Cassazione Civile, Ordinanza n. 20565/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società titolare di due rapporti di conto corrente ha convenuto in giudizio la banca chiedendo la nullità di clausole relative a interessi ultralegali, usura, applicazione delle valute, capitalizzazione trimestrale degli interessi e commissione di massimo scoperto, oltre alla restituzione delle somme asseritamente indebitamente corrisposte e al risarcimento del danno per una pretesa segnalazione illegittima alla Centrale Rischi. In primo grado il tribunale aveva accolto solo in parte, dichiarando la nullità della capitalizzazione trimestrale e della CMS, ma rigettando le domande restitutorie e risarcitorie e la nullità per usura. In appello la società aveva insistito sulle domande già proposte e sulla mancata consegna della documentazione bancaria, mentre la banca aveva eccepito l’inammissibilità del gravame e proposto appello incidentale condizionato. La Corte d’appello ha respinto il gravame ritenendo, tra l’altro, che in caso di domanda di ripetizione dell’indebito il correntista debba provare integralmente l’andamento del rapporto mediante tutti gli estratti conto, che la produzione documentale fosse incompleta, che la perizia di parte fosse generica, che non vi fossero i presupposti per disporre CTU, che la richiesta ex art. 119 TUB non riguardasse gli estratti conto e che non fosse provato né il superamento del tasso soglia né il danno risarcibile. Il ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, ha denunciato violazione di legge, dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., dell’art. 119 TUB e dell’art. 210 c.p.c., nonché omessa e contraddittoria motivazione, ma in modo cumulativo e generico, senza chiara distinzione dei profili di censura, senza adeguato confronto con le rationes decidendi della sentenza impugnata e senza autosufficiente indicazione degli atti e documenti rilevanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo unico cumulatesse censure eterogenee e generiche, in violazione dei requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, e che non si confrontasse con le rationes decidendi della sentenza d’appello, fondata soprattutto su carenze probatorie, incompletezza della documentazione prodotta, insussistenza dei presupposti per la CTU, prescrizione del diritto alla consegna di un contratto e mancata prova del superamento del tasso soglia e del danno. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come parametro di doglianza, ma la censura è stata ritenuta formulata in modo generico e non autosufficiente.
Invocato per omessa o contraddittoria motivazione, ma la ricorrente non ha affrontato il tema della doppia conforme né ha indicato in modo specifico il fatto decisivo asseritamente omesso.
Richiamato per contestare il riparto dell’onere della prova nella domanda di ripetizione dell’indebito; la Corte d’appello aveva posto l’onere probatorio integralmente a carico del correntista e la Cassazione non ha ritenuto censurata efficacemente tale ratio.
Richiamato in relazione alla richiesta di consegna della documentazione bancaria; la Corte territoriale ha escluso che la lettera inviata alla banca riguardasse gli estratti conto.
Richiamato per l’istanza di esibizione documentale, ritenuta non ammissibile per difetto del previo specifico riferimento agli stessi documenti nella richiesta ex art. 119 TUB.
Utilizzato dalla Corte di cassazione per affermare che il ricorso deve essere specifico, chiaro e autosufficiente, indicando puntualmente atti e documenti richiamati.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo che cumula in modo indistinto doglianze eterogenee, senza consentire di isolare e scrutinare separatamente le singole censure, è inammissibile per difetto di specificità e chiarezza espositiva.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: chi deduce vizi di violazione di legge o di motivazione deve indicare in modo puntuale il contenuto degli atti e dei documenti richiamati e la loro collocazione nel processo di merito.
- La censura in cassazione deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; se la decisione di merito si fonda su più autonome ragioni, la mancata critica di una sola di esse rende il ricorso inidoneo a ottenere la cassazione.
- Nella domanda di ripetizione dell’indebito su rapporto di conto corrente, il correntista che agisca in giudizio deve fornire la prova dell’andamento integrale del rapporto e dei pagamenti aventi natura solutoria, mediante produzione completa della documentazione contabile rilevante.
- Gli estratti scalari, da soli, non sono idonei a ricostruire compiutamente le movimentazioni del conto ai fini della ripetizione dell’indebito, se mancano gli estratti conto relativi a tutti i periodi necessari.
- La perizia di parte non può supplire a carenze probatorie decisive né giustificare la CTU quando non vi sia un adeguato supporto documentale già acquisito in giudizio.
- La richiesta di esibizione documentale e la domanda ex art. 119 TUB devono essere specifiche quanto ai documenti richiesti; non è sufficiente un riferimento generico alla documentazione bancaria per fondare l’ordine di esibizione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20526/2026 del 18/06/2026
- ordinanza_civile · 18 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20527/2026 del 18/06/2026
- ordinanza_civile · 18 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20528/2026 del 18/06/2026
- ordinanza_civile · 18 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20529/2026 del 18/06/2026
- ordinanza_civile · 18 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20530/2026 del 18/06/2026
- ordinanza_civile · 18 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20531/2026 del 18/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →