Cassazione Civile, Sentenza n. 18815/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (beneficiario donazione)
La controversia
La lite nasce da una donazione del 1998 con la quale una donante trasferì alla fondazione un rilevante patrimonio immobiliare, imponendo vari oneri a favore della ricerca scientifica, di borse di studio, dell'assistenza alla donante e al coniuge e della destinazione del ricavato di eventuali alienazioni al perseguimento dei fini istituzionali della fondazione. Gli eredi della donante chiesero dichiararsi la nullità della donazione e, in subordine, la sua risoluzione, deducendo che la confisca penale degli immobili aveva reso impossibile il reimpiego del ricavato secondo quanto previsto dall'atto, frustrando la finalità del negozio. In cassazione censurarono: 1) la motivazione apparente sulla ritenuta irrilevanza della confisca; 2) la violazione delle norme sulla donazione modale e dei criteri ermeneutici, sostenendo che la clausola sul ricavato dell'alienazione integrasse un onere autonomo e che la sua impossibilità, imputabile alla donataria, dovesse condurre alla risoluzione; 3) la violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la corte territoriale qualificato come nuova una deduzione relativa alla nota di trascrizione della donazione. Le controparti resistettero, proponendo anche ricorso incidentale sulla legittimazione passiva della società subentrante, poi rimasto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché diretto contro un'affermazione priva di incidenza sulla decisione. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che la Corte d'appello aveva interpretato l'atto di donazione nel senso che la clausola sul ricavato dell'alienazione non introducesse un onere autonomo e aggiuntivo, ma si collocasse nell'ambito della complessiva liberalità modale; inoltre, ha reputato logicamente e giuridicamente corretta la valutazione per cui la confisca era irrilevante perché intervenuta quando gli oneri già erano stati adempiuti e quindi i motivi della liberalità si erano esauriti. Il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti principali ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
comma terzo; quarto comma
La donazione modale è compatibile con l'imposizione di un onere; l'inadempimento imputabile dell'onere può giustificare la risoluzione solo se essa sia prevista nell'atto. La nullità della donazione per onere impossibile riguarda l'impossibilità originaria e non quella sopravvenuta, che estingue il modus salvo previsione pattizia di risoluzione per inadempimento.
L'onere illecito o impossibile si considera non apposto; la donazione è nulla solo se tale onere ha costituito il solo motivo determinante, e comunque l'impossibilità rilevante ai fini della nullità è quella originaria.
La censura è stata ritenuta inammissibile perché rivolta contro un'affermazione della sentenza di merito rimasta priva di incidenza causale sulla decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Essendo stato rigettato il ricorso principale, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale base del contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nella donazione modale lo spirito di liberalità è compatibile con l'imposizione di un onere, purché questo non assuma carattere di corrispettivo e resti una modalità del beneficio.
- L'onere modale integra una vera obbligazione a carico del donatario ed è, di regola, soggetto alla disciplina generale delle obbligazioni, salvo le norme incompatibili con la natura non sinallagmatica del negozio.
- La nullità della donazione per onere impossibile richiede un'impossibilità originaria dell'onere; l'impossibilità sopravvenuta estingue l'onere senza travolgere il negozio, salvo che le parti abbiano espressamente previsto la risoluzione per inadempimento imputabile.
- Quando il giudice di merito interpreta una clausola negoziale in modo plausibile, coerente e non illogico, la censura in cassazione non può tradursi in una nuova interpretazione del testo, ma solo nella denuncia di violazione dei canoni ermeneutici o di motivazione realmente decisiva.
- Le affermazioni della sentenza che siano meramente incidentali o formulate ad abundantiam, se prive di incidenza determinante sulla decisione, non possono fondare l'annullamento in cassazione.
- Una doglianza è inammissibile se colpisce un passaggio argomentativo che non ha inciso sulla ratio decidendi effettiva della decisione impugnata.
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