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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23190/2024 del 27/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2012 emesso nei confronti di un ente agrario. I giudici di merito avevano respinto il ricorso contro l'atto e confermato la debenza dell'imposta, ritenendo non provata l'esenzione invocata. In cassazione l'ente contribuente ha dedotto, con due motivi, da un lato la violazione delle norme processuali sulla valutazione delle prove e del piano paesaggistico regionale, sostenendo che la CTR non avesse considerato una perizia di parte e la documentazione fotografica attestanti l'uso esclusivo del terreno per finalità istituzionali, con pascolo di bovini ed equini e esercizio di usi civici; dall'altro la violazione degli artt. 5 e 7 del d.lgs. 504/1992, lamentando che il terreno dovesse essere ricondotto al regime di esenzione per immobili utilizzati da enti non commerciali per attività istituzionali e che, comunque, il Comune avesse determinato l'imposta senza adeguati riscontri oggettivi e senza indagini in loco. Il Comune ha resistito con controricorso eccependo l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in cassazione; ha inoltre ribadito che la consulenza/perizia di parte è una semplice allegazione difensiva priva di autonomo valore probatorio e che spetta al giudice di merito selezionare le prove rilevanti. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile o comunque infondato: l'esenzione prevista dall'art. 7 d.lgs. 504/1992 richiede la prova, a carico del contribuente, sia del requisito soggettivo sia soprattutto del requisito oggettivo, cioè dell'effettivo e esclusivo svolgimento delle attività esentate nell'immobile; nel caso concreto tale prova è stata ritenuta mancante. È stata inoltre respinta la doglianza sul quantum dell'imposta, perché generica e di fatto. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La violazione o falsa applicazione di norme di diritto va dedotta in cassazione con specifiche argomentazioni che spieghino il contrasto tra la decisione impugnata e le norme regolatrici della fattispecie; non basta una censura che miri, in sostanza, a rivalutare il merito.

  • artt. 115, 116, 99 e 183 c.p.c.

    Non possono essere utilizzati per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e del merito della controversia in sede di legittimità.

  • art. 40, comma 6, del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale della Regione Lazio

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sull'utilizzo del terreno, ma la Corte non ne ha fatto applicazione decisiva.

  • art. 5 d.lgs. 504/1992

    Richiamato per contestare la determinazione della base imponibile e dell'imposta, ma la censura è stata reputata generica e di fatto.

  • art. 7 d.lgs. 504/1992

    L'esenzione è subordinata alla compresenza di un requisito soggettivo e di uno oggettivo; l'onere di provare i presupposti dell'esenzione incombe sul contribuente che la invoca.

  • art. 87, comma 1, lett. c), d.P.R. 917/1986

    Richiamato quale requisito soggettivo per l'applicazione dell'esenzione agli enti non commerciali.

  • art. 372 c.p.c.

    I documenti nuovi o comunque non prodotti nei gradi di merito non sono utilizzabili in cassazione.

  • art. 151 disp. att. c.p.c.

    La riunione dei giudizi in cassazione può essere sostituita, in funzione di economia processuale, dalla trattazione nella medesima udienza davanti allo stesso collegio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Sussistendo la soccombenza, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per determinare l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la deduzione di violazione di legge non può risolversi in una richiesta di riesame del fatto o delle prove, poiché il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione del merito.
  • Il giudice di merito è libero di individuare le fonti del proprio convincimento, valutare l'attendibilità e la concludenza delle prove e attribuire prevalenza a una prova rispetto ad un'altra, senza dover confutare analiticamente ogni singolo elemento istruttorio.
  • La consulenza o perizia di parte ha valore di allegazione difensiva tecnica e non costituisce prova autonoma; il giudice che adotti una ricostruzione incompatibile con essa non è tenuto a esaminarne specificamente il contenuto, salvo che la parte indichi puntualmente i passaggi decisivi trascurati.
  • Le esenzioni fiscali hanno natura eccezionale rispetto alla regola generale della imponibilità e, pertanto, chi le invoca deve provarne rigorosamente tutti i presupposti, sia soggettivi sia oggettivi.
  • Per l'esenzione IMU/ICI degli enti non commerciali non è sufficiente dimostrare la natura istituzionale dell'ente o la destinazione astratta del bene: occorre provare l'effettivo svolgimento, in modo esclusivo e non commerciale, delle attività agevolate nell'immobile o nell'area considerata.
  • In cassazione non sono utilizzabili documenti nuovi o comunque non prodotti nei gradi di merito, e censure fondate su tali documenti non possono essere accolte.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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