Cassazione Civile, Ordinanza n. 23702/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina dal licenziamento intimato a un dirigente il 24 novembre 2017 nell'ambito di una procedura ex L. n. 92/2012. I giudici di merito avevano ritenuto nullo il recesso perché ritorsivo, valorizzando indizi quali: l'insufficiente prova della riorganizzazione aziendale e della soppressione della posizione lavorativa; la mancata spiegazione della scelta del lavoratore poi licenziato; la smentita dell'assenza di altre posizioni coerenti con il suo profilo; il fatto che il dipendente avesse assunto iniziative sgradite all'amministratore; il mancato rilascio della qualifica di good leaver, che gli avrebbe evitato di offrire le quote in opzione agli altri soci. La società ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 18 l. n. 300/1970 e degli artt. 1345 e 2729 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe deciso sulla base di mere presunzioni non gravi, precise e concordanti, avrebbe omesso di considerare prove e testimonianze, avrebbe negato una reale riorganizzazione aziendale e avrebbe attribuito senza fondamento una indebita immedesimazione tra amministratore e consiglio di amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ricordato che il licenziamento per motivo illecito è nullo solo se l'intento ritorsivo è stato motivo esclusivo e determinante del recesso; l'onere di provarlo grava sul lavoratore, che può assolverlo anche per presunzioni. Tuttavia, la valutazione della sussistenza della ritorsione e della gravità, precisione e concordanza degli indizi è una quaestio facti riservata al giudice di merito. Le doglianze della società, pur formalmente qualificate come violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e del ragionamento presuntivo, attività preclusa in cassazione. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 18 L. 300/1970
richiamato impropriamente dalla ricorrente, poiché disciplina le conseguenze sanzionatorie del licenziamento invalido e non i presupposti sostanziali della ritorsività o della giusta causa/giustificato motivo.
art. 1345 c.c.
il motivo illecito è rilevante quando abbia efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto.
art. 2729 c.c.
la prova della ritorsione può essere fornita anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, la cui valutazione spetta al giudice di merito.
art. 2697 c.c.
l'onere di provare l'intento ritorsivo grava sul lavoratore secondo la regola generale dell'onere della prova.
art. 5 L. n. 604/1966
il datore di lavoro deve provare la giusta causa o il giustificato motivo del licenziamento; se tale prova è almeno apparentemente fornita, il lavoratore deve dimostrare il carattere ritorsivo e l'illiceità del motivo unico e determinante.
art. 360 c.p.c.
le censure formalmente di violazione di legge non possono tradursi in una richiesta di rivalutazione dei fatti e del materiale probatorio.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per rinviare ai precedenti di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il licenziamento è nullo per motivo illecito solo se l'intento ritorsivo del datore abbia avuto efficacia determinativa esclusiva del recesso, anche quando siano astrattamente configurabili altre ragioni giustificative.
- L'onere di provare la ritorsione grava sul lavoratore, ma la prova può essere fornita anche per presunzioni, mediante una valutazione unitaria di tutti gli elementi acquisiti.
- Il datore di lavoro che alleghi un licenziamento per giusta causa o giustificato motivo deve fornire la relativa prova; ove tale prova sia almeno apparentemente raggiunta, il lavoratore deve dimostrare che il motivo reale ed esclusivo del recesso era ritorsivo.
- La verifica della sussistenza della ritorsione e della idoneità degli indizi è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la censura mira solo a ottenere una diversa lettura delle prove.
- In sede di legittimità non è consentito mascherare una richiesta di rivalutazione del merito sotto la veste di violazione di legge o omesso esame di fatti decisivi.
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