Cassazione Civile, Ordinanza n. 27623/2022 del 21/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente aveva proposto domanda di protezione internazionale davanti al Tribunale di Venezia chiedendo, in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato; in subordine, la protezione sussidiaria; e in ulteriore subordine, il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Tribunale aveva rigettato tutte le domande. In cassazione il ricorrente ha impugnato solo il rigetto della protezione sussidiaria. La Corte, però, ha rilevato d'ufficio un vizio della procura speciale: per i ricorsi ex art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008, la procura deve indicare espressamente la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarla. Nel caso concreto la procura recava gli estremi del decreto e la data di rilascio, ma non conteneva una certificazione espressa della posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento; era presente solo l'attestazione di autenticità della firma. Da ciò la Corte ha tratto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la procura speciale al difensore non era conforme al requisito previsto dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, come interpretato dalle Sezioni Unite, ossia la certificazione da parte del difensore della data di rilascio della procura successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. La Corte ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite e la successiva pronuncia della Corte costituzionale che ha ritenuto tale disciplina non contrastante con i parametri costituzionali e convenzionali indicati. Non sono state liquidate spese, poiché il Ministero non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nei ricorsi per cassazione avverso i decreti emessi nei procedimenti disciplinati dalla norma, la procura speciale deve contenere in modo esplicito la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificare tale posteriorità, oltre all'autenticità della sottoscrizione.
Richiamato come disciplina generale della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis, comma 13, introduce un requisito di specialità.
Richiamato come disciplina generale della procura speciale per il ricorso per cassazione, derogata dal regime speciale dell'art. 35-bis, comma 13.
art. 3 Cost.
Richiamato nel vaglio di costituzionalità della disciplina speciale, ritenuta non contrastante.
art. 10 Cost.
Richiamato nel vaglio di costituzionalità della disciplina speciale, ritenuta non contrastante.
art. 24 Cost.
Richiamato nel vaglio di costituzionalità della disciplina speciale, ritenuta non contrastante.
art. 111 Cost.
Richiamato nel vaglio di costituzionalità della disciplina speciale, ritenuta non contrastante.
art. 117, primo comma, Cost.
Richiamato in relazione al rispetto del diritto UE e della CEDU; la disciplina è stata ritenuta conforme.
art. 28 direttiva 2013/32/UE
Richiamato come parametro eurounitario nel giudizio di costituzionalità della disciplina della procura speciale.
art. 46 direttiva 2013/32/UE
Richiamato come parametro eurounitario nel giudizio di costituzionalità della disciplina della procura speciale.
art. 46 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato come parametro eurounitario nel giudizio di costituzionalità della disciplina della procura speciale.
art. 18 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato come parametro eurounitario nel giudizio di costituzionalità della disciplina della procura speciale.
art. 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato come parametro eurounitario nel giudizio di costituzionalità della disciplina della procura speciale.
artt. 6, 13 e 14 CEDU
Richiamati come parametri convenzionali nel giudizio di costituzionalità della disciplina della procura speciale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamata come fonte che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
legge n. 848/1955
Richiamata quale legge di ratifica ed esecuzione della CEDU.
Massime di principio
- Nei ricorsi per cassazione avverso provvedimenti resi nei procedimenti di protezione internazionale soggetti all'art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008, la procura speciale non è validamente conferita se il difensore non certifica espressamente che la data del suo rilascio è successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato.
- Il requisito della posteriorità della procura rispetto alla comunicazione del provvedimento costituisce un elemento speciale e ulteriore rispetto alla disciplina generale della procura per cassazione prevista dagli artt. 83 e 365 c.p.c.
- La sola autentica della firma del conferente non equivale alla certificazione della data di rilascio della procura, quando la legge richieda anche la verifica della posteriorità temporale.
- La mancata osservanza del requisito formale imposto dall'art. 35-bis, comma 13, comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- Quando il resistente non svolge difese, non vi è statuizione sulle spese processuali; resta fermo l'obbligo, se dovuto, dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.
- Processo civile
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