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Sentenza

Sentenza n. 812/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza n. 19078 del 2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta.

Giustizia amministrativa202503645

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il PAUR regionale relativo alla realizzazione e all'esercizio di un impianto per il trattamento di rifiuti non pericolosi mediante digestione anaerobica, compostaggio e lombricompostaggio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e gestore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Lazio deducendo, in primo luogo, l'incompetenza della Regione Lazio ad adottare il PAUR, sostenendo che l'art. 13 del d.l. n. 50/2022 avrebbe trasferito al Commissario straordinario per il Giubileo 2025 tutte le competenze in materia di gestione dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale, comprese quelle relative all'approvazione dei nuovi impianti e alle modifiche degli impianti esistenti. In secondo luogo, hanno dedotto la mancata partecipazione del Commissario straordinario alla conferenza di servizi e il conseguente difetto di istruttoria, sostenendo che il Commissario avrebbe dovuto essere convocato quale amministrazione competente o comunque interpellato per verificare la compatibilità dell'impianto con il Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale. In terzo luogo, hanno sostenuto che l'impianto autorizzato non fosse contemplato dal Piano commissariale, che individuava specificamente gli impianti di digestione anaerobica di Cesano e Casal Selce, e che per tale ragione il PAUR regionale fosse illegittimo. La società controinteressata ha inoltre eccepito la tardività di documenti prodotti per la prima volta in appello e il difetto di legittimazione e di interesse degli appellanti, ma il Consiglio di Stato ha ritenuto di poter prescindere dall'esame delle eccezioni preliminari, decidendo la controversia nel merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR Lazio. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: i poteri del Commissario straordinario, in quanto eccezionali, derogatori e finalizzati agli interventi funzionali al Giubileo 2025 e al Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, devono essere interpretati restrittivamente. Essi riguardano soltanto gli impianti ritenuti necessari dal Commissario per l'attuazione del proprio Piano, mentre per gli impianti estranei a tale perimetro restano ferme le competenze ordinarie della Regione Lazio. Il fatto che l'impianto fosse localizzato nel territorio di Roma Capitale non comportava quindi, di per sé, il trasferimento della competenza autorizzatoria al Commissario. Il secondo motivo è stato respinto perché, non avendo il Commissario competenza sul procedimento, non sussisteva alcun obbligo di convocarlo o di acquisirne la partecipazione alla conferenza di servizi. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: l'individuazione nel Piano commissariale degli impianti di Cesano e Casal Selce non escludeva la possibilità di autorizzare ulteriori impianti, tanto più che il Piano prevedeva la possibile realizzazione di ulteriori impianti da parte di terzi e rilevava l'insufficienza dell'autosufficienza nel recupero della frazione organica. L'impianto controverso non risultava quindi incompatibile con il Piano, ma coerente con le esigenze da esso individuate. Le spese del grado sono state integralmente compensate in ragione dell'assenza di orientamenti consolidati sull'interpretazione del d.l. n. 50/2022.

Norme richiamate

  • art. 13 d.l. n. 50/2022, convertito dalla l. n. 91/2022

    Il Commissario straordinario del Governo ... limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale ... esercita le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

    La disposizione attribuisce al Commissario poteri eccezionali e derogatori, da interpretare restrittivamente e limitare agli impianti necessari per l'attuazione del Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale; al di fuori di tale perimetro restano ferme le competenze ordinarie regionali.

  • artt. 196 e 208 d.lgs. n. 152/2006

    Sono richiamati quali disposizioni cui si riferiscono le competenze regionali trasferite al Commissario straordinario dall'art. 13 del d.l. n. 50/2022.

  • art. 27-bis d.lgs. n. 152/2006

    Disciplina il procedimento per il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo al progetto dell'impianto; la competenza regionale all'adozione del PAUR è rimasta ferma perché l'impianto non rientrava nel perimetro dei poteri commissariali.

  • art. 14-ter l. n. 241/1990

    È stato invocato dagli appellanti con riferimento alla partecipazione delle amministrazioni competenti alla conferenza di servizi, ma il motivo è stato respinto perché il Commissario non era competente sul procedimento e quindi non doveva essere convocato.

  • art. 29-quater, comma 6, d.lgs. n. 152/2006

    È richiamato nel quadro delle precedenti autorizzazioni AIA e delle modifiche dell'impianto, senza assumere un ruolo decisivo nella ratio del rigetto dell'appello.

Massime di principio

  • I poteri attribuiti a un Commissario straordinario con funzione derogatoria rispetto alle competenze ordinarie degli enti territoriali devono essere interpretati restrittivamente, in coerenza con la finalità specifica per cui il commissario è stato istituito.
  • La competenza commissariale in materia di gestione dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale, prevista dall'art. 13 del d.l. n. 50/2022, non sostituisce integralmente la competenza regionale, ma opera limitatamente agli impianti necessari per l'attuazione del Piano commissariale di gestione dei rifiuti e agli interventi ricompresi nel relativo perimetro funzionale.
  • Quando il Commissario straordinario non è competente rispetto a uno specifico procedimento autorizzatorio, non sussiste alcun obbligo di convocarlo alla conferenza di servizi né di acquisirne un parere o una manifestazione di assenso.
  • L'individuazione nel Piano commissariale di determinati impianti necessari non impedisce l'autorizzazione di ulteriori impianti, se il Piano stesso prevede o non esclude interventi integrativi e l'impianto ulteriore risulta coerente con le esigenze di trattamento dei rifiuti rilevate dal Piano.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliConferenza di servizi
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiIncompetenzaPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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