Cassazione Penale, Sentenza n. 10691/2022 del 24/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) vizio di legge per errata qualificazione del fatto al capo a) come art. 495 c.p. invece che art. 496 c.p.; la difesa sosteneva che le false generalità erano rese in risposta a domanda (elemento tipico dell'art. 496) e non spontaneamente, invocando altresì presunto contrasto giurisprudenziale; (2) violazione dell'art. 4, comma 2, L. 18/4/1975 n.110 (porto di armi improprie): si eccepiva che il porto dei coltelli era giustificato dall'attività lavorativa di fruttivendolo, con documentazione prodotta in appello; la Corte di appello avrebbe ritenuto la giustificazione non attuale e non verificabile; (3) violazione di artt. 62-bis e 133 c.p., art. 27 Cost. e art. 6 CEDU per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che la Corte non avrebbe valorizzato elementi positivi (collaborazione, lavoro, resipiscenza, lieve intensità del dolo).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In motivazione: (1) ha confermato la corretta qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 495 c.p., richiamando consolidata giurisprudenza secondo cui l'art. 496 c.p. è residuale quando la falsità non attiene alla formazione di un atto pubblico; qui le false generalità sono state rese nell'ambito di atti pubblici relativi al controllo e perquisizione, integrando l'art. 495; (2) ha respinto la doglianza sul porto dei coltelli, ribadendo che il "giustificato motivo" previsto dall'art. 4 L. n.110/1975 deve essere espresso immediatamente e suscettibile di verifica: la documentazione successiva e generica (a distanza di tre anni) non prova un motivo attuale e verificabile alla 01:00 di notte e l'assenza di tracce nel veicolo indeboliva la tesi difensiva; (3) ha ritenuto corretta la valutazione di merito che ha escluso le attenuanti generiche, considerati i precedenti dell'imputato; inoltre la decisione di merito non è sindacabile in Cassazione se non per vizi logico-giuridici non riscontrati. Infine, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Rilevata come norma applicabile quando le attestazioni false sono preordinate a garantire al pubblico ufficiale le qualità personali del dichiarante e hanno attinenza con la formazione di atti pubblici; la Corte ha confermato la qualificazione del fatto sotto questa norma.
Considerata norma residuale: configurabile solo quando la falsità non abbia alcuna attinenza, né diretta né indiretta, con la formazione di un atto pubblico; non applicabile nel caso in cui le false generalità incidono su atti pubblici.
art. 4, comma 2, L. 18 aprile 1975, n. 110
Il "giustificato motivo" per il porto di oggetti atti a offendere deve essere attuale, espresso al momento del controllo e suscettibile di immediata verifica; giustificazioni proposte a posteriori o documentazione anteriore non sempre sono idonee.
Il giudice del merito può basare la decisione sulle circostanze attenuanti generiche valutando gli elementi che ritiene prevalenti; la valutazione è di fatto e non sindacabile in Cassazione salvo profili di illogicità o contraddittorietà.
Richiamato dalla difesa in relazione alle conseguenze sulla determinazione della pena e sui benefici, ma la Corte ha ritenuto infondate le censure concernenti la mancata applicazione o influenza nelle scelte di merito.
Menziomento solo in ricorso dalla difesa (possibile applicazione per particolare tenuità del fatto se ricorresse art. 496 c.p.); la Corte non lo ha applicato perché ha confermato la sussistenza dell'art. 495.
art. 27 Cost. e art. 6 CEDU
Richiamati dalla difesa come profili di garanzia e diritto al giusto processo; la Corte non ha ravvisato violazioni tali da incidere sulla decisione di merito.
Norma che consente di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e ad una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o colposo; applicata per condannare il ricorrente a euro 3.000.
Massime di principio
- Falsa attestazione di generalità: se la menzogna è collegata a fatti che incidono sulla formazione di atti pubblici (es. verbali di controllo/perquisizione) la fattispecie da applicare è quella dell'art. 495 c.p.; l'art. 496 c.p. rimane residuale.
- Giustificato motivo per il porto di oggetti atti a offendere (L. 110/1975 art. 4): la giustificazione deve essere espressa al momento del controllo e risultare immediatamente verificabile; documentazione tardiva o non contestuale ha scarso valore probatorio.
- Circostanze attenuanti generiche (art. 133 c.p.): la loro concessione è una valutazione di merito che il giudice può fondare su uno o più elementi ritenuti prevalenti; la Cassazione non sostituisce tale valutazione salvo profili di illogicità o vizio di diritto.
- Cassazione e sindacato del merito: la Corte di legittimità verifica l'applicazione corretta del diritto e la logicità della motivazione; non riesamina i fatti e la valutazione della prova se congruamente motivati.
- Strategia difensiva utile in casi analoghi: al momento del controllo fornire spiegazioni chiare e documentabili; conservare e, se possibile, rendere immediatamente disponibile documentazione che dimostri la contemporaneità e la necessità del porto (es. atti lavorativi, turni, strumenti correlati nel veicolo); registrare elementi probatori nel verbale di controllo e chiedere l'annotazione da parte degli operanti.
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