Cassazione Civile, Ordinanza n. 38245/2021 del 03/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
Un committente aveva affidato in appalto la costruzione di un "guscio in lega leggera" per imbarcazione da pesca professionale. Dopo la consegna, durante la navigazione, si erano verificate varie fessurazioni e lesioni sul fondo dello scafo, seguite da più interventi di riparazione, ma il difetto si era ripresentato. Il committente aveva quindi agito per il risarcimento di tutti i danni, deducendo un grave difetto di costruzione. L'appaltatore si era difeso eccependo, tra l'altro, decadenza dalla garanzia e prescrizione. In primo grado la domanda era stata rigettata. In appello, il gravame era stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato, perché ritenuto non specifico e comunque privo di idonea critica delle c.t.u. e delle ragioni del primo giudice. In cassazione il ricorrente ha proposto sette motivi: con i primi due ha contestato la declaratoria di inammissibilità dell'appello per asserita genericità, sostenendo di avere invece specificamente criticato le consulenze tecniche e la valutazione della condizione del natante al momento della consegna; con il terzo e il quarto ha invocato il corretto riparto dell'onere della prova in tema di garanzia per vizi nell'appalto, sostenendo che, prima dell'accettazione dell'opera, gravava sull'appaltatore dimostrare la conformità dell'opera; con il quinto, il sesto e il settimo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi, cattiva valutazione delle testimonianze e mancata considerazione delle critiche del consulente di parte alle c.t.u.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile il motivo di appello sul merito della responsabilità per difetto di specificità, poiché il gravame si risolveva in un mero rinvio alle difese di primo grado e alle osservazioni del consulente di parte, senza una critica adeguata e puntuale delle statuizioni impugnate. Ha inoltre osservato che le ulteriori doglianze erano inammissibili, perché rivolte contro argomentazioni sul merito svolte dalla Corte territoriale ad abundantiam dopo la statuizione pregiudiziale di inammissibilità, e comunque infondate: l'appello non aveva dimostrato l'adeguatezza delle censure; le contestazioni su prove testimoniali e consulenze di parte non erano scrutinabili come vizi motivazionali nei termini prospettati; il consulente di parte non ha valore probatorio autonomo; l'omessa pronuncia non ricorre per questioni di rito. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Nel testo applicabile ratione temporis, l'appello è specifico se contiene una critica adeguata e puntuale della decisione impugnata, anche mediante riproposizione delle medesime ragioni già svolte in primo grado, purché il giudice di secondo grado possa percepire con certezza il contenuto delle censure rispetto alle statuizioni del primo giudice.
Il vizio motivazionale è denunciabile nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è consentito trasformare in vizio di motivazione una censura che investe l'apprezzamento delle prove o la valutazione del merito.
La censura sul riparto dell'onere della prova è recessiva quando il giudice di merito abbia comunque accertato l'insussistenza dei vizi e, quindi, l'assenza di inadempimento dell'appaltatore.
L'omessa pronuncia è configurabile solo rispetto a domande o questioni di merito, non per il mancato esame di eccezioni pregiudiziali di rito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'appello, nel regime anteriore alla riforma del 2012, è specifico quando, anche richiamando difese già svolte, contenga una critica chiara e puntuale delle statuizioni di primo grado; il semplice rinvio alle osservazioni del consulente di parte non basta se non indica con precisione gli errori della decisione impugnata.
- Quando il giudice d'appello dichiara inammissibile un motivo di gravame per difetto di specificità, le eventuali ulteriori argomentazioni sul merito rese nella sentenza hanno natura ad abundantiam e non richiedono autonoma censura se la statuizione pregiudiziale regge.
- La doglianza di omesso esame di prove testimoniali o di consulenze tecniche di parte non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito; la consulenza di parte è una semplice allegazione difensiva tecnica e non ha autonomo valore probatorio.
- L'errore sul riparto dell'onere della prova non determina di per sé cassazione se il giudice di merito ha comunque accertato in fatto l'insussistenza del vizio dedotto e quindi l'assenza di inadempimento.
- L'omessa pronuncia è configurabile solo se manca la decisione su una domanda o questione di merito, non quando il giudice ometta di esaminare un'eccezione di rito.
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