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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33175/2026 del 09/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che era stato proposto per un motivo non consentito dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La declaratoria è stata pronunciata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il G.I.P. del Tribunale di Fermo ha applicato all'imputato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena concordata di due anni e nove mesi di reclusione e 5.000 euro di multa per il reato continuato di cui agli artt. 81, secondo comma, c.p. e 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990. L'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge nonché mancanza di motivazione. La Corte ha rilevato che la censura non rientrava nei limitati motivi di ricorso ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. contro la sentenza di applicazione della pena, poiché non riguardava l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto oppure l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    applicazione della pena su richiesta delle parti

    La sentenza indica che la pena è stata applicata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione avverso la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

    La norma delimita tassativamente i motivi deducibili in cassazione contro la sentenza di applicazione della pena; una censura generica di violazione di legge e mancanza di motivazione, non riconducibile a tali categorie, è inammissibile.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    declaratoria di inammissibilità senza formalità

    Consente la pronuncia senza formalità dell'inammissibilità del ricorso quando questo è proposto per un motivo non consentito.

  • art. 610, comma 5, c.p.p.

    Richiamato nel provvedimento quale base normativa collegata alla trattazione del ricorso.

  • art. 81, secondo comma, c.p.

    Richiamato per qualificare il reato come commesso in continuazione.

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice relativa al reato contestato, richiamata nella sentenza di applicazione della pena.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • Una censura formulata genericamente come inosservanza o erronea applicazione della legge e mancanza di motivazione è inammissibile se non viene ricondotta a una delle categorie tassative previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Quando il ricorso contro una sentenza di applicazione della pena è proposto per un motivo non consentito, la Corte dichiara l'inammissibilità senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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