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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26406/2021 del 29/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un atto del 19 luglio 2011, trascritto il 25 luglio 2011, con cui una nipote aveva costituito un vitalizio assistenziale in favore della zia, ottenendo in cambio la cessione di una quota di un terzo di comproprietà di un immobile. Il fallimento della società e del socio accomandatario ha agito per far dichiarare l'inefficacia e l'inopponibilità dell'atto ai sensi dell'art. 67 l.f., ritenendolo soggetto a revocatoria fallimentare. La Corte d'appello ha confermato la revocatoria, escludendo che l'atto fosse assimilabile alla rendita vitalizia o alla vendita esente di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), l.f., sia perché l'eccezione difensiva sarebbe stata tardiva e di natura non rilevabile d'ufficio, sia perché il contratto era atipico e comunque non risultavano provati né il giusto prezzo né la destinazione dell'immobile ad abitazione principale dell'acquirente o dei suoi parenti o affini entro il terzo grado. Con il ricorso per cassazione la convenuta ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 167 c.p.c. e del combinato disposto degli artt. 67, comma 2, lett. c), l.f. e 1872 c.c., sostenendo che: 1) l'eccezione di esclusione dalla revocatoria non era un'eccezione in senso stretto ma una mera difesa rilevabile; 2) l'operazione doveva essere qualificata come vendita con rendita vitalizia rientrante nell'ambito dell'esenzione; 3) in ogni caso il giusto prezzo risultava da consulenza tecnica d'ufficio e la destinazione abitativa dall'anagrafe/stato di famiglia, con conseguente erroneità della decisione di merito.

La decisione

Dopo la notifica della proposta di inammissibilità, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di avere definito transattivamente la lite e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. La Corte di cassazione ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Non ha provveduto sulle spese, perché gli intimati non hanno svolto difese, e ha escluso il pagamento del doppio contributo unificato, richiamando la funzione dissuasiva della sanzione e la distinzione tra inammissibilità originaria e sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 67 l.f.

    La Corte d'appello ha ritenuto non applicabile l'esenzione revocatoria prevista per le vendite e i preliminari di vendita trascritti a giusto prezzo e destinati ad abitazione principale; la Cassazione non si pronuncia nel merito per intervenuta rinuncia.

  • art. 1872 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'assimilazione del contratto atipico alla rendita vitalizia; il giudice di merito aveva escluso tale qualificazione.

  • art. 167 c.p.c.

    Invocato per contestare la qualificazione della deduzione come eccezione in senso stretto e la sua asserita tardività.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Base formale del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 390 c.p.c.

    Norma applicata per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso.

  • art. 391 c.p.c.

    Norma applicata congiuntamente all'art. 390 c.p.c. per dichiarare l'estinzione del giudizio.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte esclude l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, perché la sanzione opera per l'inammissibilità originaria e non per quella sopravvenuta.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Richiamato quale fonte della disciplina sul raddoppio del contributo unificato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Indicato come rito camerale adottato per la trattazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, intervenuta prima della decisione, determina l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., precludendo ogni pronuncia sul merito delle censure proposte.
  • L'esenzione dalla revocatoria fallimentare prevista per le vendite e i preliminari trascritti aventi ad oggetto immobili abitativi è norma eccezionale e va interpretata restrittivamente; chi la invoca deve dimostrare rigorosamente i relativi presupposti, inclusi il giusto prezzo e la destinazione dell'immobile ad abitazione principale.
  • La qualificazione di un contratto atipico ai fini dell'esenzione dalla revocatoria non dipende dal solo nomen iuris, ma dalla concreta struttura dell'operazione e dalla presenza dei requisiti richiesti dalla disciplina derogatoria.
  • La sanzione del doppio contributo unificato non si applica quando l'inammissibilità del ricorso non è originaria ma sopravviene per eventi successivi, come la rinuncia al gravame.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaRicorso per cassazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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