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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19107/2025 del 11/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

L'agente della riscossione aveva notificato un'intimazione di pagamento collegata a diverse cartelle concernenti IVA per le annualità 1998 e 1999. La contribuente aveva impugnato intimazione e cartelle, ottenendo accoglimento in primo grado; l'appello dell'ufficio era poi stato accolto dalla CTR, che aveva riformato la decisione. In cassazione la contribuente ha proposto quattro motivi: 1) deduceva violazione di legge e vizio processuale per avere la CTR omesso di rilevare che il firmatario dell'atto dell'agente della riscossione era privo di capacità processuale e non legittimato a rappresentarlo; 2) lamentava violazione di legge e difetto di motivazione sul motivo relativo alla notifica dell'appello, sostenendo che l'atto fosse stato notificato a un domiciliatario non legittimato; 3) denunciava errata rappresentazione dei fatti e vizio processuale per non avere la CTR considerato l'asserita inesistenza delle cartelle quale titolo esecutivo per vizi della notificazione; 4) deduceva omesso esame di un fatto decisivo, assumendo l'inesistenza del debito per intervenuta prescrizione delle pretese portate dalle cartelle.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, secondo la giurisprudenza richiamata, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può stare in giudizio con difensore diverso dall'Avvocatura dello Stato nei casi consentiti, ma nel giudizio di legittimità, in assenza delle condizioni previste, la procura al difensore del libero foro è invalida, con conseguente inammissibilità del ricorso: la censura non superava tale principio. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la notificazione dell'appello tributario si svolge secondo l'art. 17 d.lgs. 546/1992, norma speciale rispetto all'art. 330 c.p.c.; la notifica eseguita presso il procuratore non domiciliatario è nulla e non inesistente, e la nullità è sanabile per raggiungimento dello scopo. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità e autosufficienza, poiché il ricorso non trascriveva gli atti relativi alla notificazione e non consentiva il controllo sulla censura. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, perché la questione della prescrizione non risultava trattata nella sentenza impugnata ed era quindi nuova, senza adeguata indicazione della sua deduzione nei gradi di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Indicate come norme sui motivi di ricorso per cassazione; la Corte ne ha applicato i limiti di deducibilità, specificità e ammissibilità dei motivi.

  • art. 17 d.lgs. n. 546 del 1992

    Norma speciale in materia di notificazione dell'appello nel processo tributario, prevalente sull'art. 330 c.p.c.; la notifica presso il procuratore non domiciliatario è nulla e sanabile, non inesistente.

  • art. 330 c.p.c.

    Non applicabile in via principale nel contenzioso tributario per effetto della specialità dell'art. 17 d.lgs. 546/1992.

  • art. 366, co. 1, n. 6, c.p.c.

    Impone l'onere di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, con indicazione o trascrizione dei documenti e atti processuali rilevanti.

  • art. 43, comma 4, R.d. n. 1611 del 1933

    Richiamato quale ipotesi di conflitto in cui non opera la difesa tramite Avvocatura dello Stato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per i presupposti processuali del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario la notificazione dell'impugnazione deve rispettare la disciplina speciale dell'art. 17 d.lgs. 546/1992; la notificazione effettuata presso un procuratore non domiciliatario non è inesistente ma nulla e può essere sanata per raggiungimento dello scopo.
  • In sede di legittimità il ricorso deve essere autosufficiente: quando si denunciano error in procedendo o vizi fondati su atti del processo, il ricorrente deve indicare e riportare con precisione il contenuto degli atti e dei documenti rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione questioni nuove non trattate nella sentenza impugnata e non adeguatamente allegato come esse siano state dedotte nei gradi di merito.
  • La censura relativa alla rappresentanza processuale dell'agente della riscossione deve confrontarsi con il regime speciale di difesa delle Agenzie fiscali e con le condizioni che consentono il patrocinio da parte di avvocati del libero foro.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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