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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16147/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un infermiere di ottenere il pagamento, come lavoro straordinario, delle ore di pronta disponibilità effettivamente prestate oltre l’orario normale di lavoro nel periodo 2002-2008. La datrice di lavoro aveva calcolato l’orario ordinario in modo da escludere dal computo le assenze per ferie, malattia e permessi, sostenendo che il lavoro svolto in pronta disponibilità fosse straordinario solo quando superasse un orario normale riferito alla prestazione effettivamente resa; in caso contrario, fino al raggiungimento del monte ore ordinario, avrebbe dovuto essere retribuito in via ordinaria. La Corte d’appello aveva invece ritenuto che le assenze legittime non incidessero sul monte ore ordinario e che, quindi, le ore di pronta disponibilità rese dopo tali assenze dovessero essere compensate come straordinario. In cassazione la società ha dedotto: motivazione apparente e violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 60 del c.c.n.l. sanità privata, degli artt. 1, 4 e 6 del d.lgs. 66/2003 e degli artt. 2107 e 2108 c.c.; errata interpretazione sistematica del contratto collettivo e della disciplina legale dell’orario di lavoro; omessa pronuncia o violazione dell’art. 112 c.p.c. quanto all’eccezione di carenza di allegazioni e prove nel ricorso introduttivo; violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la mancata compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi centrati sull’interpretazione dell’art. 60 del c.c.n.l., affermando che, nel caso di pronta disponibilità con effettiva chiamata, l’attività prestata costituisce orario di lavoro e, secondo la disciplina contrattuale, va compensata come straordinario; ha inoltre condiviso la lettura della Corte territoriale secondo cui le assenze per ferie e malattia non possono essere trattate come inadempimento e, ai fini del debito orario ordinario, devono essere considerate come assolvimento dello stesso in ragione della tutela del riposo e della salute. Ha poi escluso il vizio di omessa pronuncia, osservando che il mancato esame di questioni puramente processuali non integra di regola l’art. 112 c.p.c. e che comunque la Corte d’appello si era espressa sull’eccezione relativa ad allegazioni e prove. L’ultimo motivo sulle spese è stato dichiarato inammissibile/infondata la censura, perché la compensazione e la regolazione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito nei limiti di legge. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 60 c.c.n.l. AOIS–ARIS Fondazione Don Gnocchi 2002-2005

    pronta disponibilità; compenso per 12 ore; in caso di chiamata, attività computata come lavoro supplementare o straordinario, o compensata con recupero orario

    disciplina distinta tra reperibilità passiva, retribuita con una specifica indennità, e reperibilità attiva, in cui la prestazione effettiva va trattata come lavoro straordinario salvo richiesta di recupero orario

  • art. 1 d.lgs. 66/2003

    definizione di orario di lavoro e lavoro straordinario

    l’orario di lavoro e lo straordinario sono concetti legali connessi al debito orario del lavoratore e alla prestazione resa oltre il normale orario

  • art. 3 d.lgs. 66/2003

    l’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, salvo minori previsioni collettive

  • art. 4 d.lgs. 66/2003

    durata media dell’orario di lavoro non superiore a 48 ore settimanali comprese le ore di straordinario

    ai fini del limite medio massimo vanno considerate le ore effettivamente lavorate, con neutralizzazione dei periodi di sospensione della prestazione per ferie e malattia

  • art. 6 d.lgs. 66/2003

    esclusione di ferie annue e malattia ai soli fini del computo della media di cui all’art. 4

    l’esclusione riguarda il solo calcolo della media settimanale e non impedisce che ferie e malattia concorrano all’assolvimento del debito orario ordinario

  • art. 2107 c.c.

    richiamato in tema di disciplina dell’orario di lavoro e dei limiti alla prestazione

  • art. 2108 c.c.

    richiamato in tema di compenso per il lavoro straordinario

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per sostenere che l’interpretazione del contratto collettivo deve avvenire secondo i canoni legali di interpretazione letterale e intenzionale

  • art. 1363 c.c.

    richiamato per la lettura sistematica e coordinata delle clausole contrattuali

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per censurare la motivazione della sentenza di appello e, nel motivo, il vizio di motivazione apparente

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

  • art. 360, comma 1, n. 2 c.p.c.

    dedotto per la violazione dell’art. 112 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    dedotto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e del contratto collettivo

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    dedotto per nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per sostenere l’omessa pronuncia sul motivo relativo all’eccezione di carenza di allegazioni e prove

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato sulla condanna alle spese secondo soccombenza

