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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23368/2021 del 24/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale, ha cassato l'ordinanza della Corte d'appello di Salerno e ha rinviato la causa alla medesima Corte, in diversa composizione, affinché accerti in fatto se l'attività professionale fosse svolta con caratteri di abitualità o di occasionalità e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'azione dell'ente previdenziale volta a sostenere l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata per l'anno 2009 di un avvocato che non risultava iscritto alla Cassa Nazionale Forense per difetto dei requisiti reddituali minimi previsti per tale Cassa. I giudici di merito avevano escluso l'obbligo contributivo, ritenendo che l'iscrizione alla Gestione separata presupponesse comunque la produzione di un reddito superiore a euro 5.000,00, soglia indicata dall'art. 44 del D.L. n. 269 del 2003. Con l'unico motivo di ricorso, l'ente ha denunciato violazione e falsa applicazione della normativa previdenziale, sostenendo che la soglia dei 5.000 euro non costituisce requisito necessario per l'iscrizione del professionista che eserciti abitualmente, ancorché non esclusivamente, una professione non assoggettata a contribuzione presso la cassa di riferimento; essa rileva invece solo per il lavoro autonomo occasionale. La Corte di cassazione ha condiviso questa impostazione: l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende dal carattere abituale dell'attività libero-professionale, non dal superamento della soglia reddituale indicata per le prestazioni occasionali. Poiché la Corte territoriale non aveva preliminarmente accertato se l'attività fosse abituale o occasionale, ma aveva fondato la decisione solo sul mancato superamento dei 5.000 euro, la sentenza è stata cassata con rinvio.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Per i professionisti iscritti ad albo o elenco, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è collegato all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, dell'attività professionale che produca redditi non assoggettati a contribuzione presso la cassa di categoria.
  • La soglia reddituale di euro 5.000,00 prevista dalla normativa previdenziale non costituisce il presupposto dell'iscrizione del professionista abituale, ma rileva per le attività di lavoro autonomo occasionale.
  • Ai fini dell'accertamento dell'obbligo contributivo, il giudice di merito deve prima verificare in fatto se l'attività sia abituale o occasionale; solo all'esito di tale verifica può applicare correttamente la disciplina previdenziale.
  • Elementi come iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione del lavoro possono essere indizi dell'abitualità, ma costituiscono presunzioni semplici che non vincolano l'interprete in modo automatico.
  • La percezione di un reddito annuo inferiore a euro 5.000,00 può essere un indice contrario dell'abitualità, ma non è di per sé decisiva senza un complessivo accertamento di fatto.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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