Cassazione Civile, Ordinanza n. 23738/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore aveva agito sostenendo di essere stato alle dipendenze del resistente dal giugno 2003 al 9 aprile 2013, pur essendo formalmente inquadrato presso altre aziende, chiedendo: l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato senza soluzione di continuità con il resistente; la declaratoria di nullità di eventuali atti di transazione; la condanna al pagamento di differenze retributive, straordinari, tredicesima, festività, indennità di preavviso, ferie e permessi non goduti, TFR e accessori. I giudici di merito avevano rigettato la domanda e dichiarato inammissibile l'appello per intervenuta decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183/2010, ritenendo applicabile il termine decadenziale alla domanda di accertamento del rapporto e alle pretese economiche connesse. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha censurato: 1) l'erronea applicazione dell'art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183/2010 e dell'art. 6 l. n. 604/1966 a una fattispecie diversa dall'impugnativa del licenziamento; 2) l'erronea individuazione del dies a quo della decadenza, poiché non sarebbe bastata una generica affermazione ma occorrerebbe un atto scritto o equipollente di diniego della titolarità del rapporto; 3) l'erronea ricostruzione dei fatti e la violazione dell'art. 2697 c.c., poiché il presupposto della decadenza sarebbe stato tratto da dichiarazioni non specificate e non da un fatto provato; 4) l'illegittimità costituzionale della norma per violazione dell'art. 3 Cost., in quanto la decadenza colpirebbe irragionevolmente i lavoratori coinvolti in interposizione fittizia.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, richiamando il principio secondo cui la decadenza prevista dall'art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183/2010 non si applica alle ipotesi di richiesta di costituzione o accertamento di un rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso dal titolare del contratto quando manchi un provvedimento scritto o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto. Ha quindi ritenuto non sufficiente il generico riferimento dei giudici di merito a "dichiarazioni confessorie" del lavoratore, senza specificare se esistesse o meno un atto scritto di diniego. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito e il quarto irrilevante. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa applicando il principio di diritto indicato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 32, comma 4, lett. d), L. n. 183/2010
"decadenza"; "provvedimento in forma scritta o un atto equipollente"
La decadenza non opera per la domanda di costituzione o accertamento di un rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso dal titolare formale se non vi è un atto scritto o equipollente che neghi la titolarità del rapporto; il termine non può decorrere in mancanza di un tale atto.
È richiamato in combinazione con l'art. 32, comma 4, lett. d), per sostenere che la disciplina decadenziale non può essere estesa oltre le ipotesi tipiche di impugnativa del licenziamento.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Base formale dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato per il vizio di motivazione/omesso esame nella ricostruzione dei fatti rilevanti.
Invocato dal ricorrente per contestare la ripartizione dell'onere probatorio sul presupposto della decadenza.
art. 3 Cost.
Richiamato nella questione di costituzionalità prospettata contro l'irragionevolezza della disciplina decadenziale applicata ai lavoratori coinvolti in interposizione fittizia.
Norma processuale richiamata per l'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa dalla Corte territoriale.
Richiamato in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell'appello e alla distinzione tra impugnazione della sentenza di primo grado e dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello.
Massime di principio
- La decadenza prevista dall'art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183/2010 non si estende automaticamente a ogni domanda di accertamento di un rapporto di lavoro, ma richiede che vi sia un atto scritto o equipollente che neghi la titolarità del rapporto da parte del soggetto contro il quale si agisce.
- Quando si impugna con un unico ricorso sia la sentenza di primo grado sia l'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello, la censura deve essere autonomamente articolata rispetto a ciascun provvedimento impugnato.
- Ai fini della decorrenza del termine decadenziale, il giudice deve verificare e specificare il fatto idoneo a farlo decorrere; un generico richiamo a dichiarazioni del lavoratore, senza indicazione di un provvedimento scritto o equipollente di diniego, è insufficiente.
- Il profilo impugnatorio è decisivo nel delimitare l'ambito di applicazione della disciplina decadenziale: in mancanza del formale diniego della titolarità del rapporto non può parlarsi di decadenza dall'azione.
- La questione di costituzionalità sulla ragionevolezza della disciplina non rileva, se il caso concreto è già risolto in via interpretativa per esclusione dell'applicazione della decadenza.
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