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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25469/2023 del 30/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (automobilista)

La controversia

La controversia trae origine dall'opposizione proposta avverso un verbale di contestazione per superamento del limite di velocità di oltre 60 km/h, elevato per violazione dell'art. 142, comma 9-bis, cod. strada. In primo grado l'opposizione era stata accolta per due autonome ragioni: la ritenuta omessa indicazione dettagliata degli impedimenti alla contestazione immediata e il mancato assolvimento, da parte dell'amministrazione, dell'onere di dimostrare l'adeguatezza della segnaletica relativa ai limiti di velocità e alla presenza dell'autovelox. In appello il Ministero aveva censurato solo la seconda ratio decidendi. Nel ricorso per cassazione il privato ha dedotto: (1) violazione del giudicato interno e degli artt. 329, 336 e 342 c.p.c., sostenendo che l'appello avesse investito solo una delle due rationes autonome della sentenza di primo grado; (2) contraddittorietà della decisione di appello e violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; (3) erronea imputazione al privato dell'onere di provare l'inadeguatezza della segnaletica, con violazione degli artt. 3 e 4 d.l. 117/2007, d.m. 15/08/2007 e art. 2697 c.c.; (4) omessa considerazione della prova del difetto di adeguata segnalazione della postazione di rilevamento e del limite di velocità, con violazione degli artt. 3 e 4 d.l. 117/2007 conv. in l. 160/2007 e art. 2697 c.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, accogliendolo. Ha applicato il principio secondo cui, quando una sentenza è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a giustificare il decisum, l'omessa impugnazione anche di una sola rende inammissibile la censura proposta contro l'altra, poiché sulla ratio non impugnata si forma giudicato interno. Accertato che l'appello del Ministero aveva colpito solo una delle due autonome ragioni poste a base della decisione di primo grado, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello ministeriale. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 142, comma 9-bis, cod. strada

    Norma sostanziale richiamata solo per identificare la violazione contestata nel verbale di eccesso di velocità.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla formazione del giudicato interno sulle rationes non impugnate.

  • art. 336 c.p.c.

    Richiamato per gli effetti devolutivi dell'impugnazione e la portata del giudicato interno.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato per la necessità che l'appello individui specificamente le censure contro le rationes della sentenza di primo grado.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come parametro del vizio motivazionale/di struttura della sentenza dedotto dal ricorrente, ma il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dai motivi di ricorso sulla ripartizione dell'onere della prova, ma i relativi profili sono stati assorbiti.

  • artt. 3 e 4 d.l. 117/2007

    Richiamati dai motivi di ricorso in tema di segnalazione della postazione di rilevamento della velocità e del limite di velocità.

  • d.m. 15/08/2007

    Richiamato dai motivi di ricorso come disciplina tecnica della segnaletica e della presenza dei dispositivi di controllo della velocità.

  • art. 4 l. 168/2002

    Citato nel riepilogo dei fatti come parametro dell'adeguatezza della segnaletica, ma non assume autonoma ratio nella decisione.

  • art. 3 e 4 d.l. 117/2007 conv. in l. 160/2007

    Richiamati nel quarto motivo di ricorso in relazione alla prova della segnalazione della postazione di rilevamento e del limite di velocità.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di primo grado è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna è da sola sufficiente a sorreggere il dispositivo, l'appello deve investire tutte le rationes; se ne manca anche una, si forma giudicato interno sulla parte non censurata e l'impugnazione è inammissibile.
  • In sede di impugnazione, l'onere di specificità dei motivi impone di confrontarsi con tutte le autonome ragioni poste a base della decisione impugnata, non essendo sufficiente colpire solo una di esse.
  • Se il giudice di legittimità accoglie un motivo che attiene alla corretta individuazione del perimetro dell'impugnazione e del giudicato interno, può cassare la sentenza e decidere nel merito dichiarando inammissibile l'appello originario, con assorbimento delle ulteriori censure.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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