Cassazione Civile, Sentenza n. 21896/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti (lavoratori) avevano chiesto il riconoscimento delle differenze retributive rispetto a quanto avrebbero percepito se fossero rimasti alle dipendenze di Vodafone (premio di risultato anni 2008-2016, differenze buoni pasto, incidenza sul TFR). In primo grado il tribunale aveva ritenuto la domanda preclusa dal ne bis in idem; la Corte d'appello ha respinto l'appello e, riqualificando la questione, ha dichiarato la nullità del ricorso introduttivo di primo grado per genericità della domanda, ritenendo mancanti gli elementi indispensabili per la quantificazione. I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione sostenendo che il ricorso fosse sufficientemente dettagliato. La Corte di Cassazione ha però dichiarato il ricorso inammissibile per improcedibilità procedurale: il ricorso per cassazione era stato depositato in forma cartacea/spedito per posta dopo l'1.1.2023, data dalla quale il deposito è obbligatorio esclusivamente in modalità telematiche; le istanze di rimessione in termini sono state rigettate perché non dimostrata una causa non imputabile alla parte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per deposito non telematico effettuato dopo l'entrata in vigore dell'obbligo (1/1/2023). Ha respinto le istanze di rimessione in termini per mancata dimostrazione di un evento non imputabile che giustificasse la decadenza. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio nei confronti di Vodafone Italia S.p.A., liquidate in Euro 4.000,00 per compensi professionali e Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge. Ha inoltre rilevato la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
Norma richiamata dai ricorrenti come parametro di censura (contestazione della declaratoria di nullità del ricorso di primo grado), ossia riguardante i vizi dell'atto introduttivo; la Corte non ha ritenuto risolutiva la censura perché il profilo decisivo è stato l'improcedibilità del ricorso per cassazione.
art. 196 quater disp. att. c.p.c.
"1. Il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. ... 4. Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio."
La Corte ha applicato questa disposizione stabilendo che, decorrendo l'obbligo dal 1/1/2023 anche per i procedimenti pendenti (per effetto del d.lgs. n.149/2022), il deposito cartaceo/posta effettuato il 5/1/2023 è invalido salvo i casi eccezionali tassativi (malfunzionamento dei sistemi e comunicazione dell'ufficio).
art. 35 d.lgs. 149/2022 (commi 2 e 3)
"2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni ... si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti ..."
La norma rende applicabili, dal 1/1/2023, le disposizioni sull'obbligatorietà del deposito telematico anche ai procedimenti pendenti; la Corte ne ha ricavato che l'obbligo era operativo al momento della spedizione cartacea del ricorso (5/1/2023).
Richiamato implicitamente: la violazione dell'obbligo di deposito telematico determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi delle norme sul procedimento di legittimità e sulle condizioni di ammissibilità.
art. 153, secondo comma, c.p.c.
Norma sulla rimessione in termini: la Corte ha applicato i principi secondo cui la rimessione è concessa solo se la decadenza è dovuta a causa non imputabile alla parte (evento non imputabile, assoluto e determinante).
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002
Norma che prevede il raddoppio del contributo unificato qualora ricorrano determinate condizioni processuali; la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio a carico dei ricorrenti in conseguenza dell'improcedibilità.
Massime di principio
- Dal 1/1/2023 il deposito degli atti processuali è obbligatorio in modalità telematiche anche per i procedimenti pendenti: depositi cartacei o spedizioni postali effettuate dopo tale data comportano, di norma, l'improcedibilità del ricorso salvo i casi tassativi previsti dalla legge (es. malfunzionamento dei sistemi informatici comunicato dall'ufficio).
- La notifica del ricorso ai controricorrenti prima dell'1/1/2023 non sanifica un deposito cartaceo effettuato dopo l'entrata in vigore dell'obbligo telematico; ciò che conta è la data e la modalità del deposito presso la Corte.
- La rimessione in termini per il mancato rispetto di adempimenti telematici è ammissibile solo se la parte dimostra una causa non imputabile (evento assoluto, non una mera difficoltà o errore di interpretazione delle norme) come malfunzionamento certificato del sistema o errori tecnici oggettivi accertati dalla cancelleria.
- La mancanza della modalità telematica obbligatoria non può essere sanata dal fatto che la controparte abbia depositato atti successivamente senza eccepire: la condizione di procedibilità deve essere rispettata alla scadenza del termine e non è recuperabile ex post.
- Sotto il profilo sostanziale, i ricorsi introduttivi generici che non indicano gli elementi necessari per la quantificazione (importi per singolo lavoratore, anni, dati comparativi tra cedente e cessionaria, giorni di presenza, presupposti per il diritto ai premi) possono essere dichiarati nulli: è quindi opportuno, se si contestano differenze retributive, indicare dettagli e documenti necessari fin dall'atto introduttivo.
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