in un incarico di assistenza per l'accesso al concordato preventivo, il professionista deve eseguire la prestazione con la diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.; se la prestazione è oggettivamente inadeguata e pregiudica l'interesse del cliente, il curatore può opporre l'inadempimento e rifiutare il pagamento, con conseguente esclusione del credito dal passivo del fallimento. La Corte ha anche affermato che, ove l'inadempimento del professionista renda inutile l'attività svolta, non sussiste alcun diritto al compenso, neppure per la parte di attività asseritamente prodromica o diversa, quando essa sia comunque inscindibilmente collegata alla prestazione complessivamente inadempiuta. Il ricorso è stato quindi respinto in rito per inammissibilità; il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
è richiamato dai motivi per denunciare vizi motivazionali del decreto, ma la Corte non ravvisa il vizio dedotto perché la motivazione del tribunale è ritenuta logicamente coerente e sufficiente nei limiti del sindacato di legittimità
è invocato dal ricorrente per sostenere la prededuzione del credito del professionista, ma la Corte ritiene corretta la valutazione di inadempimento che esclude il credito dal concorso
è richiamato per denunciare omessa pronuncia, ma la Corte non accoglie la censura perché le questioni dedotte risultano assorbite o comunque esaminate implicitamente nella decisione
legittima l'eccezione di inadempimento del fallimento, consentendo il rifiuto del pagamento quando la prestazione del professionista sia stata inesatta o negligente
è richiamato per contestare l'interpretazione della lettera di incarico, ma la lettura del tribunale è considerata un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione se congruamente motivato
impone al professionista una diligenza qualificata commisurata alla natura dell'incarico; la sua violazione può integrare inadempimento contrattuale
art. 161, comma 2, lett. e), l.fall.
richiede l'indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta e delle utilità per i creditori
è richiamato per la funzione informativa della relazione e della documentazione a corredo del concordato
art. 186 bis, comma 2, lett. a), l.fall.
impone, nel concordato con continuità aziendale, l'indicazione analitica dei costi, dei ricavi attesi e delle risorse finanziarie necessarie con relative modalità di copertura
è richiamato dal ricorrente in tema di crediti in prededuzione, ma la Corte esclude l'applicazione favorevole per effetto dell'accertato inadempimento
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di ammissione al passivo, il curatore può opporre l'eccezione di inadempimento al professionista che chiede il compenso, quando contesti specificamente la non corretta o negligente esecuzione della prestazione.
- Per le prestazioni professionali finalizzate all'accesso a una procedura concorsuale, il professionista non assume un'obbligazione di risultato, ma deve comunque rispettare la diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.; se la prestazione è oggettivamente inadeguata rispetto allo scopo affidato, può essere considerata inadempiente.
- La spettanza del compenso presuppone che la prestazione sia stata effettivamente eseguita in modo conforme al modello professionale dovuto; se l'attività svolta è priva di concreta idoneità funzionale a realizzare l'interesse del cliente, il diritto al compenso può essere escluso integralmente.
- Nel concordato preventivo, la documentazione e la relazione del professionista devono fornire ai creditori informazioni complete e attendibili; omissioni o dati incompleti che impediscano una valutazione consapevole possono integrare violazione dei presupposti legali della procedura.
- L'errore professionale che renda inutile l'attività svolta e pregiudichi la chance di accesso alla procedura può giustificare il rifiuto del pagamento anche per le attività prodromiche o strumentali strettamente collegate all'incarico inadempiuto.
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