Cassazione Civile, Ordinanza n. 29429/2021 del 21/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di riconoscimento in Italia di due lodi arbitrali resi a Singapore, favorevoli alla società italiana per la liquidazione di spese di arbitrato e di altre voci collegate. La società indiana ha proposto opposizione al decreto di exequatur, deducendo: 1) che il giudizio italiano dovesse essere sospeso in attesa della definizione di un procedimento pendente davanti all'autorità giudiziaria indiana sulla validità del certificato di tassazione/spese del registrar, che la ricorrente considerava parte integrante del lodo; 2) che il lodo avesse pronunciato oltre i limiti della clausola compromissoria, perché avrebbe incluso spese sostenute dinanzi a un organismo di mediazione e compensi di difensori per attività estranee all'arbitrato; 3) che il riconoscimento dell'esecutorietà fosse contrario all'ordine pubblico italiano, poiché la ricorrente era assoggettata in India a una procedura per "sick company" che, secondo la legge indiana, ostacolerebbe azioni esecutive senza autorizzazione dell'autorità competente. La Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione. In cassazione la ricorrente ha articolato tre motivi, deducendo violazione degli artt. 112 e 840 c.p.c., dell'art. 7 L. 218/1995 e omesso esame di fatti decisivi, nonché la contrarietà all'ordine pubblico del lodo e la necessità di sospendere il giudizio per la pendenza del procedimento straniero.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, correggendo e integrando la motivazione della sentenza impugnata: nel caso di impugnazione del lodo davanti al giudice dello Stato in cui il lodo è stato reso, trova applicazione l'art. 840, comma 4, c.p.c., che attribuisce al giudice italiano un potere discrezionale di sospensione per ragioni di opportunità, non subordinato a una pregiudizialità tecnica o giuridica ex art. 7 L. 218/1995; quindi la Corte d'appello aveva correttamente negato la sospensione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza e perché non colpiva la ratio decidendi: il ricorso non riproduceva il compromesso, non consentendo di verificare l'asserito eccesso di potere arbitrale, e inoltre la doglianza sulle spese appariva estranea al vizio denunciabile ex art. 840, comma 2, n. 3, c.p.c. Ha infine respinto il terzo motivo, ribadendo che il controllo di ordine pubblico nel riconoscimento del lodo straniero riguarda solo il dispositivo del lodo e non la motivazione o la sua futura esecuzione; la dedotta situazione concorsuale della debitrice e il principio della par condicio creditorum non impedivano il riconoscimento del lodo in Italia. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come parametro di denunciata violazione per omessa pronuncia o ultrapetizione, ma la censura è stata ritenuta non fondata o inammissibile nei singoli motivi.
Utilizzato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
art. 7 L. 31 maggio 1995, n. 218
La sospensione ex art. 7 riguarda la pendenza di una causa davanti al giudice straniero e postula una valutazione di idoneità del provvedimento straniero a produrre effetti in Italia; non si applica all'impugnazione di un arbitrato estero.
comma 2, n. 3; comma 3, n. 5; comma 4; comma 5, n. 2
L'art. 840 disciplina il riconoscimento dei lodi stranieri: il comma 4 prevede, nel caso di impugnazione o sospensione del lodo davanti al giudice straniero competente, una sospensione solo facoltativa e per ragioni di opportunità; il comma 2, n. 3 consente il rifiuto quando il lodo ha pronunciato oltre i limiti del compromesso; il comma 5, n. 2 riguarda la contrarietà all'ordine pubblico del lodo.
Richiamato per distinguere la sospensione necessaria per pregiudizialità tecnico-giuridica dalla sospensione facoltativa prevista in altre ipotesi.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
La Corte ha corretto e integrato la motivazione della sentenza d'appello, pur confermandone l'esito.
art. 5, secondo comma, lett. b), Convenzione di New York del 10 giugno 1958
Il requisito della non contrarietà all'ordine pubblico deve essere verificato con riguardo alla parte dispositiva del lodo, non alla motivazione o alla sua esecuzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato nel quadro della distinzione tra giudizi e della pregiudizialità citata in motivazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di riconoscimento di un lodo straniero, se nel paese di origine è pendente l'impugnazione del lodo, il giudice italiano non deve verificare una pregiudizialità in senso tecnico, ma può sospendere il procedimento solo in base alla specifica disciplina dell'art. 840, comma 4, c.p.c., con valutazione discrezionale di opportunità.
- La disciplina della litispendenza/sospensione internazionale di cui all'art. 7 L. 218/1995 si riferisce a cause ordinarie pendenti davanti a un giudice straniero e non è applicabile all'impugnazione di un arbitrato estero.
- La censura di eccesso del lodo rispetto al compromesso deve essere sorretta dall'indicazione puntuale del contenuto del compromesso e dell'importo o della voce di spesa ritenuta estranea, altrimenti difetta di autosufficienza e non consente il controllo di legittimità.
- Nel procedimento di delibazione di lodi stranieri, il sindacato sull'ordine pubblico riguarda il contenuto dispositivo della decisione arbitrale, non la motivazione né i possibili ostacoli alla successiva esecuzione forzata nel paese del debitore.
- Il principio della par condicio creditorum proprio del diritto concorsuale interno non è, di per sé, una regola di ordine pubblico ostativa al riconoscimento in Italia di un lodo o di una decisione straniera di condanna verso un soggetto assoggettato a procedura concorsuale all'estero.
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