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per la richiesta di compensazione delle spese

  • art. 366, n. 6 c.p.c.

    richiamato implicitamente come regola di specifica indicazione e localizzazione degli atti, la cui violazione ha reso inammissibili le censure sugli atti processuali

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato per la preclusione derivante dalla doppia conforme sulla rivalutazione del fatto

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale in Cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato come base del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • direttiva 93/104/CE

    richiamata come fonte europea sull’orario di lavoro, poi modificata e codificata

  • direttiva 2000/34/CE

    richiamata come modifica della disciplina europea sull’orario di lavoro

  • direttiva 2003/88/CE

    fonte UE interpretata nel senso che disciplina l’organizzazione dell’orario di lavoro ma non, di regola, la retribuzione dei periodi di guardia

  • art. 2 direttiva 2003/88/CE

    definisce orario di lavoro e periodo di riposo in termini oggettivi e binari

  • sentenza CGUE C-303/98

    richiamata per la distinzione tra guardia con presenza fisica e reperibilità senza presenza sul luogo di lavoro

  • sentenza CGUE Jaeger, C-151/02

    richiamata per affermare che, in assenza di presenza fisica obbligatoria, conta come orario di lavoro il tempo di prestazione effettiva

  • sentenza CGUE Pfeiffer, C-397/01 e C-403/01

    richiamata a sostegno della nozione oggettiva di orario di lavoro

  • sentenza CGUE Dellas, C-14/04

    richiamata sul criterio oggettivo di qualificazione del tempo di guardia

  • sentenza CGUE C-580/19

    richiamata per il principio secondo cui la direttiva 2003/88 non disciplina la retribuzione dei periodi di guardia, rimessa al diritto nazionale

  • sentenza CGUE C-742/19

    richiamata per ribadire la rimessione alla disciplina nazionale delle modalità retributive dei periodi di guardia

  • sentenza CGUE C-518/2015

    richiamata per estendere la nozione di orario di lavoro a taluni servizi di reperibilità gravati da vincoli forti

  • Cass. n. 34125/2019

    richiamata per la qualificazione della pronta disponibilità in chiave di tutela del riposo e dell’effettiva limitazione della libertà personale

  • Cass. n. 30301/2021

    richiamata in tema di reperibilità speciale

  • Cass. n. 32418/2023

    richiamata in tema di servizi antincendio e reperibilità

  • Cass. n. 26913/2024

    richiamata sulla regola secondo cui il mancato esame di questioni processuali non integra omessa pronuncia

  • Cass. n. 6174/2018

    richiamata sulla medesima regola processuale

  • Cass. n. 321/2016

    richiamata sulla medesima regola processuale

  • Cass. n. 19613/2017

    richiamata sui limiti del sindacato di legittimità sulle spese

  • Cass. n. 8421/2017

    richiamata sui limiti del sindacato di legittimità sulle spese

  • Cass. sez. 6 n. 24502/2017

    richiamata sui limiti del sindacato di legittimità sulle spese

  • Cass. n. 4782/2020

    richiamata sui limiti del sindacato di legittimità sulle spese

  • Cass. S.U. n. 4315/2020

    richiamata sul raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Quando il contratto collettivo prevede un servizio di pronta disponibilità con chiamata effettiva, la prestazione resa a seguito della chiamata va qualificata come orario di lavoro e, se la fonte collettiva lo dispone, come lavoro straordinario o supplementare, salvo opzione per il recupero orario.
  • Ai fini del calcolo del debito orario normale del lavoratore, le assenze legittime per ferie e malattia non possono essere trattate come inadempimento né essere neutralizzate per restringere l’orario ordinario: esse concorrono all’assolvimento del monte ore, in coerenza con la tutela costituzionale e unionale del riposo e della salute.
  • La direttiva europea sull’orario di lavoro definisce l’orario di lavoro e il riposo secondo criteri oggettivi, ma non disciplina in via generale la retribuzione dei periodi di guardia: la quantificazione economica resta affidata al diritto nazionale, alla contrattazione collettiva o alla disciplina datoriale.
  • Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile, di regola, per il mancato esame di questioni puramente processuali; inoltre, in presenza di doppia conforme, le censure che mirano a una nuova valutazione dei fatti o delle prove sono tendenzialmente inammissibili in cassazione.
  • La regolazione delle spese processuali e la loro eventuale compensazione rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, salvo il controllo di legittimità sul rispetto del principio di non porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieOrario di lavoro e ferieSpese di liteImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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