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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20552/2020 del 29/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato le loro domande tendenti alla declaratoria di nullità del contratto di mutuo e dell'ipoteca iscritta. Contestavano che il mutuo fosse in realtà un 'mutuo di scopo' o comunque privo di causa reale perché la somma erogata sarebbe stata utilizzata per ripianare debiti preesistenti (quindi non effettiva disponibilità da parte della mutuataria), che vi fosse motivo illecito comune (conseguente nullità), presenti clausole abusive sugli interessi (anatocismo, tassi ultralegali) e chiedevano la declaratoria di indebito e la restituzione delle somme.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: a) la Corte d'appello abbia correttamente valutato i fatti ritenendo che la somma fosse stata effettivamente messa a disposizione della mutuataria e che la Suale abbia acquisito la nuda proprietà dell'immobile; b) le censure sulla presunta illiceità del motivo (mutuo posto a copertura di debiti preesistenti) non dimostravano quale fattispecie contrattuale nulla fosse stata integrata né giustificavano la nullità, potendo al più rilevare nell'ambito dell'azione revocatoria in presenza di creditori pregiudicati; c) la qualificazione del negozio come mutuo di scopo era valutazione di fatto correttamente svolta dal giudice di merito e non censurabile in cassazione salvo motivazione inadeguata, che qui non emerge; d) le doglianze relative a interessi e anatocismo erano generiche e prive della specificità richiesta per la censura in cassazione. Pertanto il ricorso è stato respinto e la sentenza impugnata confermata. Non sono state poste spese a carico dell'intimata per mancata difesa.

Norme richiamate

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato la specificità e ammissibilità delle censure ai sensi di tali numeri, respingendo quelle generiche o meramente reiterative

  • art. 100 cod. proc. civ.

    Rinvio operativo alla rilevanza dell'inammissibilità dell'appello che non investe la ratio decidendi: la Corte ha verificato che non sussisteva una ratio decidendi autonoma non impugnata

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione alla valutazione della effettiva disponibilità della somma: la Corte ha esaminato la prova dei fatti e ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito

  • artt. 1418 e 1325 cod. civ.

    Richiamati in relazione alla nullità per mancanza di causa o per illiceità: la Corte ha precisato che le ricorrenti non hanno dimostrato la mancanza di causa o un illiceità idonea a determinare la nullità

  • art. 1813 cod. civ.

    Richiamato nel quadro della nozione di mutuo di scopo: la Corte ha ribadito che per qualificare un mutuo come di scopo occorre prova dell'impegno essenziale del mutuatario a destinare le somme

  • art. 1815 e art. 1284 cod. civ.

    Richiamati rispetto alla determinazione degli interessi: la Corte ha ritenuto che gli interessi pattuiti per iscritto trovassero applicazione e le doglianze erano generiche

  • d.lgs. 10 settembre 1993, n. 385

    Normativa bancaria richiamata per la disciplina del mutuo fondiario; la Corte territoriale ha ritenuto che il mutuo rientrasse nel modello legale del mutuo fondiario

  • legge fallimentare

    Richiamata nella ricostruzione della possibile rilevanza di atti diretti a nuocere ai creditori (azione revocatoria); la Corte ha distinto tra rilevanza revocatoria e nullità contrattuale

  • art. 346 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione alle domande riproposte in cassazione; la Corte ha ritenuto le deduzioni non specifiche e inammissibili

  • art. 2034 cod. civ.

    Richiamato sul punto della restituzione per indebito: la Corte ha ritenuto che la deduzione fosse priva di rilievo, essendo le doglianze generiche

  • artt. 1362 e ss. cod. civ.

    Richiamati in tema di regole legali di interpretazione contrattuale: la Corte ha evidenziato che l'accertamento della volontà è attività di merito e censurabile in cassazione solo per motivazione insufficiente o illogica

  • d.P.R. n. 115 del 2002

    art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012)

    Richiamato procedimentalmente nella parte finale della motivazione per esigenze statistiche/formali; la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti

Massime di principio

  • Le qualificazioni contrattuali (es. mutuo di scopo vs mutuo fondiario) dipendono dall'accertamento dei fatti svolto dal giudice di merito: la Cassazione sindaca la motivazione ma non riesamina liberamente i fatti se la motivazione è adeguata
  • La destinazione delle somme può rendere il mutuo 'di scopo' solo se l'impegno del mutuatario a destinare le somme è componente essenziale del sinallagma; la mera indicazione della banca o di una lettera non vincola il giudice
  • La ricostruzione di un'erogazione finalizzata a ripianare debiti preesistenti può essere rilevante per l'azione revocatoria (legge fallimentare) o per fattispecie come simulazione/novazione/prefinanziamento, ma non determina automaticamente la nullità del mutuo
  • In cassazione le censure devono essere concrete e specifiche (indicazione delle norme violate e del punto in cui la motivazione sarebbe insufficiente); le deduzioni generiche o reiterative sono inammissibili
  • Le contestazioni su interessi, anatocismo e maggiorazioni devono essere fondate su elementi probatori chiari e sulle norme specifiche violate; la mera affermazione generica non è sufficiente a ottenere la declaratoria di nullità

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