Cassazione Civile, Ordinanza n. 16147/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un infermiere di ottenere il pagamento, come lavoro straordinario, delle ore di pronta disponibilità effettivamente prestate oltre l’orario normale di lavoro nel periodo 2002-2008. La datrice di lavoro aveva calcolato l’orario ordinario in modo da escludere dal computo le assenze per ferie, malattia e permessi, sostenendo che il lavoro svolto in pronta disponibilità fosse straordinario solo quando superasse un orario normale riferito alla prestazione effettivamente resa; in caso contrario, fino al raggiungimento del monte ore ordinario, avrebbe dovuto essere retribuito in via ordinaria. La Corte d’appello aveva invece ritenuto che le assenze legittime non incidessero sul monte ore ordinario e che, quindi, le ore di pronta disponibilità rese dopo tali assenze dovessero essere compensate come straordinario. In cassazione la società ha dedotto: motivazione apparente e violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 60 del c.c.n.l. sanità privata, degli artt. 1, 4 e 6 del d.lgs. 66/2003 e degli artt. 2107 e 2108 c.c.; errata interpretazione sistematica del contratto collettivo e della disciplina legale dell’orario di lavoro; omessa pronuncia o violazione dell’art. 112 c.p.c. quanto all’eccezione di carenza di allegazioni e prove nel ricorso introduttivo; violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la mancata compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi centrati sull’interpretazione dell’art. 60 del c.c.n.l., affermando che, nel caso di pronta disponibilità con effettiva chiamata, l’attività prestata costituisce orario di lavoro e, secondo la disciplina contrattuale, va compensata come straordinario; ha inoltre condiviso la lettura della Corte territoriale secondo cui le assenze per ferie e malattia non possono essere trattate come inadempimento e, ai fini del debito orario ordinario, devono essere considerate come assolvimento dello stesso in ragione della tutela del riposo e della salute. Ha poi escluso il vizio di omessa pronuncia, osservando che il mancato esame di questioni puramente processuali non integra di regola l’art. 112 c.p.c. e che comunque la Corte d’appello si era espressa sull’eccezione relativa ad allegazioni e prove. L’ultimo motivo sulle spese è stato dichiarato inammissibile/infondata la censura, perché la compensazione e la regolazione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito nei limiti di legge. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 60 c.c.n.l. AOIS–ARIS Fondazione Don Gnocchi 2002-2005
pronta disponibilità; compenso per 12 ore; in caso di chiamata, attività computata come lavoro supplementare o straordinario, o compensata con recupero orario
disciplina distinta tra reperibilità passiva, retribuita con una specifica indennità, e reperibilità attiva, in cui la prestazione effettiva va trattata come lavoro straordinario salvo richiesta di recupero orario
definizione di orario di lavoro e lavoro straordinario
l’orario di lavoro e lo straordinario sono concetti legali connessi al debito orario del lavoratore e alla prestazione resa oltre il normale orario
l’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, salvo minori previsioni collettive
durata media dell’orario di lavoro non superiore a 48 ore settimanali comprese le ore di straordinario
ai fini del limite medio massimo vanno considerate le ore effettivamente lavorate, con neutralizzazione dei periodi di sospensione della prestazione per ferie e malattia
esclusione di ferie annue e malattia ai soli fini del computo della media di cui all’art. 4
l’esclusione riguarda il solo calcolo della media settimanale e non impedisce che ferie e malattia concorrano all’assolvimento del debito orario ordinario
richiamato in tema di disciplina dell’orario di lavoro e dei limiti alla prestazione
richiamato in tema di compenso per il lavoro straordinario
richiamato per sostenere che l’interpretazione del contratto collettivo deve avvenire secondo i canoni legali di interpretazione letterale e intenzionale
richiamato per la lettura sistematica e coordinata delle clausole contrattuali
richiamato per censurare la motivazione della sentenza di appello e, nel motivo, il vizio di motivazione apparente
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
art. 360, comma 1, n. 2 c.p.c.
