Cassazione Penale, Sentenza n. 29395/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (detenuto)
La controversia
Il detenuto aveva proposto reclamo ex artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), ord. pen. contro il diniego del DAP di conoscere le ragioni del suo trasferimento da un carcere a un altro. L’istanza era collegata alle sue gravi condizioni di salute psichica e alla necessità di verificare se il trasferimento potesse incidere sul diritto a un trattamento penitenziario adeguato e, in particolare, sulla prevenzione di trattamenti contrari all’art. 3 CEDU. Il Magistrato di sorveglianza aveva dichiarato il reclamo inammissibile de plano, ritenendo che non vi fosse una posizione giuridica tutelabile come diritto soggettivo e che non potesse comunque essere annullato il provvedimento amministrativo di diniego dell’accesso agli atti. Con il ricorso per cassazione si censuravano: 1) l’uso del rito de plano, sostenendo che l’inammissibilità senza contraddittorio è possibile solo in caso di manifesta mancanza dei presupposti di legge; 2) l’erronea applicazione dell’art. 94, comma 1-quater, disp. att. c.p.p. e dell’art. 42 ord. pen., assumendo che il detenuto avesse diritto a conoscere i motivi del trasferimento, soprattutto in relazione alle sue patologie psichiche e alla tutela preventiva rispetto a possibili violazioni dell’art. 3 CEDU.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il primo motivo e assorbito il secondo. Ha annullato il decreto di inammissibilità e disposto la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Genova per la decisione nel contraddittorio tra le parti sull’istanza del detenuto. La Corte ha precisato che il giudice di sorveglianza non doveva limitarsi a dichiarare l’inammissibilità, perché la pretesa azionata era astrattamente riferibile a un diritto soggettivo e richiedeva valutazioni di merito non compatibili con la decisione de plano.
Norme richiamate
configura un rimedio preventivo contro comportamenti dell’amministrazione penitenziaria che incidano in modo attuale e grave su un diritto soggettivo del detenuto; richiede, di regola, una decisione in contraddittorio salvo difetto manifesto dei presupposti di legge.
art. 69, comma 6, lett. b), ord. pen.
indica la tutela giurisdizionale avverso comportamenti dell’amministrazione penitenziaria lesivi di diritti del detenuto.
consente la trattazione semplificata de plano solo in caso di difetto delle condizioni di legge o di mera riproposizione di richiesta già rigettata sui medesimi elementi; la norma è di stretta interpretazione.
art. 94, comma 1-quater, disp. att. c.p.p.
richiamato dalla difesa come base del diritto del detenuto alla consultazione della propria cartella personale e, in collegamento con l’art. 42 ord. pen., alla conoscibilità delle ragioni del trasferimento.
norma sui trasferimenti che pone vincoli all’allocazione del detenuto e, nel ragionamento difensivo accolto in punto di ammissibilità, giustifica l’esigenza di conoscere i motivi del trasferimento.
art. 3 CEDU
il trasferimento e la collocazione del detenuto, specie se affetto da gravi disturbi psichici, possono incidere sul divieto di trattamenti inumani o degradanti; la tutela preventiva serve a evitare la violazione di tale parametro convenzionale.
richiamato come rimedio risarcitorio per la violazione dell’art. 3 CEDU, utilizzato dalla Corte per evidenziare la coerenza del sistema tra rimedi preventivi e compensativi.
Massime di principio
- La declaratoria di inammissibilità de plano nel procedimento di sorveglianza è consentita solo quando manchino in modo manifesto e non valutativo le condizioni di legge; se la domanda richiede accertamenti in fatto o valutazioni discrezionali, deve essere celebrato il contraddittorio.
- Nel reclamo ex art. 35-bis ord. pen. la tutela può riguardare qualsiasi comportamento dell’amministrazione penitenziaria che, secondo la prospettazione del detenuto, produca un pregiudizio attuale e grave a un diritto soggettivo.
- La sussistenza dell’inerenza a un diritto soggettivo non viene esclusa dal fatto che l’amministrazione penitenziaria disponga di poteri conformativi sulle modalità di esercizio del diritto; il giudice deve verificare la ragionevolezza dei limiti e il loro eventuale effetto di svuotamento del contenuto essenziale del diritto.
- Quando la domanda del detenuto è collegata a condizioni di salute psichica tali da porre un rischio concreto di violazione dell’art. 3 CEDU, la conoscibilità delle ragioni del trasferimento può essere rilevante ai fini della tutela preventiva.
- Il giudice di sorveglianza, se ritiene sussistenti i presupposti dell’art. 35-bis ord. pen., non deve annullare l’atto amministrativo in senso strettamente amministrativo, ma ordinare all’amministrazione di porre rimedio al pregiudizio con un comando satisfattivo della pretesa.
- Nel sistema di tutela dei diritti del detenuto, i rimedi preventivi devono essere valorizzati prima di quelli risarcitori, in coerenza con l’orientamento convenzionale della Corte EDU.
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