Cassazione Penale, Ordinanza n. 35129/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato, condannato in primo grado dal Tribunale di Foggia con sentenza dell’8 luglio 2022, era stato giudicato dalla Corte d’appello di Bari il 6 ottobre 2025. In appello aveva chiesto, tra l’altro, di riqualificare come fatto di lieve entità la detenzione di marijuana, di essere assolto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. per la detenzione di cocaina già ricondotta all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, il riconoscimento delle attenuanti generiche, la rideterminazione della pena e la sospensione condizionale. In seguito, tramite difensore munito di procura speciale, aveva raggiunto con il Procuratore generale un accordo scritto ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., rinunciando agli altri motivi di appello e, in udienza, anche a quelli relativi alla pena sostitutiva. La Corte territoriale aveva rideterminato la pena in due anni di reclusione ed euro 16.000 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: 1) mancanza o manifesta illogicità della motivazione sulla responsabilità e insufficienza degli elementi a sostegno della condanna; 2) erronea applicazione della legge e carenza di motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, contestando inoltre la quantificazione della pena. Ha chiesto l’assoluzione o l’annullamento della sentenza e, in subordine, la riduzione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Ha rilevato che, contro una sentenza resa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., il ricorso può riguardare soltanto la formazione della volontà della parte di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero o la difformità tra accordo e decisione. Le censure sulla responsabilità, sulle attenuanti generiche e sulla misura della pena riguardavano invece questioni assorbite dall’accordo e dalla rinuncia ai motivi di appello; non era stata dedotta né risultava una pena illegale, estranea ai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisate ragioni di esclusione della colpa nella determinazione dell’inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile soltanto il ricorso che investa la formazione della volontà della parte di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero sulla richiesta o l'eventuale difformità tra il contenuto dell'accordo e la pronuncia del giudice.
Il ricorso per cassazione contro una sentenza di concordato in appello è circoscritto ai vizi relativi alla formazione della volontà di concordare, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione.
Il gravame è inammissibile per ragioni rilevabili senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso rilevabile senza formalità in presenza delle censure non consentite contro la sentenza resa a seguito di concordato.
Restano invece inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla responsabilità, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi della pena che non si traducano nella illegalità della sanzione, perché non compresa nei limiti edittali o diversa da quella prevista dallalegge.
Nel ricorso contro la sentenza di concordato non sono ammissibili doglianze sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo che il ricorso ricada nei limitati profili contestabili individuati per tale sentenza.
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi ragioni di esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Dichiarato inammissibile il ricorso e non ravvisate ragioni per escludere la colpa nella sua determinazione, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della somma indicata in favore della Cassa delle ammende.
art. 73, commi 1, 4 e 5, d.P.R. n. 309/1990
La Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza emessa l'8 luglio 2022 dal Tribunale di Foggia, ha rideterminato, ai sensi degli artt. 605 e 599-bis cod. proc. pen., la pena irrogata a Ragni Andrea Pio, imputato dei reati di cui agli artt. 81, comma secondo, cod. pen. e 73, commi 1, 4 e 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in anni due di reclusione ed euro 16.000 di multa, confermando nel resto la decisione di primo grado.
La disposizione individua il reato in materia di stupefacenti oggetto della condanna confermata nel resto dalla Corte d’appello; la Cassazione non esamina nel merito le censure sulla responsabilità, assorbite dal concordato.
La Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza emessa l'8 luglio 2022 dal Tribunale di Foggia, ha rideterminato, ai sensi degli artt. 605 e 599-bis cod. proc. pen., la pena irrogata a Ragni Andrea Pio, imputato dei reati di cui agli artt. 81, comma secondo, cod. pen. e 73, commi 1, 4 e 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in anni due di reclusione ed euro 16.000 di multa, confermando nel resto la decisione di primo grado.
La disposizione è indicata quale riferimento per la contestazione in continuazione; la decisione di legittimità non ne affronta autonomamente i presupposti, poiché le censure di merito sono inammissibili dopo il concordato.
Massime di principio
- Contro una sentenza di appello pronunciata a seguito di concordato ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per contestare la formazione della volontà della parte di accedere all’accordo, il consenso del pubblico ministero o la difformità tra il contenuto dell’accordo e la decisione.
- Sono inammissibili, contro la sentenza pronunciata a seguito del concordato, le doglianze relative ai motivi di appello rinunciati, alla responsabilità, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e ai vizi della pena che non ne comportino l’illegalità, ossia perché non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando non risultino ragioni di esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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