Sentenza del 12/05/2023 n. 13122 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso riguarda la cassazione della sentenza che aveva ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento Ici 2010 notificato alla Milanofiori 2000 Srl relativo a tre parcheggi multipiano e un parcheggio interrato catastalmente intestati alla società. I giudici di merito avevano stabilito che i parcheggi erano stati realizzati dalla società in esecuzione di una convenzione urbanistica (con obbligo di cessione gratuita al Comune al collaudo), che l'iscrizione catastale era meramente formale (necessaria per l'agibilità ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, art. 24) e che la società era priva del possesso e del reale potere di godimento, per cui non sussisteva la legittimazione passiva ai fini Ici ai sensi del D.Lgs. n. 504/1992 (artt. 1 e 3). In via subordinata la società contestava anche l'inapplicabilità dell'imposta per fabbricato non ultimato (art. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 504/1992) e l'illegittimità delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il processo ai sensi della L. n. 130 del 2022, art. 5, su istanza della Milanofiori 2000 Srl, in quanto la lite è stata definita mediante la procedura di definizione delle liti pendenti (converso versamento in unica soluzione e delibera comunale di recepimento). Ha disposto l'estinzione del giudizio e la compensazione delle spese. Non è stata adottata una pronuncia di merito sulla legittimità dell'avviso di accertamento.
Norme richiamate
art. 1, art. 2 lett. a), art. 3
Le norme definiscono i soggetti passivi e le fattispecie imponibili: i giudici di merito hanno ritenuto che la proprietà formale senza possesso e senza potere di godimento non determina la legittimazione passiva (artt. 1 e 3) e che, in subordine, può operare l'esenzione/inesigibilità per fabbricato non ultimato (art. 2 lett. a).
L'art. 24 disciplina le procedure per il rilascio dell'agibilità; la corte ha osservato che l'intestazione catastale era stata effettuata solo per finalità procedurali di agibilità e quindi non prova il possesso reale o il potere di godimento ai fini tributari.
Richiamato in dottrina e dalla resistente per definire il concetto di possesso (potere sulla cosa). La giurisprudenza di merito ha fatto leva sulla distinzione tra proprietà formale e possesso reale per escludere la legittimazione passiva.
Consente la definizione agevolata di liti pendenti: la società ha aderito alla procedura, effettuato il versamento e il Comune ha recepito la definizione con delibera, determinando l'estinzione del processo secondo le previsioni della legge.
Delibera del Consiglio Comunale di Assago
Delibera 22 novembre 2022
Atto comunale con cui è stato recepito il procedimento di definizione delle liti previsto dalla L. n. 130/2022, necessario per la regolare definizione della controversia e l'estinzione del processo.
Massime di principio
- La mera intestazione catastale non basta a configurare la legittimazione passiva tributaria: è necessario il possesso e il potere di godimento del bene; se il proprietario è solo formale, l'imposta può non essere dovuta.
- Gli immobili realizzati in esecuzione di convenzioni urbanistiche con obbligo di cessione gratuita al Comune possono non gravare di imposte patrimoniali sul soggetto che li ha realizzati se manca il possesso reale e il bene è destinato alla cessione.
- La procedura di agibilità (D.P.R. 380/2001, art. 24) può giustificare una iscrizione catastale provvisoria, ma non modifica i profili sostanziali di possesso ai fini tributari.
- La qualificazione del fabbricato come non ultimato (art. 2 lett. a D.Lgs. 504/1992) è una possibile causa di esclusione dell'imponibilità che va valutata sullo stato reale dell'opera.
- Le sanzioni tributarie possono essere illegittime se fondate su un errore di diritto riguardante la soggettività passiva o lo stato dell'immobile.
- La L. n. 130/2022 permette la definizione e l'estinzione dei processi mediante accordi/versamenti recepiti dall'ente locale: in presenza di tale definizione la controversia si estingue senza che la Corte di Cassazione si pronunci sul merito.
- In vicende similari è essenziale documentare il titolo, la destinazione dell'opera (es. obbligo di cessione) e lo stato di possesso per difendere l'esenzione o l'inesigibilità dell'imposta.
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