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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37135/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Napoli dell’11 dicembre 2025 con un unico motivo, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 10 del d.l. n. 14 del 2017, convertito nella legge n. 48 del 2017, e all’art. 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge n. 401 del 1989. Ha sostenuto che il divieto aggravato di accesso disposto dal questore, fondato anche su precedenti condanne per reati contro la persona o il patrimonio e su precedenti provvedimenti di allontanamento o divieto di accesso, dovesse essere sottoposto a convalida del G.I.P. La Corte ha rilevato che tale questione non era stata proposta in appello, nel quale erano stati contestati il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e delle attenuanti generiche, nonché la pena, attestata sul minimo edittale. Ha inoltre ritenuto la censura diretta a ottenere una rivalutazione delle emergenze processuali, priva di specifica indicazione di travisamenti e manifestamente infondata quanto ai dedotti vizi motivazionali e processuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato, anzitutto, che la questione della necessità della convalida non era stata proposta con l’atto di appello e che la censura sollecitava una rivalutazione delle risultanze processuali senza individuare specifici travisamenti. Nel merito ha chiarito che l’art. 10 del d.l. n. 14 del 2017 distingue il divieto di accesso alle aree urbane disposto dal questore dalle misure che incidono sulla libertà personale e richiedono il controllo giudiziale secondo il modello dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989. Il divieto aggravato previsto dai commi 2 e 3, in assenza di ulteriori prescrizioni assimilabili all’obbligo di presentazione presso un ufficio di polizia, è affidato alla competenza del questore e non necessita di convalida del G.I.P.; la tutela giurisdizionale opera mediante impugnazione del provvedimento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo esclusi profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 10, commi 2 e 3, d.l. n. 14 del 2017

    Pertanto, ove il provvedimento impugnato si limiti a imporre il divieto di accesso aggravato previsto dall'art. 10, commi 2 e 3, d.l. n. 14 del 2017, l'assenza della convalida del G.I.P. non costituisce vizio di legittimità, poiché tale adempimento non è richiesto dalla legge.

    Il divieto aggravato di accesso alle aree urbane disposto dal questore ai sensi dei commi 2 e 3 non richiede la convalida del G.I.P. quando non sia accompagnato da prescrizioni ulteriori che incidano sulla libertà personale.

  • art. 6, commi 2-bis, 3 e 4, legge n. 401 del 1989

    Il rinvio contenuto nella disciplina del DASPO urbano è infatti un rinvio limitato e funzionale, operante soltanto per gli aspetti espressamente indicati dal legislatore e non tale da importare automaticamente l'intero sistema di garanzie previsto per il DASPO sportivo.

    Il rinvio alla disciplina del DASPO sportivo non estende automaticamente al DASPO urbano l’intero meccanismo di convalida: esso opera soltanto per gli aspetti espressamente richiamati dalla legge.

  • art. 13 Cost.

    La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la necessità della convalida giudiziale sorge quando il provvedimento amministrativo comporta una compressione della libertà personale rilevante ai sensi dell'art. 13 Cost., come accade nel DASPO sportivo accompagnato dall'obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia.

    La convalida giudiziale è necessaria quando il provvedimento amministrativo comprime la libertà personale, come nel caso di prescrizioni di presentazione presso gli uffici di polizia.

  • art. 16 Cost.

    Diversamente, il mero divieto di accesso a determinate aree urbane non integra, secondo l'impostazione legislativa, una misura restrittiva della libertà personale assimilabile all'obbligo di presentazione, bensì una limitazione della libertà di circolazione riconducibile all'art. 16 Cost.; ne consegue che la sua adozione è affidata direttamente all'autorità di pubblica sicurezza e il sindacato giurisdizionale si esplica nelle forme dell'impugnazione del provvedimento, non attraverso il meccanismo della convalida previsto per le misure incidenti sulla libertà personale.

    Il mero divieto di accesso a specifiche aree è qualificato come limitazione della libertà di circolazione, non come restrizione della libertà personale; è quindi adottato dall’autorità di pubblica sicurezza e soggetto a impugnazione, non a convalida.

  • art. 131-bis c.p.

    premesso che la questione dedotta in ricorso non risulta essere stata proposta con l'atto di appello (che investiva il mancato riconoscimento dell'art. 131-bis, cod. pen. nonché il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con irrogazione di una pena attestantesi nel minimo edittale)

    La disposizione è menzionata per ricostruire le questioni dedotte in appello, ma la sentenza non ne interpreta i presupposti applicativi.

  • art. 3 Cost.

    La Corte ha in particolare escluso la violazione dell'art. 16 Cost. (libertà di circolazione), la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'art. 3 Cost. e la violazione dell'art. 117 Cost. in relazione all'art. 2 del Protocollo n. 4 CEDU.

    La Corte richiama la pronuncia costituzionale che ha escluso che la disciplina del DASPO urbano censurata violi i principi di ragionevolezza e proporzionalità; non formula una distinta interpretazione dell’art. 3 Cost.

  • art. 117 Cost.

    La Corte ha in particolare escluso la violazione dell'art. 16 Cost. (libertà di circolazione), la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'art. 3 Cost. e la violazione dell'art. 117 Cost. in relazione all'art. 2 del Protocollo n. 4 CEDU.

    La Corte richiama la decisione costituzionale che ha escluso il contrasto della disciplina con l’art. 117 Cost., in relazione all’art. 2 del Protocollo n. 4 CEDU.

  • art. 2 del Protocollo n. 4 CEDU

    La Corte ha in particolare escluso la violazione dell'art. 16 Cost. (libertà di circolazione), la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'art. 3 Cost. e la violazione dell'art. 117 Cost. in relazione all'art. 2 del Protocollo n. 4 CEDU.

    È richiamata la pronuncia costituzionale che ha escluso che il modello normativo del DASPO urbano violi la libertà di circolazione tutelata dalla disposizione convenzionale.

  • art. 606 c.p.p.

    ritenuto che tale motivo di ricorso proposto dalla difesa è inammissibile perché volto a prefigurare una rivalutazione o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranee al sindacato di legittimità, che si presenta avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito

    Il sindacato di legittimità non consente una rivalutazione o rilettura alternativa delle prove; la censura deve individuare specifici travisamenti delle risultanze valorizzate dai giudici di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle nrirnende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione

    La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il divieto di accesso alle aree urbane previsto dall’art. 10, commi 2 e 3, del d.l. n. 14 del 2017, anche nella forma aggravata fondata su precedenti condanne e precedenti provvedimenti, non richiede la convalida del G.I.P. quando consiste nel solo divieto di accesso.
  • Il rinvio della disciplina del DASPO urbano all’art. 6 della legge n. 401 del 1989 è limitato agli aspetti espressamente richiamati e non comporta l’automatica applicazione dell’intero regime procedurale previsto per il DASPO sportivo.
  • La convalida giudiziale è necessaria quando il provvedimento amministrativo incide sulla libertà personale, in particolare imponendo un obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia; in tal caso il controllo deve riguardare anche la concreta pericolosità del soggetto e la proporzionalità della misura.
  • Il mero divieto di accesso a determinate aree urbane è una limitazione della libertà di circolazione e la sua legittimità è sindacabile mediante impugnazione del provvedimento, non attraverso il procedimento di convalida previsto per le misure incidenti sulla libertà personale.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione o una lettura alternativa delle fonti di prova senza indicare specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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