Cassazione Civile, Ordinanza n. 23711/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un licenziamento disciplinare intimato da una società a un proprio dipendente. In sede di rinvio, la Corte d'appello ha confermato l'illegittimità del recesso ritenendo non provata, da parte datoriale, la tempestiva consegna al lavoratore della proroga del termine del procedimento disciplinare. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse attribuito valore probatorio a una testimonianza de relato ex parte actoris, ritenuta inidonea, e avesse comunque valorizzato la deposizione di un testimone che aveva assunto la difesa dell'incolpato. Il resistente ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per asserita tardiva tempestiva del deposito dopo la notifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha disatteso l'eccezione di improcedibilità, ritenendo tempestivo il deposito del ricorso perché il plico era stato consegnato all'ufficio postale entro il termine di venti giorni dalla notificazione a mezzo PEC. Nel merito, ha ritenuto infondato il motivo di ricorso: ha ricordato che la testimonianza de relato ex parte actoris ha normalmente scarsa o nulla rilevanza, ma ha rilevato che il giudice del rinvio non aveva fondato la decisione solo su quella deposizione, bensì anche sulla valutazione complessiva delle risultanze istruttorie e sull'onere probatorio gravante sul datore di lavoro, cui spettava dimostrare di avere rispettato le formalità previste dal CCNL per la proroga del termine disciplinare. Poiché l'apprezzamento delle prove e dell'attendibilità dei testi non è censurabile in cassazione salvo omesso esame di un fatto decisivo, il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente come norma violata nella valutazione delle prove; la Corte rileva che la censura mira in realtà a contestare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie, non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione della testimonianza; la Corte ribadisce che la scelta del giudice di merito sull'attendibilità delle prove è insindacabile in cassazione nei limiti propri del controllo di legittimità.
Richiamato per censurare la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte conferma che, secondo la precedente decisione rescindente, spettava al datore di lavoro dimostrare di avere rispettato le formalità contrattuali e di avere tempestivamente avviato la comunicazione della proroga.
art. 227 CCNL Terziario, Distribuzione, Servizi
La Corte richiama il principio già affermato nel giudizio rescindente: il rispetto delle formalità previste dalla disposizione contrattuale condiziona la legittimità della proroga del procedimento disciplinare e, se contestato, va provato dal datore di lavoro.
La ricorrente ha incardinato il motivo come violazione di legge, ma la Corte evidenzia che la doglianza tende in realtà a rimettere in discussione la valutazione delle prove.
La Corte afferma che gli aspetti attinenti all'attendibilità dei testimoni sfuggono al sindacato di legittimità salvo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso.
Richiamato ai fini della verifica della tempestività del deposito del ricorso notificato a mezzo posta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per determinare la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La testimonianza de relato ex parte actoris ha, di regola, scarsa o nulla valenza probatoria quando si limita a riferire ciò che la parte ha dichiarato al testimone, poiché non riguarda la percezione diretta del fatto controverso.
- Anche quando una prova testimoniale sia criticabile, la cassazione non può rinnovare il giudizio di merito sulle risultanze istruttorie se la decisione impugnata si fonda su un complesso di elementi probatori e non su quella sola deposizione.
- Quando una disposizione contrattuale collettiva impone formalità per l'efficacia di una proroga del procedimento disciplinare, la parte che invoca la proroga deve dimostrarne il tempestivo e regolare compimento.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per ottenere una diversa lettura delle prove, se la censura mira in sostanza a contestare il libero apprezzamento del materiale istruttorio da parte del giudice di merito.
- Il controllo di legittimità sull'attendibilità dei testimoni è limitato ai casi di omesso esame di un fatto decisivo controverso, non potendo tradursi in una nuova valutazione del merito.
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