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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23720/2023 del 03/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore ha agito sostenendo di essere stato alle dipendenze del convenuto dal 1997 al maggio 2010, pur essendo formalmente inquadrato presso altre aziende, e ha chiesto l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato senza soluzione di continuità, la declaratoria di nullità di eventuali atti transattivi e la condanna al pagamento di somme a titolo di differenze retributive, straordinari, tredicesima, festività, preavviso, ferie e permessi non goduti e TFR. Il tribunale ha rigettato la domanda ritenendola tardiva per decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d), L. 183/2010; la corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’appello confermando tale impostazione. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione dell’art. 32, comma 4, lett. d), L. 183/2010 e dell’art. 6 L. 604/1966, perché la decadenza era stata applicata a una fattispecie diversa dall’impugnativa di licenziamento e senza considerare la ratio della norma; 2) errata individuazione del dies a quo del termine decadenziale, sostenendo che, come nel licenziamento, sarebbe occorso un atto scritto di diniego della titolarità del rapporto; 3) questione di costituzionalità dell’art. 32, comma 4, lett. d), L. 183/2010 per asserita irragionevolezza e violazione dell’art. 3 Cost. Il controricorrente ha resistito, anche con eccezioni di inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto le eccezioni di inammissibilità del controricorrente, ha accolto i primi due motivi di ricorso e ha ritenuto assorbito/irrilevante il terzo motivo. Ha quindi cassato l’ordinanza della corte d’appello e rinviato alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, perché riesamini la controversia applicando il principio secondo cui la decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d), L. 183/2010 non decorre nelle ipotesi di richiesta di costituzione o accertamento del rapporto in capo a soggetto diverso dal titolare formale quando manchi un provvedimento scritto o equipollente che neghi la titolarità del rapporto.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 4, lett. d), L. 183/2010

    La decadenza non si applica alle azioni di costituzione o accertamento del rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso dal titolare formale quando manchi un provvedimento scritto o atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto; il dies a quo non può essere individuato solo nella cessazione di fatto del rapporto.

  • art. 6 L. 604/1966

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l’erronea estensione della disciplina decadenziale tipica dell’impugnativa di licenziamento a una fattispecie diversa.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nei primi due motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Norma invocata per la censura di omessa pronuncia/violazione processuale connessa alla mancata considerazione dell’eccezione di incostituzionalità.

  • art. 436-bis c.p.c.

    Indicato come base dell’ordinanza della corte d’appello che ha dichiarato inammissibile l’appello.

  • art. 348-bis c.p.c.

    Richiamato nel contesto della dichiarazione di inammissibilità dell’appello da parte della corte territoriale.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nel terzo motivo per sostenere la presunta irragionevolezza della disciplina decadenziale.

Massime di principio

  • La decadenza prevista per l’impugnazione del licenziamento o per fattispecie assimilate non può essere estesa automaticamente alle azioni con cui il lavoratore chieda l’accertamento o la costituzione di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare formale del contratto.
  • Quando manca un provvedimento scritto, o un atto equipollente, che neghi la titolarità del rapporto di lavoro, non decorre il termine decadenziale previsto dall’art. 32, comma 4, lett. d), L. 183/2010.
  • Nel ricorso per cassazione la rubrica formale del motivo non è decisiva: conta la sostanza della censura e l’esposizione delle ragioni di diritto.
  • Se con un unico ricorso si impugnano sia la sentenza di primo grado sia l’ordinanza di inammissibilità dell’appello, le censure devono essere autonomamente articolate rispetto a ciascun provvedimento, anche se fondate sul medesimo errore di diritto.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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