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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11892/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'occupazione d'urgenza di un appezzamento di terreno, inserito in un intervento di edilizia residenziale pubblica e destinato anche a strada di accesso al comprensorio. Per due appezzamenti contigui fu poi emesso decreto di esproprio, mentre per il terzo, identificato da specifiche particelle catastali, non fu emanato alcun decreto di esproprio né corrisposta una indennità risarcitoria. Il proprietario agì per ottenere il risarcimento del valore del bene definitivamente acquisito dall'ente, l'indennità di occupazione per nove anni, oltre interessi, rivalutazione e danno morale. In primo grado furono dichiarati il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda risarcitoria e il difetto di competenza della corte d'appello sulla domanda relativa all'indennità di occupazione; il giudizio sull'indennità fu poi riassunto davanti alla corte territoriale, che liquidò l'indennità applicando il criterio richiamato dalle Sezioni Unite in tema di aree inserite in piani di edilizia residenziale, quantificando la somma in base al valore venale del bene e al periodo di occupazione. In cassazione il proprietario dedusse: 1) nullità della sentenza per mancata sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. e omesso esame della relativa eccezione; 2) omesso esame delle posizioni delle parti e dei limiti risultanti dal primo giudizio; 3) erroneo mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria e omessa valutazione delle prove; 4) omessa condanna dell'amministrazione al pagamento diretto dell'indennità in favore dell'interessato; 5) omessa pronuncia sulla rifusione del contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che non sussisteva alcuna ipotesi di pregiudizialità-dipendenza tale da imporre la sospensione necessaria del giudizio sull'indennità di occupazione in attesa della definizione della domanda risarcitoria relativa alla perdita della proprietà. Ha ritenuto infondati, perché strettamente connessi, il secondo e il terzo motivo: la corte territoriale poteva disporre una nuova consulenza tecnica e il ricorrente, in sostanza, contestava apprezzamenti di merito; inoltre, l'indennità di occupazione legittima è un debito di valuta, sicché la rivalutazione monetaria non è dovuta automaticamente, essendo necessario provare il maggior danno da mora. È stato rigettato anche il quarto motivo, poiché l'indennità deve essere versata dall'amministrazione presso la Cassa depositi e prestiti e non può essere oggetto di condanna al pagamento diretto in favore dell'espropriato. Infine, è stato respinto il quinto motivo perché la condanna alle spese implica anche la soccombenza per quanto riguarda il contributo unificato, senza necessità di un espresso capo autonomo. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato per le doglianze di omessa pronuncia, ma la Corte esclude la violazione perché i motivi non evidenziano un effettivo vizio di ultrapetizione o omissione decisoria.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria non ricorre in assenza di una vera pregiudizialità-dipendenza tra il giudizio sull'indennità di occupazione e quello risarcitorio per la perdita della proprietà.

  • art. 2909 c.c.

    È invocato dal ricorrente, ma la Corte non ravvisa effetti di giudicato tali da imporre la sospensione o da incidere sulla decisione sull'indennità.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato nei motivi relativi alla valutazione delle prove; la Corte rileva che le censure mirano in realtà a contestare il merito e non una violazione del criterio di decisione.

  • art. 116 c.p.c.

    È richiamato insieme all'art. 115 c.p.c., ma non emerge un vizio di violazione delle regole di valutazione probatoria.

  • art. 1224 c.c.

    L'indennità di occupazione, essendo debito di valuta, non comporta rivalutazione automatica; il maggior danno da ritardo deve essere provato dal creditore.

  • art. 20 l. 865/1971

    È applicato come disciplina per la quantificazione dell'indennità di occupazione legittima, pari a un dodicesimo del valore venale del bene per il periodo di occupazione.

  • art. 21, comma 12, ultima parte, normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità

    È richiamato nel motivo sull'omessa condanna al pagamento diretto, ma la Corte conferma il versamento dell'indennità secondo il meccanismo previsto a favore della Cassa depositi e prestiti.

  • art. 72, terzo comma, l. 2359/1865

    L'indennità spettante all'espropriato non deve essere pagata direttamente dall'amministrazione al privato, ma versata presso la Cassa depositi e prestiti a tutela di eventuali diritti di terzi.

  • art. 12 R.D. 2003/1885

    È richiamato come norma di collegamento al regime del versamento dell'indennità presso la Cassa depositi e prestiti.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    La condanna alle spese comporta anche l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 91 c.p.c.

    La soccombenza comporta la condanna del ricorrente alle spese di lite, comprensive anche del profilo del contributo unificato nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    È la base formale delle censure di legittimità dedotte dal ricorrente nei vari motivi.

Massime di principio

  • La sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. richiede una vera pregiudizialità-dipendenza tra le cause; non è sufficiente che un altro giudizio riguardi un profilo collegato economicamente o fattualmente alla stessa vicenda.
  • L'indennità di occupazione legittima, quando espressa originariamente in valori monetari, integra un debito di valuta: la rivalutazione non spetta automaticamente, ma può essere riconosciuto solo il maggior danno da mora se specificamente allegato e provato.
  • Quando il giudice di merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico, non è tenuto a una motivazione particolarmente analitica se le conclusioni non siano state specificamente contestate; se invece vi sono critiche puntuali, deve darvi risposta adeguata.
  • Nelle controversie espropriative, l'indennità dovuta per occupazione legittima può essere versata secondo il meccanismo legale previsto a tutela di terzi interessati, senza che ciò imponga una condanna dell'amministrazione al pagamento diretto in favore dell'espropriato.
  • La censura di omessa pronuncia non è configurabile quando la decisione impugnata, letta nel suo complesso, sia coerente con il principio applicato e non lasci spazio a un autonomo capo decisorio trascurato.
  • La condanna alle spese può implicare anche gli effetti conseguenti sul contributo unificato, senza necessità di un'espressa statuizione separata se la disciplina processuale lo collega automaticamente alla soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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