Cassazione Penale, Sentenza n. 5757/2022 del 17/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere applicata a Iolanda Giorgi per i reati contestati (artt. 110, 512-bis c.p. e artt. 110, 81 cpv., 648-ter c.p.), con censure: (1) errata applicazione dell'art. 648-ter c.p. perché la ricorrente non avrebbe personalmente reimpiegato denaro di illecita provenienza né avrebbe fornito canali per il reimpiego (il bar era stato avviato da Giovanni Giorgi autoriciclando le somme); (2) illogicità e contraddittorietà della motivazione sulle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura, sostenendo che l'esclusione dell'aggravante mafiosa rende insussistenti i presupposti per la massima misura in relazione a una persona incensurata ed a un unico episodio.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso solo in parte fondato. Sul primo punto ha ritenuto infondata la censura: ha operato una sostanziale riclassificazione della fattispecie dall'autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) al reato di riciclaggio di cui all'art. 648-ter c.p., affermando che la ricorrente aveva messo a disposizione l'attività imprenditoriale per l'impiego dei proventi illeciti (il Tribunale aveva infatti scritto che la ricorrente "ha posto in essere una ipotesi di reimpiego mettendo a disposizione di Giovanni Giorgi l'attività imprenditoriale a lei intestata"). Sul secondo punto la Corte ha invece accolto il motivo: l'esclusione dell'aggravante mafiosa limita la possibilità di ritenere la ricorrente inserita stabilmente nel contesto criminoso, rendendo discutibile l'adeguatezza della custodia cautelare in carcere per una persona incensurata coinvolta in un'unica vicenda. Ne è conseguita l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p., per un nuovo giudizio sulla congruità, adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare; inoltre sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
d.l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n.176, art. 23, commi 8 e 9
Procedimento svolto ai sensi delle norme emergenziali richiamate; contestuale indicazione del rito/processo applicabile.
art. 648-ter c.p. (riciclaggio)
Il Tribunale ha affermato che la ricorrente "ha posto in essere una ipotesi di reimpiego mettendo a disposizione di Giovanni Giorgi l'attività imprenditoriale a lei intestata in cui egli ha riversato i proventi illeciti"
La Corte conferma che, quando un soggetto non è l'autore intraneus dell'autoriciclaggio ma compie condotte tipiche di reimpiego/provvigionamento, la fattispecie può essere inquadrata come riciclaggio ex art. 648-ter c.p.
art. 648-ter.1 c.p. (autoriciclaggio)
La Corte precisa che il reato di autoriciclaggio è configurabile primariamente rispetto all'intraneus; chi non è l'autore del reato presupposto ma pone in essere la condotta tipica risponde, secondo la Corte, di riciclaggio e non di concorso in autoriciclaggio.
Contestazione della partecipazione a più reati in concorso; utilizzato per aggregare le condotte a vari capi d'imputazione.
Norma richiamata tra le contestazioni oggetto del provvedimento cautelare (specifica del capo 41), indicata come fatto oggetto di indagine.
art. 81 cpv. e art. 648-ter c.p. (collegamento fra concorso e riciclaggio)
Citazione per definire la struttura del concorso nell'ambito delle condotte di riciclaggio/autoriciclaggio e per chiarire la diversa responsabilità dell'autore e del concorrente.
Norma che disciplina la competenza per il nuovo giudizio sulla misura cautelare in caso di annullamento: rinvio al Tribunale competente per riesame della misura.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Disposizioni procedurali di cancelleria da eseguire a seguito della decisione di annullamento e rinvio.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272652
Orientamento richiamato per affermare che il concorso in autoriciclaggio è configurabile solo rispetto all'intraneus; soggetti esterni che compiono condotte di reimpiego vanno normalmente inquadrati nel reato di riciclaggio.
Massime di principio
- Se l'imputata non è l'autore intraneus del reato presupposto, la sua condotta di mettere a disposizione canali per l'impiego dei proventi può essere inquadrata come riciclaggio (art. 648-ter) e non necessariamente come concorso in autoriciclaggio (art. 648-ter.1).
- L'esclusione di un'aggravante (es. quella mafiosa) può incidere significativamente sulla valutazione delle esigenze cautelari: senza elementi che dimostrino inserimento stabile nel contesto criminoso, la misura più afflittiva richiede motivazione solida e proporzionata.
- In sede di riesame cautelare il giudice deve valutare adeguatezza e proporzionalità della misura rispetto al profilo personale (incensuratezza, ruolo effettivo, unicità dell'episodio) e non limitarsi a riferimenti generici al contesto criminoso.
- La riclassificazione della fattispecie operata dal giudice è consentita: la qualificazione giuridica deve però essere coerente con i fatti emersi e con l'assetto della responsabilità dell'agente (autore vs. concorrente).
- In caso di annullamento, il rimedio corretto è il rinvio per un nuovo giudizio sulla misura, con disposizioni operative di cancelleria per dare attuazione alla decisione della Corte.
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