Cassazione Civile, Ordinanza n. 22686/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Due avvocati avevano proposto dinanzi alla Corte d'appello di Roma un ricorso ex art. 702-bis c.p.c. per ottenere la condanna di due ex clienti al pagamento dei compensi maturati per l'attività difensiva svolta in primo grado davanti al Tribunale di Vibo Valentia e in appello davanti alla Corte d'appello di Catanzaro. La Corte d'appello di Roma si era dichiarata territorialmente incompetente, ritenendo applicabile, in materia di liquidazione degli onorari e diritti dell'avvocato, il criterio dell'ufficio giudiziario che per ultimo ha conosciuto della controversia, e non il foro del consumatore invocato dai professionisti. I ricorrenti hanno impugnato tale ordinanza con regolamento di competenza, sostenendo che dovesse prevalere il foro del consumatore, poiché i clienti avevano residenza in Roma. I resistenti hanno contrastato il regolamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza, cassato l'ordinanza impugnata e dichiarato competente la Corte d'appello di Roma, davanti alla quale ha rimesso le parti per la riassunzione nei termini di legge. La Corte ha ritenuto che, nei rapporti tra avvocato e cliente, il cliente assuma la qualità di consumatore e che il foro del consumatore abbia competenza esclusiva e prevalente rispetto al foro speciale previsto per la liquidazione dei compensi professionali. Le spese sono state rimesse al merito.
Norme richiamate
norma processuale sulla forma del ricorso introduttivo utilizzato nel caso concreto per la domanda di pagamento dei compensi.
per le controversie di liquidazione degli onorari e diritti dell'avvocato individua un criterio speciale di competenza territoriale, ma nel caso di rapporto con consumatore tale criterio cede al foro del consumatore.
richiamato come foro speciale azionabile dall'avvocato per il decreto ingiuntivo sui compensi, ma ritenuto recessivo rispetto al foro del consumatore.
art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206 del 2005
stabilisce il foro esclusivo del consumatore, che la Corte afferma prevalere su ogni altro foro speciale in ragione delle esigenze di tutela processuale del consumatore.
art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 206 del 2005
il cliente dell'avvocato è qualificato come consumatore ai fini dell'applicazione della disciplina consumeristica.
Massime di principio
- Nel rapporto tra avvocato e cliente, il cliente può assumere la qualità di consumatore ai sensi del codice del consumo, anche se il rapporto professionale è connotato da intuitu personae e collaborazione.
- Il foro del consumatore ha natura esclusiva e prevale su ogni altro foro speciale previsto per la controversia, compreso quello in materia di liquidazione dei compensi professionali dell'avvocato.
- Quando la domanda dell'avvocato per il pagamento dei compensi riguarda un cliente consumatore, la competenza territoriale va determinata in base alla residenza o domicilio del consumatore, se noto e provato.
- Le esigenze di tutela del consumatore operano anche sul piano processuale, incidendo sui criteri di competenza territoriale e rendendo recessivi i fori speciali incompatibili.
Come è indicizzato
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