Cassazione Civile, Ordinanza n. 23700/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La lite nasce dal riconoscimento, da parte della Corte d'appello, del diritto di un dipendente al ticket restaurant per somme pari a euro 354,43. La Corte territoriale aveva ritenuto che, in base all'accordo sindacale aziendale del 21 luglio 2015, il ticket dovesse essere corrisposto a tutto il personale che beneficiava dell'indennità di mensa prevista dall'art. 43, lett. g), del CCNL, anche per le giornate non di lavoro effettivo ma equiparate dal contratto collettivo all'effettiva prestazione. La società ricorrente ha impugnato la decisione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse interpretato in modo incompleto ed errato l'accordo del 2015, trascurando la comune intenzione delle parti, il comportamento successivo e il coordinamento con gli accordi del 2007 e del 2018. In particolare, secondo la ricorrente, il ticket restaurant era concepito come emolumento sostitutivo dell'indennità di mensa strettamente collegato alla prestazione lavorativa effettiva, con esclusione delle giornate equiparate dal CCNL.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d'appello avesse interpretato l'accordo aziendale del 21 luglio 2015 in modo atomistico eccessivamente ancorato al solo dato letterale, senza applicare correttamente i criteri ermeneutici degli artt. 1362 e 1363 c.c. e senza valorizzare il coordinamento sistematico con il CCNL, con l'accordo aziendale del 2007, con la comunicazione aziendale del 29 settembre 2015 e con il successivo accordo del 2018. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
Il criterio letterale è punto di partenza dell'interpretazione, ma non consente di arrestare l'esegesi quando il testo non riveli con assoluta evidenza la volontà comune; va integrato con gli altri criteri e con il comportamento successivo delle parti.
art. 1363 c.c.
Le clausole devono essere interpretate nel loro complesso e coordinate tra loro, evitando letture atomistiche o frammentate della singola espressione contrattuale.
art. 1366 c.c.
L'interpretazione deve essere orientata alla buona fede e allo scopo pratico perseguito dalle parti, quale espressione della causa concreta del negozio.
art. 1322 c.c.
Le fonti collettive aziendali e territoriali esprimono autonomia negoziale e vanno lette secondo la effettiva volontà delle parti sociali nell'ambito della disciplina applicabile.
art. 2077 c.c.
È richiamato per affermare che i contratti collettivi territoriali possono derogare alla disciplina nazionale, anche in peius, salva la tutela dei diritti già definitivamente entrati nel patrimonio del lavoratore.
art. 360, n. 3, c.p.c.
La violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale è sindacabile in cassazione come error in iudicando.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il sindacato sulla motivazione resta nei limiti del vigente testo normativo; la censura qui è stata però ricondotta soprattutto alla violazione di norme di interpretazione contrattuale.
art. 43, lett. g), CCNL personale dipendente società e consorzi concessionari di autostrade e trafori 2005
Disciplina l'indennità di mensa per ogni giornata di effettiva presenza in servizio, comprensiva di alcune equiparazioni; nel caso concreto costituisce la base contrattuale richiamata dall'accordo aziendale.
Massime di principio
- L'interpretazione di un accordo sindacale aziendale deve ricostruire la comune intenzione delle parti non solo sulla base del dato letterale, ma anche alla luce del contesto sistematico, della progressione negoziale e del comportamento successivo delle parti.
- Il giudice di merito non può fermarsi a una lettura atomistica della clausola collettiva: ogni espressione va coordinata con le altre disposizioni dell'accordo e con le fonti collettive richiamate, per evitare attribuzioni di significato isolate e incoerenti.
- In sede di legittimità, l'interpretazione del contratto collettivo è censurabile quando il giudice di merito violi i canoni legali di ermeneutica; non occorre dimostrare che la soluzione proposta sia l'unica possibile, ma che quella adottata sia giuridicamente errata.
- Quando un accordo aziendale sostituisce integralmente un istituto previsto dal contratto collettivo nazionale, il richiamo alla disciplina sostituita va inteso secondo il suo contenuto complessivo, salvo che il testo negoziale indichi in modo espresso una limitazione diversa.
- Per stabilire se un emolumento sostitutivo dell'indennità di mensa debba essere corrisposto anche nelle giornate equiparate all'effettiva prestazione, occorre verificare l'effettiva volontà negoziale risultante dall'insieme degli atti contrattuali e dalla loro applicazione concreta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 3 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23689/2023 del 03/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 3 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23695/2023 del 03/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 3 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23702/2023 del 03/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 3 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23711/2023 del 03/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 3 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23720/2023 del 03/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 3 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23722/2023 del 03/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →