Cassazione Civile, Ordinanza n. 39872/2021 del 14/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite origina da un avviso di accertamento per IRES e IRAP relativo all'anno d'imposta 2007 emesso nei confronti di una società poi fallita. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva poi respinto l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia delle Entrate deduceva, con due motivi, da un lato la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il giudice d'appello deciso su un presupposto diverso da quello devoluto e per avere erroneamente affermato che le anomalie contabili non fossero state contestate in primo grado; dall'altro la violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2729 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse trascurato gli elementi indiziari addotti dall'Ufficio, in particolare le anomalie del conto "finanziamento soci" e la mancata dimostrazione della provenienza delle somme versate da terzi.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha rilevato che la CTR aveva erroneamente affermato la non contestazione in primo grado delle anomalie contabili, omettendo così di esaminarle, e aveva posto a base della decisione un presupposto non coerente con il thema decidendum. Quanto al secondo, ha ribadito che, in tema di accertamento dei redditi d'impresa, l'Ufficio può procedere in via analitico-induttiva anche in presenza di scritture formalmente regolari quando la contabilità sia complessivamente inattendibile sulla base di indizi gravi e precisi; i versamenti di terzi non contabilizzati e non tassati costituiscono elementi sintomatici rilevanti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudice deve rispettare la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; viola la norma se fonda la decisione su fatti o situazioni estranei alla materia del contendere o introduce un titolo nuovo e diverso da quello dedotto dalla parte.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro del vizio processuale denunciato in cassazione per violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
In tema di redditi d'impresa consente l'accertamento analitico-induttivo anche a fronte di scritture formalmente regolari se la contabilità risulta complessivamente inattendibile sulla base di elementi indiziari gravi e precisi.
Richiamato per il valore degli indizi gravi, precisi e concordanti a sostegno dell'accertamento.
Richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova circa la provenienza delle somme contestate.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudice non può fondare la decisione su un fatto diverso da quello devoluto, dovendo attenersi al thema decidendum e alle deduzioni effettivamente svolte dalle parti.
- L'accertamento analitico-induttivo dei redditi d'impresa è legittimo anche in presenza di scritture formalmente regolari quando emergano elementi indiziari gravi e precisi che rendano inattendibile la contabilità nel suo complesso.
- Versamenti di terzi non contabilizzati e non assoggettati a tassazione possono costituire indizi rilevanti della non attendibilità della contabilità e giustificare il recupero a tassazione, salvo prova contraria del contribuente sulla loro effettiva provenienza.
- In tema di riparto probatorio, una volta allegati dall'Ufficio indizi significativi sulla provenienza delle somme e sull'inattendibilità delle registrazioni, incombe sul contribuente fornire idonea dimostrazione contraria.
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