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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29465/2023 del 24/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce dall'azione di regresso esercitata da una società garante/assicuratrice nei confronti di un soggetto che aveva prestato garanzia nell'ambito di un appalto. La società resistente sosteneva di avere pagato a Trenitalia una somma rilevante in forza di una fideiussione prestata a garanzia delle obbligazioni dell'ATI appaltatrice; per tale pagamento agiva in regresso contro i garanti dell'ATI, tra cui il ricorrente. Quest'ultimo contestava sin dall'inizio la propria sottoscrizione delle polizze azionate, nonché il fondamento del regresso. In cassazione articolava quattro motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la pretesa sarebbe derivata da un'appendice al contratto di fideiussione, mai prodotta in originale e disconosciuta, e non dalla polizza; 2) violazione degli artt. 1362, 1370 e 2702 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., per errata interpretazione della collocazione della firma nel modulo fideiussorio e per mancata applicazione del criterio interpretativo favorevole al contraente aderente; 3) violazione degli artt. 157, 194 c.p.c. e 90 disp. att. c.p.c., per asserite irregolarità della CTU grafologica svolta su fotocopie e su documenti acquisiti aliunde senza adeguato contraddittorio; 4) violazione degli artt. 1342 e 1957 c.c., sostenendo che la deroga all'art. 1957 c.c. e la qualificazione della garanzia come a prima richiesta/non autonoma non potessero operare senza valida doppia sottoscrizione di clausola vessatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte in cui veicolava una censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. per effetto della "doppia conforme" e comunque infondato nella parte relativa all'omessa pronuncia; ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché non confrontati con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; ha respinto il quarto motivo, affermando che, nel contratto autonomo di garanzia, l'art. 1957 c.c. è in linea generale inapplicabile salvo diversa specifica pattuizione compatibile con le restanti clausole. Il ricorso incidentale della resistente, qualificato come sostanzialmente condizionato, è stato dichiarato assorbito. Il ricorrente principale è stato condannato alle spese e al contributo unificato დამატivo, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    È richiamato quale base dei motivi di ricorso; la censura ex n. 5 è ritenuta inammissibile nel caso di doppia conforme, salvo specifica indicazione delle differenti ragioni di fatto delle due decisioni di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia è escluso quando la questione risulti implicitamente o esplicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme di merito, preclude il motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente indichi le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 1362 c.c.

    È invocato per l'interpretazione del contratto, ma la censura è dichiarata inammissibile perché non si confronta con tutte le rationes decidendi.

  • art. 1370 c.c.

    È richiamato come criterio interpretativo dei contratti predisposti unilateralmente; la sua applicazione è negata nei motivi per mancato confronto con la motivazione decisiva della sentenza impugnata.

  • art. 2702 c.c.

    È invocato in relazione all'efficacia probatoria della sottoscrizione contestata; la censura è dichiarata inammissibile perché non coglie le autonome ragioni della decisione di merito.

  • art. 157 c.p.c.

    È richiamato in tema di nullità/irregolarità processuali nella CTU, ma la doglianza non supera il vaglio di ammissibilità.

  • art. 194 c.p.c.

    È richiamato per lamentare l'uso di documenti di comparazione nella CTU grafologica; il motivo è dichiarato inammissibile.

  • art. 90 disp. att. c.p.c.

    È richiamato a sostegno della censura sulle modalità della consulenza tecnica; la doglianza è inammissibile.

  • art. 1342 c.c.

    È invocato per sostenere la necessità della doppia sottoscrizione di una clausola asseritamente vessatoria; la Corte non aderisce a tale impostazione.

  • art. 1957 c.c.

    Per il contratto autonomo di garanzia, la Corte ribadisce che la norma è generalmente inapplicabile, salvo specifica pattuizione contraria compatibile con le altre clausole.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    È applicato per dare atto dei presupposti del pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel caso di "doppia conforme" di merito, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non sussiste quando la questione dedotta sia stata assorbita, anche implicitamente, da altre statuizioni della sentenza.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata: la mancata confutazione di una sola ratio autonoma rende il motivo inammissibile.
  • Nel contratto autonomo di garanzia, la disciplina dell'art. 1957 c.c. è in linea generale non applicabile, salvo che le parti abbiano convenuto in modo specifico una diversa disciplina compatibile con il regolamento contrattuale.
  • La mera contestazione della collocazione materiale della sottoscrizione non basta, di per sé, a scardinare la decisione di merito quando questa si fondi anche su autonome argomentazioni idonee a sostenere comunque l'obbligazione garantita.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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