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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05038/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda il rimborso delle ritenute IRPEF operate sulla pensione di un soggetto al quale era stato riconosciuto lo status di "vittima del dovere" con decreto amministrativo del 7 ottobre 2020. Il contribuente aveva chiesto il rimborso delle imposte trattenute per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, sostenendo che l'esenzione IRPEF prevista dall'art. 1, comma 211, l. n. 232/2016 decorresse dal 1 gennaio 2017, cioè dalla data indicata dalla legge, e non dalla data del provvedimento amministrativo di riconoscimento dello status. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della corte tributaria regionale che aveva respinto il suo appello e confermato l'accoglimento del rimborso, deducendo violazione dell'art. 1, comma 211, l. n. 232/2016 e dell'art. 3 l. n. 206/2004. Secondo la ricorrente, il beneficio fiscale sarebbe spettato solo dal momento del decreto di riconoscimento dello status, poiché tale provvedimento costituirebbe il presupposto necessario dell'agevolazione, indipendentemente dalla sua natura ricognitiva o costitutiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva riconosciuto la natura meramente ricognitiva del decreto di riconoscimento dello status di vittima del dovere e ha affermato che, una volta accertata la sussistenza dei presupposti di legge e riconosciuto lo status, il beneficio fiscale non può essere limitato alla data del provvedimento amministrativo, ma opera dalla decorrenza prevista dalla legge. In particolare, la Corte ha valorizzato l'orientamento secondo cui la posizione del soggetto è di diritto soggettivo, con amministrazione priva di discrezionalità, e ha distinto il riconoscimento dello status dai singoli benefici economici che in esso trovano il proprio presupposto. Conseguentemente, il ricorso erariale è stato respinto e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese di lite; non è stata applicata la maggiorazione del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 perché l'amministrazione è difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 211, L. n. 232/2016

    "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge"

    Ha esteso ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai familiari superstiti i benefici fiscali di cui all'art. 2, commi 5 e 6, L. n. 407/1998 e all'art. 3, comma 2, L. n. 206/2004; la Corte ha letto la disposizione nel senso che la decorrenza del beneficio è fissata dalla legge e non dalla data del decreto di riconoscimento dello status.

  • art. 3, comma 2, L. n. 206/2004

    È richiamato come norma che prevede l'esenzione dall'imposta sui redditi estesa ai trattamenti pensionistici delle vittime del dovere.

  • art. 1, commi 563 e 564, L. n. 266/2005

    Definiscono la categoria delle vittime del dovere e dei soggetti equiparati; la Corte richiama la natura sostanziale dello status e la mancanza di discrezionalità dell'amministrazione in presenza dei requisiti di legge.

  • art. 1, comma 565, L. n. 266/2005

    La Corte richiama la giurisprudenza che qualifica i benefici in favore delle vittime del dovere come diritto soggettivo e non come interesse legittimo.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato per evidenziare che il servizio reso nell'interesse della collettività giustifica il riconoscimento dei benefici previsti dalla disciplina sulle vittime del dovere.

  • d.P.R. n. 243/2006

    È richiamato come regolamento attuativo che ha disciplinato le modalità di corresponsione di alcune provvidenze riconosciute alle vittime del dovere.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale richiamata per la formulazione del motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte precisa che non si applica l'ulteriore importo del contributo unificato in caso di soccombenza dell'amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • Quando la legge attribuisce un beneficio economico a una determinata categoria di soggetti e il relativo status è riconosciuto sulla base di requisiti predeterminati, il provvedimento amministrativo di riconoscimento può avere natura meramente ricognitiva, se l'amministrazione non dispone di margini di discrezionalità.
  • Il diritto ai benefici collegati allo status non coincide necessariamente con la data del provvedimento amministrativo che lo accerta: se la legge fissa una decorrenza autonoma, il beneficio si applica da tale data, purché i presupposti sostanziali siano già integrati.
  • L'azione volta all'accertamento dello status può essere imprescrittibile, ma ciò non comporta automaticamente l'imprescrittibilità o la retrodatazione illimitata dei singoli benefici economici che da quello status derivano.
  • In materia di vittime del dovere, la posizione del soggetto, una volta integrati i requisiti legali, è di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, con conseguente doverosità dell'attribuzione dei benefici da parte dell'amministrazione.
  • Nel giudizio di legittimità, la deduzione della violazione di legge non può fondarsi sulla sola contestazione della natura ricognitiva del provvedimento, se tale natura è coerente con il sistema normativo e con la decorrenza legale del beneficio.

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