Cassazione Civile, Sentenza n. 21917/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del licenziamento intimato il 10 gennaio 2018 dall'amministratore giudiziario della S. Games s.r.l.; censure in primo grado ed in appello fondate sulla mancata o tardiva produzione e sulla presunta mancanza di motivazione del provvedimento autorizzatorio del giudice delegato, sul mancato rispetto del termine semestrale previsto dall'art. 56 d.lgs. 159/2011 per la dichiarazione di subentro o risoluzione del rapporto, sul presunto mancato rispetto delle forme e dei termini di cui all'art. 41 commi 1‑bis e 1‑ter (relazione e piano di gestione) e, in via più ampia, sulla illegittimità del licenziamento per violazione delle norme ordinarie in materia di licenziamento (giusta causa/giustificato motivo) con richiesta di reintegro o, in subordine, indennizzo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Emilia Decini. Ha confermato la legittimità della acquisizione d'ufficio, da parte del giudice, del provvedimento autorizzatorio del giudice delegato; ha ritenuto che il termine semestrale previsto dall'art. 56, come modificato dalla legge n. 161/2017, fosse rispettato nel caso di specie; ha distinto tra decisioni fondate su ragioni produttive e decisioni fondate su ragioni di ordine pubblico, affermando che le seconde non devono rispettare integralmente le forme previste per la gestione aziendale (art. 41) purché il termine di sei mesi sia osservato; ha confermato che la risoluzione del rapporto per motivi di ordine pubblico non assume natura disciplinare e che la motivazione è assolta dal rinvio alla procedura di amministrazione giudiziaria e al provvedimento del giudice delegato; conseguentemente ha rigettato le doglianze relative al difetto di motivazione e al mancato rispetto delle procedure e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 56 d.lgs. 159/2011
"La dichiarazione dell'amministratore giudiziario deve essere resa nei termini e nelle forme di cui all'articolo 41, commi 1‑bis e 1‑ter, e, in ogni caso, entro sei mesi dall'immissione nel possesso."
Il termine semestrale è obbligatorio ma, alla luce delle finalità di ordine pubblico e di preservazione dell'esercizio dell'impresa sequestrata, le decisioni di recesso fondate su ragioni di ordine pubblico non richiedono necessariamente l'inclusione nella relazione gestionale di cui all'art. 41; il mancato intervento dell'amministratore non determina automaticamente il subentro del lavoratore ma attribuisce al contraente la facoltà di mettere in mora l'amministratore.
art. 41 d.lgs. 159/2011 (commi 1‑bis e 1‑ter)
Le prescrizioni relative alla relazione e al programma di gestione concernono valutazioni di carattere produttivo e gestionale; non sono requisiti tassativi per le decisioni di recesso motivate da ragioni di ordine pubblico, le quali rimangono soggette comunque al termine residuo di sei mesi previsto dall'art. 56.
art. 421 c.p.c.
Nel rito del lavoro il giudice ha poteri‑dovere d'ufficio per l'acquisizione di prove quando dalle risultanze emergano piste probatorie significative; tali poteri possono essere esercitati anche se vi sono preclusioni processuali delle parti, al fine di perseguire la verità materiale.
art. 437 c.p.c.
Complementare all'art. 421, riguarda i poteri istruttori del giudice nel rito del lavoro; l'esercizio di tali poteri non è discrezionale ma dovuto quando sussistano presupposti probatori.
legge n. 161/2017 (art. 20, comma 5)
Ha introdotto la decorrenza del termine semestrale ex art. 56 a decorrere dalla sua entrata in vigore (19 novembre 2017); la Corte ha ritenuto applicabile la modifica ratione temporis e verificato il rispetto del termine nel caso di specie.
leggi n. 604/1966 e n. 300/1970 (norme ordinarie sul licenziamento)
La Corte ha escluso l'applicabilità delle garanzie ordinarie del licenziamento (giusta causa/giustificato motivo) quando il recesso è adottato dall'amministratore giudiziario per ragioni di ordine pubblico nell'ambito del d.lgs. 159/2011, trattandosi di disciplina speciale.
art. 35 d.lgs. 159/2011
Richiamato quale norma che individua i soggetti verso i quali possono essere adottate misure (art. 56 richiede che il recesso si riferisca ai soggetti indicati dall'art. 35) e come quadro della finalità pubblicistica della normativa.
art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115/2002
Previsione fiscale/processuale richiamata per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il giudice del lavoro può e deve utilizzare i poteri istruttori d'ufficio (art. 421 c.p.c.) per acquisire documenti necessari alla decisione anche se le parti non li hanno prodotti o sono decadute: l'acquisizione d'ufficio è lecita se dalle risultanze emerge una pista probatoria significativa.
- Le decisioni di risoluzione del rapporto adottate dall'amministratore giudiziario per "ragioni di ordine pubblico" (ai sensi del d.lgs. 159/2011) non assumono natura disciplinare e non sono assoggettate integralmente alle garanzie ordinarie previste per i licenziamenti; la specificazione dei motivi è comunque assolta richiamando la procedura e il decreto del giudice delegato.
- Il termine di sei mesi previsto dall'art. 56 d.lgs. 159/2011 è un termine rilevante (va rispettato), ma la previsione della relazione e del piano di gestione ex art. 41 è funzionale a scelte di carattere produttivo/gestionale: se il recesso è motivato da ordine pubblico può non essere necessario che compaia nella relazione gestionale, purché il termine semestrale sia rispettato.
- La mancata dichiarazione di subentro da parte dell'amministratore giudiziario non determina automaticamente il subentro del lavoratore: il contraente (lavoratore) ha la facoltà di mettere in mora l'amministratore e chiedere al giudice delegato l'assegnazione di un termine per adempiere; trascorso il termine il contratto si intende risolto.
- La valutazione sui profili di ordine pubblico compiuta dal giudice penale/giudice delegato ha portata tale da limitare l'intervento del giudice del lavoro sulla valutazione del merito di tali motivazioni; il sindacato del giudice civile si concentra sulla regolarità procedurale e sulla presenza di una motivazione non meramente generica.
- In ipotesi di impugnazione del licenziamento in procedure speciali (sequestri, amministrazione giudiziaria) è fondamentale documentare tempestivamente le contestazioni e, se necessario, attivare gli specifici rimedi procedurali (es. messa in mora dell'amministratore) per evitare la perdita di tutele.
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