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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08010/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord nei confronti dell'imputato per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, con pena di anni 4 di reclusione ed euro 20.000 di multa, oltre alla confisca delle cose sequestrate. In cassazione l'imputato deduceva tre censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valorizzazione di prove difensive asseritamente favorevoli, in particolare la dedotta provenienza lecita del denaro rinvenuto, anche alla luce del provvedimento di mancata convalida del sequestro; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 378 c.p., sostenendo che avrebbe dovuto trovare applicazione la figura del favoreggiamento personale in favore di un terzo indicato nel ricorso; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione e un'eccessiva pena, anche pecuniaria, rispetto al minimo edittale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto la prima censura una richiesta di rivalutazione del fatto e una mera reiterazione di doglianze già respinte in appello, quindi non specifica e solo apparente. Ha ritenuto la seconda censura inconferente perché, nei reati permanenti come la detenzione di stupefacenti, qualunque agevolazione prestata prima della cessazione della condotta si risolve in concorso nel reato e non in favoreggiamento personale. Ha considerato il terzo motivo manifestamente infondato, osservando che la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione e il lieve scostamento della pena pecuniaria dal minimo edittale erano stati motivati in base alla gravità del fatto, commesso in una piazza di spaccio e in un appartamento dotato di telecamere. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

  • art. 606, lettere b) c) ed e), cod. proc. pen.

    Indica i vizi dedotti nel ricorso per cassazione: violazione di legge, inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione.

  • art. 378 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa per sostenere la configurabilità del favoreggiamento personale, ritenuta però non pertinente nel caso di reato permanente di detenzione di stupefacenti.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato in relazione alla necessità di un trattamento sanzionatorio congruo e individualizzato.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Parametri discrezionali per la determinazione della pena da parte del giudice di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che solleciti una nuova valutazione del fatto o delle prove, specie quando il motivo replichi in modo pedissequo le doglianze già dedotte in appello e già motivatamente disattese dal giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; quando si limita a una critica solo apparente o astratta, senza misurarsi con le ragioni decisorie, è inammissibile.
  • Nei reati permanenti, come la detenzione illecita di stupefacenti, l'agevolazione prestata a favore dell'agente prima della cessazione della condotta integra normalmente concorso nel reato, non favoreggiamento personale, salvo diversa previsione normativa.
  • La mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione non impone una confutazione analitica di ogni elemento favorevole allegato dalla difesa, essendo sufficiente una motivazione che dia conto dei dati sfavorevoli ritenuti prevalenti e dell'adeguatezza complessiva della pena.
  • La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; in cassazione è sindacabile solo se la scelta sanzionatoria sia frutto di arbitrio o di manifesto vizio logico, mentre una motivazione specifica è richiesta soltanto quando la pena si discosti in modo marcato dalla misura media edittale.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, salvo assenza di colpa nella sua determinazione, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieOmesso versamentoFavoreggiamento personaleImpugnazioni
RamiReati tributariReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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