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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07017/2025 del 16/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una procedura concorsuale avviata su istanza del creditore nei confronti di una società in accomandita semplice. Il Tribunale aveva inizialmente rigettato l’istanza di fallimento, ma la Corte d’appello, su reclamo del creditore ex art. 22 l. fall., aveva rimesso gli atti al Tribunale, che poi dichiarava il fallimento della debitrice. La Corte d’appello rigettava quindi il reclamo della società debitrice avverso la sentenza dichiarativa di fallimento. La società debitrice proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, ma dalla decisione emerge che il ricorso non è stato esaminato nel merito perché non era stata depositata, nei termini e con il ricorso, la copia autentica ed integrale del provvedimento impugnato, richiesta a pena di improcedibilità dall’art. 369, comma 2, c.p.c. La ricorrente aveva chiesto la decisione dopo proposta ex art. 380-bis c.p.c., precisando che il provvedimento era autentico e integrale, ma senza colmare il difetto di deposito. La resistente eccepiva anche la tardività del ricorso, ma tale profilo è rimasto assorbito dal rilievo preliminare di improcedibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto decisivo il mancato deposito, da parte della ricorrente, della copia autentica e integrale della sentenza impugnata, onere non assolto nemmeno a fronte dell’avviso telematico di deposito mancante e non sanato da successivo deposito complementare né da rimessione in termini. La Corte ha inoltre rilevato che la mancata contestazione della controparte non elide l’onere di deposito e che la riforma Cartabia non ha eliminato la sanzione dell’improcedibilità prevista dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. In conseguenza della decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la ricorrente è stata condannata alle spese di lite, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. in favore della controricorrente e di una somma alla Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 22 l. fall.

    richiamato come base del reclamo del creditore avverso il rigetto dell’istanza di fallimento

  • art. 18 l.f.

    richiamato nel passaggio che qualifica il ricorso proposto avverso il rigetto del reclamo

  • art. 369, comma 2, c.p.c.

    impone, a pena di improcedibilità, il deposito della copia autentica della decisione impugnata, entro venti giorni dall’ultima notificazione, se avvenuta

  • d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149

    la riforma Cartabia non ha eliminato l’onere di deposito della copia autentica né la sanzione dell’improcedibilità

  • art. 380-bis cod. proc. civ.

    disciplina il procedimento accelerato; la decisione conforme alla proposta comporta la valutazione tipica dei presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.

  • art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

    richiamato per la memoria della controricorrente

  • art. 96 c.p.c.

    in caso di definizione conforme alla proposta, opera la condanna per responsabilità aggravata e il versamento alla Cassa delle ammende

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    comporta l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 96, comma 3, cod. proc. civ.

    la mancata adesione alla proposta, poi confermata, integra una ipotesi normativa di abuso del processo e giustifica la condanna aggravata

  • art. 96, comma 4, cod. proc. civ.

    prevede il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nei casi disciplinati dal procedimento accelerato

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è onere del ricorrente depositare, a pena di improcedibilità, la copia autentica e integrale del provvedimento impugnato nei termini di legge; tale onere non è escluso dalla mancata contestazione della controparte.
  • L’avviso telematico di deposito incompleto o mancante evidenzia un difetto che deve essere sanato con deposito successivo tempestivo o con istanza di rimessione in termini; in mancanza, il ricorso resta improcedibile.
  • La riforma Cartabia non ha inciso sulla sanzione processuale dell’improcedibilità prevista per il mancato deposito della decisione impugnata.
  • Nel procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., la decisione conforme alla proposta può fondare la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., quale espressione di abuso del processo.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, il soccombente è tenuto alle spese e, se ricorrono i presupposti processuali, all’ulteriore contributo unificato

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

Testo integrale

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