Cassazione Civile, Ordinanza n. 22542/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La lite trae origine da una scrittura privata del 10 agosto 2001 con cui la persona fisica si sarebbe obbligata a trasferire un'azienda agricola alla società poi fallita, a soddisfazione di un credito da questa vantato nei suoi confronti. In primo grado la domanda fu accolta anche perché il documento, pur disconosciuto, fu ritenuto riconosciuto per la mancata comparizione dell'interessato all'accertamento grafico. In appello, riassunto il giudizio dopo una precedente cassazione per omessa pronuncia, la Corte territoriale respinse la domanda principale di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. ma accolse la domanda subordinata del fallimento, ritenendo provato un riconoscimento di debito nella lettera del 3 gennaio 2002 e negli altri elementi istruttori. Il ricorso per cassazione censurava: 1) la mancata pronuncia sull'eccezione di inammissibilità della domanda subordinata, deducendo violazione dell'art. 112 c.p.c.; 2) la valutazione della prova del debito, sostenendo che la lettera del 3 gennaio 2002 non fosse riconoscimento di debito ma mandato irrevocabile all'incasso e che la raccomandata del 21 marzo 2003 non dimostrasse alcun debito, con conseguente violazione dell'art. 115 c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché l'asserita omessa pronuncia su un'eccezione di inammissibilità non è sindacabile come omessa pronuncia in sé, ma solo attraverso la deduzione dell'invalidità della domanda o eccezione; inoltre ha richiamato il principio per cui il ricorso incidentale condizionato presuppone soccombenza, con la conseguenza che la parte integralmente vittoriosa in appello non ha onere di riproporre le questioni non esaminate. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva motivato compiutamente sul complesso delle risultanze istruttorie e che la censura mirava in realtà a una diversa valutazione del materiale probatorio, non consentita sotto il profilo della violazione dell'art. 115 c.p.c. Ne è derivata la conferma della condanna della parte ricorrente al pagamento della somma riconosciuta in favore del fallimento e delle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
l'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità non si traduce automaticamente in vizio di omessa pronuncia, dovendosi piuttosto denunciare l'invalidità della domanda o eccezione stessa.
non può essere invocato per censurare la mera diversa valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito; il vizio sussiste solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o abbia attribuito efficacia di piena prova a elementi non legali.
richiamato come base della domanda principale di esecuzione in forma specifica del contratto non concluso.
menzionato nel precedente giudizio di legittimità in relazione alla mancata comparizione al saggio grafico e alle conseguenze probatorie della condotta processuale.
richiamato tra i motivi del precedente ricorso, nel contesto della regolazione delle spese.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma sul vizio di nullità della sentenza processualmente invocata per i primi due motivi di ricorso.
richiamato dalla parte ricorrente per sostenere che la lettera del 3 gennaio 2002 configurasse un mandato irrevocabile all'incasso e non un riconoscimento di debito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato come base del contributo unificato dovuto in misura corrispondente a quella prevista per il ricorso.
Massime di principio
- L'eccezione di inammissibilità di una domanda o eccezione non va confusa con la domanda di pronuncia su tale eccezione: se il giudice non vi si pronuncia, il vizio da dedurre riguarda l'invalidità della domanda o dell'eccezione stessa, non l'omessa pronuncia in senso tecnico.
- La parte integralmente vittoriosa nel giudizio di merito non ha l'onere di proporre ricorso incidentale condizionato per riproporre questioni non accolte o non esaminate, poiché tali questioni possono essere riesaminate in sede di rinvio se il ricorso principale viene accolto.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere utilizzata per contestare la mera ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; il controllo di legittimità resta circoscritto ai casi in cui siano state poste a base della decisione prove non dedotte o si sia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo hanno.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su un complesso coordinato di risultanze istruttorie, la censura in cassazione deve confrontarsi con tale ragionamento complessivo e non limitarsi a proporre una lettura alternativa delle singole prove.
- rami":["Contratti","Processo civile","Fallimentare / Crisi d'impresa"],"materie":["Transazione","Impugnazioni","Prove","Accertamento del passivo","Liquidazione giudiziale"],"sottomaterie":["Ricorso per cassazione"],"istituti_giuridici":["Onere della prova","Giudicato"]}</final>】assistant to=final 天天中彩票会 delimiters ేస్తి} എന്നjson to=final 开号地址```json{
- commentary to=final মু```json
- type
- properties
- final లేక
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22394/2025 del 04/08/2025
- ordinanza_civile · 4 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22395/2025 del 04/08/2025
- ordinanza_civile · 4 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22396/2025 del 04/08/2025
- ordinanza_civile · 4 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22397/2025 del 04/08/2025
- ordinanza_civile · 4 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22398/2025 del 04/08/2025
- ordinanza_civile · 4 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22399/2025 del 04/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →