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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12340/2023 del 09/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta da una banca per ottenere l’ammissione, con privilegio ipotecario, di un credito di oltre due milioni di euro derivante da un contratto di mutuo fondiario stipulato nell’ambito di un finanziamento sindacato. Il tribunale aveva dichiarato nullo il mutuo per superamento del limite di finanziabilità previsto dalla disciplina sul credito fondiario, escludendo sia la conversione in mutuo ipotecario ordinario sia l’ammissione in chirografo della pretesa restitutoria. In cassazione, una prima decisione aveva confermato la nullità ma rinviato al giudice di merito per esaminare l’istanza di conversione e le questioni assorbite. In sede di rinvio, il tribunale ha negato la conversione ex art. 1424 c.c. ritenendo non provata la comune volontà delle parti di concludere un diverso mutuo ipotecario ordinario, valorizzando plurimi indici fattuali (struttura dell’operazione, deposito cauzionale della somma, funzione di consolidamento breve dell’ipoteca, sostituzione di precedenti garanzie, distinta operazione economica rispetto a un precedente finanziamento). Ha inoltre ammesso al passivo, in via chirografaria, la domanda di ripetizione dell’indebito per la sola sorte capitale, escludendo gli interessi per mancanza di prova della mala fede della mutuataria. La banca ha impugnato il decreto con due motivi: il primo denunciando violazione degli artt. 1424 e 1367 c.c. e vizio motivazionale, sostenendo che il giudice avesse ricercato una volontà effettiva anziché ipotetica ai fini della conversione; il secondo denunciando violazione dell’art. 2729 c.c. e vizio motivazionale per l’asserita errata valutazione delle presunzioni e degli indizi fattuali. Il fallimento ha resistito e proposto ricorso incidentale con tre motivi: contestando l’ammissibilità della domanda di ripetizione dell’indebito, perché formulata solo in cassazione e comunque eccedente il perimetro del rinvio; e contestando la regolazione delle spese per l’avvenuta compensazione solo parziale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto che, una volta definitivamente acquisita la nullità del mutuo fondiario, il giudizio di rinvio fosse limitato a verificare la sussistenza dei presupposti della conversione ex art. 1424 c.c., accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non rivalutabile in cassazione. Ha quindi escluso che le censure della banca potessero tradursi in una nuova lettura del materiale istruttorio. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze sulla ripetizione dell’indebito e sul perimetro del rinvio, osservando che dalla sentenza di rinvio risultava l’esame della domanda subordinata e che la precedente decisione di legittimità aveva espressamente rimesso al giudice del rinvio anche le questioni assorbite. Ha inoltre giudicato manifestamente infondata la censura sulle spese, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito in presenza di soccombenza reciproca/parziale. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate; per entrambe le parti è stato disposto l’obbligo del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1424 c.c.

    La conversione del contratto nullo richiede la continenza tra il contratto nullo e quello diverso e la comune volontà ipotetica delle parti di porre in essere il contratto valido se avessero conosciuto la nullità; l’accertamento dei presupposti è di merito e non è rivalutabile in cassazione.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata, ma la Corte non accoglie la censura e ribadisce che non può in cassazione essere riesaminata la valutazione fattuale sulla volontà negoziale.

  • art. 2729 c.c.

    Le critiche sulla valutazione delle presunzioni investono l’apprezzamento del fatto e non consentono una nuova rivalutazione delle risultanze probatorie in sede di legittimità.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è censurabile solo se manca in modo assoluto o è solo apparente/perplessa/incomprensibile; non è deducibile il semplice dissenso sulla sufficienza o persuasività della motivazione.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove quando la censura riguarda in realtà l’accertamento di merito.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di nullità della motivazione ricorre solo nei casi di anomalia motivazionale che superino il minimo costituzionale.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Usato quale filtro di inammissibilità per le censure manifestamente infondate o che ripropongono questioni già decise o non sindacabili in cassazione.

  • artt. 383, 392, 394 e 324 c.p.c.

    Richiamati dal fallimento per contestare il perimetro del giudizio di rinvio, ma la Corte osserva che la precedente cassazione aveva rimesso anche le questioni assorbite e dunque la domanda subordinata era scrutinabile.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal fallimento a sostegno dell’asserito ultrapetitum; la Corte reputa però la censura infondata/inammissibile alla luce della domanda subordinata già introdotta e del contenuto del rinvio.

  • artt. 93, 95 e 98 l.fall.

    La Corte rileva che la domanda subordinata di restituzione del capitale era già presente nel ricorso per l’opposizione allo stato passivo e quindi non era nuova.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato in relazione al difetto di autosufficienza del ricorso incidentale.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza, ma il criterio concreto di riparto resta affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La parziale compensazione delle spese è legittima in presenza di soccombenza reciproca o comunque di esito complessivamente favorevole solo in parte, ed è sottratta a un controllo di proporzionalità rigorosa in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Accertati i presupposti processuali, va disposto il raddoppio del contributo unificato per entrambe le parti ricorrenti.

Massime di principio

  • La conversione del contratto nullo ex art. 1424 c.c. presuppone, oltre alla continenza tra il negozio nullo e quello valido, l’accertamento in fatto della comune volontà ipotetica delle parti di concludere il contratto diverso se avessero conosciuto la nullità.
  • L’apprezzamento dei presupposti della conversione e la valutazione degli indizi e delle presunzioni sono tipiche questioni di merito; in cassazione non è consentito chiedere una nuova lettura del materiale probatorio sotto la veste formale della violazione di legge.
  • Il vizio motivazionale denunciabile in cassazione è confinato alle ipotesi di motivazione mancante, apparente o comunque inferiore al minimo costituzionale; non è più proponibile una censura di semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • Nel giudizio di rinvio, il perimetro del riesame è delimitato dal dispositivo e dalla motivazione della precedente sentenza di cassazione; possono essere esaminate anche le questioni espressamente rimaste assorbite.
  • La domanda restitutoria subordinata può essere scrutinata se già introdotta tempestivamente nel giudizio di merito e se rientra nell’oggetto del rinvio; non è nuova solo perché viene valorizzata dopo la declaratoria di nullità.
  • La regolazione delle spese per compensazione parziale rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non richiede una perfetta corrispondenza aritmetica tra accoglimento della domanda e riparto delle spese.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoTransazioneImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiProcesso civile
IstitutiNullitàRisoluzione del contrattoOnere della provaGiudicato

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