dedotto per la violazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
dedotto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e del contratto collettivo
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
dedotto per nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia
invocato per sostenere l’omessa pronuncia sul motivo relativo all’eccezione di carenza di allegazioni e prove
richiamato sulla condanna alle spese secondo soccombenza
richiamato per la richiesta di compensazione delle spese
richiamato implicitamente come regola di specifica indicazione e localizzazione degli atti, la cui violazione ha reso inammissibili le censure sugli atti processuali
richiamato per la preclusione derivante dalla doppia conforme sulla rivalutazione del fatto
richiamato per il procedimento camerale in Cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato come base del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
direttiva 93/104/CE
richiamata come fonte europea sull’orario di lavoro, poi modificata e codificata
direttiva 2000/34/CE
richiamata come modifica della disciplina europea sull’orario di lavoro
direttiva 2003/88/CE
fonte UE interpretata nel senso che disciplina l’organizzazione dell’orario di lavoro ma non, di regola, la retribuzione dei periodi di guardia
art. 2 direttiva 2003/88/CE
definisce orario di lavoro e periodo di riposo in termini oggettivi e binari
sentenza CGUE C-303/98
richiamata per la distinzione tra guardia con presenza fisica e reperibilità senza presenza sul luogo di lavoro
sentenza CGUE Jaeger, C-151/02
richiamata per affermare che, in assenza di presenza fisica obbligatoria, conta come orario di lavoro il tempo di prestazione effettiva
sentenza CGUE Pfeiffer, C-397/01 e C-403/01
richiamata a sostegno della nozione oggettiva di orario di lavoro
sentenza CGUE Dellas, C-14/04
richiamata sul criterio oggettivo di qualificazione del tempo di guardia
sentenza CGUE C-580/19
richiamata per il principio secondo cui la direttiva 2003/88 non disciplina la retribuzione dei periodi di guardia, rimessa al diritto nazionale
sentenza CGUE C-742/19
richiamata per ribadire la rimessione alla disciplina nazionale delle modalità retributive dei periodi di guardia
sentenza CGUE C-518/2015
richiamata per estendere la nozione di orario di lavoro a taluni servizi di reperibilità gravati da vincoli forti
Cass. n. 34125/2019
richiamata per la qualificazione della pronta disponibilità in chiave di tutela del riposo e dell’effettiva limitazione della libertà personale
Cass. n. 30301/2021
richiamata in tema di reperibilità speciale
Cass. n. 32418/2023
richiamata in tema di servizi antincendio e reperibilità
Cass. n. 26913/2024
richiamata sulla regola secondo cui il mancato esame di questioni processuali non integra omessa pronuncia
Cass. n. 6174/2018
richiamata sulla medesima regola processuale
Cass. n. 321/2016
richiamata sulla medesima regola processuale
Cass. n. 19613/2017
richiamata sui limiti del sindacato di legittimità sulle spese
Cass. n. 8421/2017
richiamata sui limiti del sindacato di legittimità sulle spese
Cass. sez. 6 n. 24502/2017
richiamata sui limiti del sindacato di legittimità sulle spese
Cass. n. 4782/2020
richiamata sui limiti del sindacato di legittimità sulle spese
Cass. S.U. n. 4315/2020
richiamata sul raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Quando il contratto collettivo prevede un servizio di pronta disponibilità con chiamata effettiva, la prestazione resa a seguito della chiamata va qualificata come orario di lavoro e, se la fonte collettiva lo dispone, come lavoro straordinario o supplementare, salvo opzione per il recupero orario.
- Ai fini del calcolo del debito orario normale del lavoratore, le assenze legittime per ferie e malattia non possono essere trattate come inadempimento né essere neutralizzate per restringere l’orario ordinario: esse concorrono all’assolvimento del monte ore, in coerenza con la tutela costituzionale e unionale del riposo e della salute.
- La direttiva europea sull’orario di lavoro definisce l’orario di lavoro e il riposo secondo criteri oggettivi, ma non disciplina in via generale la retribuzione dei periodi di guardia: la quantificazione economica resta affidata al diritto nazionale, alla contrattazione collettiva o alla disciplina datoriale.
- Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile, di regola, per il mancato esame di questioni puramente processuali; inoltre, in presenza di doppia conforme, le censure che mirano a una nuova valutazione dei fatti o delle prove sono tendenzialmente inammissibili in cassazione.
- La regolazione delle spese processuali e la loro eventuale compensazione rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, salvo il controllo di legittimità sul rispetto del principio di non porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
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