Cassazione Civile, Ordinanza n. 41177/2021 del 22/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2006. Dopo una sentenza di primo grado sfavorevole al Fisco, l'Agenzia delle Entrate propose appello davanti alla Commissione tributaria regionale. Quest'ultima dichiarò improcedibile l'appello ritenendo nulla la notificazione dell'atto, perché indirizzata personalmente al curatore fallimentare senza specificare la qualità né la rappresentanza della procedura. L'Agenzia ricorse per cassazione con due motivi: con il primo denunciò la violazione delle norme sulla notificazione agli enti e alla procedura fallimentare, sostenendo che la notifica fosse valida ed esistente; con il secondo dedusse, in via subordinata, la violazione delle norme processuali perché, anche a volerla considerare nulla, la Corte territoriale avrebbe dovuto ordinare la rinnovazione della notifica anziché dichiarare l'improcedibilità dell'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente per la loro stretta connessione. Ha affermato che la notificazione dell'atto di appello era stata erroneamente ritenuta nulla dal giudice di merito: l'atto risultava indirizzato al curatore fallimentare con riferimento alla procedura, e comunque la notificazione a mezzo posta non può dirsi inesistente solo perché manchi la qualificazione formale nel plico o l'avviso di ricevimento non sia stato depositato. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per la definizione camerale del ricorso
art. 16 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
invocato dal ricorrente tra le norme sulla notificazione nel processo tributario
art. 17 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
invocato dal ricorrente tra le norme sulla notificazione nel processo tributario
art. 49 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
invocato dal ricorrente per la disciplina del rinvio alle norme processuali civili
richiamato a sostegno della disciplina della notificazione alle persone giuridiche
art. 43, comma 1, R.D. 16 marzo 1942, n. 267
richiamato in relazione alla rappresentanza della procedura fallimentare
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
usato come parametro del vizio di nullità della sentenza per violazione processuale
artt. 112, 160, 162, 291, 350 c.p.c.
richiamati per sostenere la necessità di rinnovazione della notificazione nulla e il corretto svolgimento del giudizio di appello
art. 1, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato con le norme processuali civili per il processo tributario
Massime di principio
- Nella notificazione a una persona giuridica o a un soggetto gestito tramite rappresentante, ciò che rileva ai fini della validità è che l'atto sia indirizzato in modo idoneo al destinatario sostanziale; la mancanza di specificazioni formali sul plico non comporta automaticamente nullità o inesistenza se la consegna avviene nel luogo corretto e a un soggetto in rapporto certo con il destinatario.
- La notificazione dell'atto processuale alla parte personalmente, anziché al difensore, quando sia comunque riferibile al destinatario sostanziale, integra al più una nullità e non un'inesistenza della notificazione.
- L'assenza dell'avviso di ricevimento nella notificazione postale non trasforma la notificazione in inesistente, perché tale avviso è un mezzo di prova della regolarità della notificazione e non un elemento costitutivo dell'atto notificatorio.
- Quando il giudice ritenga nulla la notificazione di un atto di impugnazione, deve disporne la rinnovazione ove ne ricorrano i presupposti processuali, non potendo dichiarare l'improcedibilità dell'impugnazione senza verificare la sanabilità del vizio.
- Nel processo tributario, i vizi della notificazione vanno letti in chiave funzionale, privilegiando la reale conoscenza o la riferibilità dell'atto al destinatario rispetto a formalismi non decisivi.
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