Cassazione Civile, Ordinanza n. 25949/2024 del 03/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Tre soggetti hanno promosso davanti al Tribunale di Savona un giudizio per ottenere l'accertamento della proprietà esclusiva di alcuni terreni siti in un comune ligure, asseritamente acquisiti a titolo originario per reliquato d'alveo ex art. 942 c.c. oppure per usucapione, sostenendo che quei fondi, pur risultando in catasto come demaniali e inerenti al fiume, in realtà non sarebbero più parte del corso d'acqua da decenni, anche per la presenza di costruzioni risalenti agli anni '50. Nel giudizio di merito l'Agenzia del Demanio ha contestato la competenza del Tribunale ordinario, indicando come giudice competente il Tribunale regionale delle acque pubbliche di Torino. I soccombenti in via processuale hanno quindi proposto regolamento preventivo di giurisdizione chiedendo di affermare la giurisdizione del Tribunale di Savona o, in subordine, del giudice ritenuto competente. Hanno inoltre chiesto la conversione del procedimento in regolamento di competenza, sostenendo che l'ordinanza del Tribunale di Savona avesse già pronunciato sulla incompetenza. La difesa erariale e il Pubblico Ministero hanno invece sostenuto che la questione riguardasse la competenza, non la giurisdizione, e che mancasse un provvedimento decisorio sulla competenza idoneo a consentire la conversione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione. Ha ritenuto che la controversia non attenesse alla giurisdizione, ma alla competenza tra giudice ordinario e Tribunale regionale delle acque pubbliche, poiché quest'ultimo è organo specializzato della giurisdizione ordinaria e non giudice speciale. Ha escluso anche la conversione in regolamento di competenza, perché l'ordinanza del Tribunale di Savona si era limitata a rinviare la causa per la precisazione delle conclusioni sulla questione preliminare, senza una vera e propria pronuncia definitiva di incompetenza; mancava quindi il presupposto richiesto dagli artt. 42 e 43 c.p.c. La Corte ha condannato in solido i ricorrenti al rimborso delle spese in favore dell'Agenzia del Demanio, liquidate in euro 4.000 oltre accessori, e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato solo come possibile titolo di acquisto originario per i terreni abbandonati dalle acque correnti
art. 140 lett. b) r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775
richiamato per individuare la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche nelle controversie sui limiti dell'alveo e sulla natura demaniale dei terreni
la conversione del regolamento di giurisdizione in regolamento di competenza presuppone un provvedimento che abbia effettivamente pronunciato sulla competenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non applicabile l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, perché il regolamento di giurisdizione non integra un mezzo di impugnazione
Massime di principio
- La controversia che investe i limiti dell'alveo, la cessazione della demanialità e la natura dei terreni abbandonati dalle acque appartiene alla competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche, ma non pone una questione di giurisdizione, trattandosi di organo specializzato della giurisdizione ordinaria.
- Il regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile quando la questione dedotta riguarda in realtà la competenza e non la giurisdizione.
- La conversione del regolamento di giurisdizione in regolamento di competenza è possibile solo se esiste un provvedimento del giudice di merito che abbia effettivamente e inequivocamente pronunciato sulla competenza; un rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni non basta.
- Perché un'ordinanza sia impugnabile con regolamento di competenza, deve emergere una decisione definitiva sulla questione di competenza, idonea a esaurire la potestas iudicandi sul punto.
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