Cassazione Civile, Ordinanza n. 23368/2021 del 24/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale, ha cassato l'ordinanza della Corte d'appello di Salerno e ha rinviato la causa alla medesima Corte, in diversa composizione, affinché accerti in fatto se l'attività professionale fosse svolta con caratteri di abitualità o di occasionalità e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'azione dell'ente previdenziale volta a sostenere l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata per l'anno 2009 di un avvocato che non risultava iscritto alla Cassa Nazionale Forense per difetto dei requisiti reddituali minimi previsti per tale Cassa. I giudici di merito avevano escluso l'obbligo contributivo, ritenendo che l'iscrizione alla Gestione separata presupponesse comunque la produzione di un reddito superiore a euro 5.000,00, soglia indicata dall'art. 44 del D.L. n. 269 del 2003. Con l'unico motivo di ricorso, l'ente ha denunciato violazione e falsa applicazione della normativa previdenziale, sostenendo che la soglia dei 5.000 euro non costituisce requisito necessario per l'iscrizione del professionista che eserciti abitualmente, ancorché non esclusivamente, una professione non assoggettata a contribuzione presso la cassa di riferimento; essa rileva invece solo per il lavoro autonomo occasionale. La Corte di cassazione ha condiviso questa impostazione: l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende dal carattere abituale dell'attività libero-professionale, non dal superamento della soglia reddituale indicata per le prestazioni occasionali. Poiché la Corte territoriale non aveva preliminarmente accertato se l'attività fosse abituale o occasionale, ma aveva fondato la decisione solo sul mancato superamento dei 5.000 euro, la sentenza è stata cassata con rinvio.
Norme richiamate
La censura è stata proposta per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
È richiamata la procedura camerale non partecipata con proposta del relatore comunicata alle parti.
art. 2, commi 26 e segg., L. n. 335 del 1995
Norma invocata per sostenere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i professionisti non coperti da altra forma di previdenza obbligatoria.
art. 18, commi 1 e 2, D.L. n. 98 del 2011 conv. in L. n. 111 del 2011
Norma richiamata a sostegno del regime contributivo della Gestione separata.
art. 21, comma 8, L. n. 247 del 2012
Norma richiamata in relazione al sistema previdenziale degli avvocati.
art. 44, comma 2, D.L. n. 269 del 2003 conv. in L. n. 326 del 2003
La soglia di euro 5.000,00 è stata ritenuta rilevante solo per l'attività autonoma occasionale, non come requisito generale dell'obbligo di iscrizione del professionista abituale.
Massime di principio
- Per i professionisti iscritti ad albo o elenco, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è collegato all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, dell'attività professionale che produca redditi non assoggettati a contribuzione presso la cassa di categoria.
- La soglia reddituale di euro 5.000,00 prevista dalla normativa previdenziale non costituisce il presupposto dell'iscrizione del professionista abituale, ma rileva per le attività di lavoro autonomo occasionale.
- Ai fini dell'accertamento dell'obbligo contributivo, il giudice di merito deve prima verificare in fatto se l'attività sia abituale o occasionale; solo all'esito di tale verifica può applicare correttamente la disciplina previdenziale.
- Elementi come iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione del lavoro possono essere indizi dell'abitualità, ma costituiscono presunzioni semplici che non vincolano l'interprete in modo automatico.
- La percezione di un reddito annuo inferiore a euro 5.000,00 può essere un indice contrario dell'abitualità, ma non è di per sé decisiva senza un complessivo accertamento di fatto.
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