Cassazione Civile, Ordinanza n. 20549/2026 del 18/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un’ordinanza-ingiunzione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia che aveva irrogato una sanzione amministrativa complessiva di euro 16.643,23 per irregolare e omissiva registrazione del lavoro straordinario svolto da dipendenti, nei confronti di una persona fisica indicata come trasgressore principale e di una società cooperativa indicata come obbligata solidale. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione e la Corte d’appello aveva confermato. In cassazione i ricorrenti hanno proposto quattro motivi contro la sentenza di appello; nelle more, la parte ricorrente ha depositato memoria chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere per sopravvenuto decesso della persona fisica obbligata principale. Il ricorso, quindi, non è stato esaminato nel merito perché è stato ritenuto venuto meno l’interesse alla decisione a seguito della morte del trasgressore, fatto documentato in giudizio.
La decisione
La Corte ha dato atto del decesso dell’obbligato principale, ha ritenuto che, in base all’art. 7 l. n. 689 del 1981, l’obbligazione sanzionatoria non si trasmette agli eredi e che, per il principio di personalità della sanzione amministrativa, si estingue anche l’obbligazione dell’obbligato solidale. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere e, conseguentemente, non ha regolato le spese né applicato il raddoppio del contributo unificato, non essendo stati scrutinati i motivi di ricorso.
Norme richiamate
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi
La morte dell'autore della violazione amministrativa estingue l'obbligazione sanzionatoria e impedisce la trasmissione agli eredi; da ciò deriva la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione.
art. 6, ultimo comma, l. n. 689 del 1981
l'obbligato solidale che ha pagato "ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione"
È norma espressiva del principio di personalità della sanzione amministrativa; la morte dell'autore della violazione comporta anche l'estinzione dell'obbligazione dell'obbligato solidale.
Il decesso può essere documentato anche in sede di legittimità mediante produzione documentale ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Indica il rito camerale seguito per la decisione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non si applica il raddoppio del contributo unificato quando il ricorso non viene scrutinato nel merito per cessazione della materia del contendere.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato dalla Corte come non applicabile nel caso concreto.
Massime di principio
- In tema di sanzioni amministrative, la morte dell’autore dell’illecito determina l’estinzione dell’obbligazione pecuniaria sanzionatoria, che non si trasmette agli eredi.
- La cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse comporta l’inammissibilità del ricorso per cassazione, poiché l’interesse all’impugnazione deve permanere fino al momento della decisione.
- Il principio di personalità della sanzione amministrativa opera anche nei confronti dell’obbligato solidale: se viene meno la pretesa verso l’autore della violazione per morte, viene meno anche quella verso il coobbligato solidale.
- Quando il giudizio si chiude per cessazione della materia del contendere senza esame dei motivi, non trova applicazione il criterio della soccombenza virtuale per la liquidazione delle spese.
- In tale ipotesi non si applica neppure il raddoppio del contributo unificato, perché manca una decisione di rigetto o di inammissibilità fondata sul vaglio del ricorso.
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