Cassazione Penale, Sentenza n. 13940/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per concorso in invasione di edificio (capo a) e, per il solo Joubali, per furto con destrezza (capo c). Le censure riguardano: 1) la qualificazione del reato di invasione, sostenendo che non può limitarsi al mero accesso ma richiede una "occupazione" volontaria e stabile; 2) il diniego delle attenuanti generiche; 3) la determinazione della pena, poiché i giudici di merito hanno cumulato pena detentiva e pena pecuniaria quando la norma prevedeva sanzioni alternative; inoltre la difesa ha rilevato che il reato di furto è divenuto procedibile a querela, per cui va verificata la sussistenza della querela per procedere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i rilievi formali: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata quanto al capo a) perché il reato di invasione risultava estinto per prescrizione (il fatto si è consumato il 15/11/2015 e il termine di prescrizione, calcolato, è decorso) e quanto al capo c) per difetto di querela, atteso che il furto era divenuto perseguibile a querela di parte. Pertanto le condanne relative ai capi a) e c) sono state cancellate senza rinvio.
Norme richiamate
chiunque "invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa con la reclusione fino a due anni o con la multa da 103 euro a 1.032 euro"; queste sanzioni, a loro volta, erano applicabili congiuntamente "e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi"
La Corte richiama la formulazione in vigore prima della modifica legislativa, rilevando che al momento del fatto le sanzioni erano previste in via alternativa e non cumulativa; la corretta applicazione delle pene deve tener conto della disciplina vigente al tempo del reato.
art. 30 D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, conv. con modif. in L. 1° dicembre 2018, n. 132
Richiamata quale intervento normativo che ha modificato la disciplina dell'art. 633 c.p.; la Corte applica la normativa anteriore o valuta la disciplina rilevante al momento della commissione del reato.
art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022
Norme richiamate per la disciplina del contraddittorio scritto e per il rito di trattazione del ricorso; indicano il quadro procedurale con cui il ricorso è stato trattato.
Principio sulla decorrenza della prescrizione per reati permanenti (giurisprudenziale)
Per i reati permanenti, se l'imputazione indica il "tempus commissi delicti" con formula chiusa (ossia la data di cessazione della condotta), la prescrizione decorre da tale data e non dalla sentenza di primo grado; le condotte successive che mantengano l'illegittimità possono formare oggetto di separato procedimento.
Norme sulla procedibilità a querela per il reato di furto (modifiche legislative)
Poiché il furto era divenuto procedibile a querela di parte, l'assenza della querela rende difettosa la condizione di procedibilità, determinando l'annullamento senza rinvio della condanna per difetto di querela.
Massime di principio
- Verificare sempre la procedibilità del reato: se la norma è stata modificata rendendo il reato perseguibile a querela, l'assenza della querela comporta l'improcedibilità e l'annullamento senza rinvio.
- Per i reati permanenti accertare se l'imputazione usa una "formula chiusa"; in tal caso la prescrizione decorre dalla data di cessazione indicata nell'imputazione e non dalla sentenza di primo grado.
- Applicare al caso di specie la disciplina penale vigente al momento della commissione del reato; ciò riguarda in particolare la natura alternativa o cumulativa delle sanzioni.
- Se la pena applicata in primo grado sembra contraddire la formulazione legale (es. cumulo di sanzioni alternative), va proposto ricorso per vizio nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
- Nel motivare censure sulle attenuanti generiche occorre puntare sull'assenza di motivazione specifica o su contraddizioni nel giudizio di merito.
- Quando si prospetta prescrizione, calcolare attentamente il termine utile in base alla durata massima della pena prevista al tempo del fatto e alla data di cessazione della condotta.
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