Sentenza n. 6036/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) n. 05718/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto l'impugnazione dei provvedimenti di nomina a vice ispettore nella parte relativa alla decorrenza dal 28 ottobre 2022
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti, vincitori del concorso interno per 2662 posti di vice ispettore bandito ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c-bis), del d.lgs. n. 95/2017 e ammessi al corso di formazione dal 28 luglio al 27 ottobre 2022, hanno contestato la decorrenza giuridica ed economica della nomina fissata al 28 ottobre 2022. Hanno chiesto l'annullamento parziale degli atti e l'accertamento del diritto alla retrodatazione della nomina al 1° gennaio 2017, quale giorno successivo alla carenza di organico cui si riferiva il concorso, o in subordine al 28 luglio 2019. Hanno dedotto violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 2, commi 1, lett. c-bis) e d-ter), e dell'art. 3, comma 13-bis, del d.lgs. n. 95/2017, degli artt. 26 e ss. del d.P.R. n. 335/1982 e degli artt. 10 e 13 del d.P.R. n. 336/1982, nonché dei principi di uniformità, buon andamento e trasparenza. Hanno inoltre denunciato eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, travisamento, incoerenza, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto retrodatare la nomina in ragione dell'anno di carenza e del ritardo nell'indizione della procedura, anche alla luce della decorrenza riconosciuta in altri concorsi. In via subordinata hanno prospettato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. d-ter), del d.lgs. n. 95/2017 per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. Il Ministero ha eccepito, tra l'altro, la formazione del giudicato per alcuni originari ricorrenti non appellanti, la genericità dei motivi, l'omessa impugnazione del sopravvenuto decreto di promozione e la mancata notifica a controinteressati; il Collegio ha ritenuto di poter prescindere da tali questioni processuali, decidendo nel merito.
La decisione
L'appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'Amministrazione abbia correttamente applicato l'art. 2, comma 1, lett. d-ter), del d.lgs. n. 95/2017, che per i vincitori dei concorsi di cui alla lett. c-bis) stabilisce la decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla conclusione del corso di formazione. Poiché il concorso rientrava nella lett. c-bis), la decorrenza dal 28 ottobre 2022 era conforme alla legge e non poteva essere sostituita dal giudice con una diversa decorrenza, in ossequio al principio di legalità. È stata esclusa anche la domanda risarcitoria, formulata mediante la richiesta di retrodatazione: la conformità dell'atto alla disciplina primaria esclude l'ingiustizia del danno, elemento necessario ai sensi dell'art. 2043 c.c. Inoltre, il ritardo di circa un anno nell'indizione del concorso non ha superato i limiti di ragionevolezza, considerati il numero delle procedure concorsuali previste dalla disciplina transitoria e l'elevato numero dei partecipanti; i termini per la conclusione delle procedure concorsuali hanno natura ordinatoria e la responsabilità dell'Amministrazione può configurarsi solo in caso di durata irragionevole. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata. L'art. 3, comma 13-bis, del d.lgs. n. 95/2017 disciplina soltanto la decorrenza comune dei vincitori quando un corso sia articolato in più cicli e non esprime un principio generale di retrodatazione alla data della vacanza in organico. La differenza di trattamento rispetto ad altri concorsi è giustificata dal complessivo sistema di reclutamento delineato dall'art. 2 del d.lgs. n. 95/2017, che ha previsto deroghe limitate alla regola generale della decorrenza dal superamento del corso per il primo concorso e per il concorso riservato, in ragione della maggiore anzianità dei relativi vincitori e della necessità di colmare una pregressa carenza di organico. Estendere tale deroga ai concorsi successivi avrebbe alterato l'ordine di immissione in ruolo e violato i principi di buon andamento. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, lett. c-bis), d-bis) e d-ter), d.lgs. n. 95/2017
i vincitori del secondo concorso di cui alla lettera c) e dei concorsi di cui alle lettere c-bis) e c-ter) sono nominati vice ispettori con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione, svolto con le medesime modalità di quello di cui alla lettera d-bis)
La disposizione disciplina direttamente la decorrenza della nomina dei vincitori del concorso in esame e impedisce la retrodatazione alla data della vacanza in organico.
art. 3, comma 13-bis, d.lgs. n. 95/2017
A tutti i vincitori, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo
La norma si applica soltanto all'ipotesi di articolazione del corso di formazione in più cicli e non costituisce un principio generale sulla decorrenza delle nomine.
art. 27, comma 3, d.P.R. n. 335/1982
La nomina sia conseguita al momento del superamento del corso, fissando, a tale momento, la decorrenza giuridica
La regola generale collega la decorrenza giuridica della nomina al superamento del corso; le deroghe previste dal legislatore devono essere interpretate restrittivamente.
artt. 3 e 97 Cost.
Il diverso trattamento tra le procedure concorsuali non viola eguaglianza e buon andamento quando è coerente con il complessivo sistema di reclutamento, con la diversa anzianità dei partecipanti e con l'ordine legislativamente stabilito di immissione in ruolo.
La responsabilità risarcitoria richiede anche l'ingiustizia del danno; la conformità dell'azione amministrativa alla disciplina primaria esclude tale requisito.
Massime di principio
- Quando una disposizione legislativa stabilisce che i vincitori di una specifica procedura concorsuale siano nominati con decorrenza dal giorno successivo alla conclusione del corso di formazione, l'Amministrazione deve applicare tale decorrenza e il giudice non può riconoscere una retrodatazione fondata sulla data della vacanza in organico, salvo una diversa e specifica previsione legislativa.
- La disposizione che attribuisce a tutti i vincitori la decorrenza del primo ciclo, in caso di articolazione del corso di formazione in più cicli, disciplina esclusivamente tale fattispecie organizzativa e non può essere estesa fino a configurare un generale diritto alla decorrenza dalla data della carenza di organico.
- Le deroghe legislative alla regola generale secondo cui la decorrenza della nomina consegue al superamento del corso di formazione devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese a procedure concorsuali diverse da quelle espressamente individuate dal legislatore.
- La differenza di decorrenza tra diverse procedure concorsuali non viola gli artt. 3 e 97 Cost. quando trova giustificazione nel complessivo sistema di reclutamento, nella diversa anzianità dei partecipanti, nelle finalità delle singole procedure e nell'esigenza di rispettare l'ordine legislativamente previsto di immissione in ruolo.
- I termini legislativamente previsti per l'indizione o la conclusione di procedure concorsuali hanno natura ordinatoria; la responsabilità dell'Amministrazione per la durata della procedura può configurarsi soltanto quando essa ecceda i limiti di ragionevolezza, da valutare in relazione a tutte le circostanze del caso, tra cui il livello professionale da selezionare e il numero dei partecipanti rispetto ai posti disponibili.
- La conformità dell'atto amministrativo alla disciplina primaria esclude l'ingiustizia del danno richiesta dall'art. 2043 c.c.; il giudice non può riconoscere una retrodatazione della nomina quale forma di risarcimento se ciò comporterebbe la violazione della norma legislativa applicabile.
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